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Decreto FER X 2026: procedure incentivanti per impianti FER fino al 31 dicembre 2030 7 August 2026

 

"Il FER X sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, con un contingente disponibile ipotizzato pari a 37,15 GW."

Il 6 agosto 2026, il cosiddetto decreto FER X (il “FER X”) redatto dal “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, e già firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin il 18 giugno 2026, è stato ufficialmente pubblicato sul sito del medesimo Ministero con il numero 194 ed è entrato in vigore il 7 agosto 2026.

Il FER X sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, con un contingente disponibile ipotizzato pari a 37,15 GW: 10 GW ad accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW e 27,15 GW da assegnare tramite procedure competitive agli impianti di maggior dimensione.

Il Decreto FER X cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2030, ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, decorsi 60 giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2030.

AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Gli impianti di energia rinnovabile ammissibili al meccanismo di supporto disposto dal FER X sono:

  1. impianti solari fotovoltaici;
  2. impianti eolici;
  3. impianti idroelettrici; e
  4. impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Le categorie di interventi rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto FER X comprendono (i) la costruzione di nuovi impianti; (ii) il rifacimento integrale e parziale; e (iii) il potenziamento di impianti esistenti; fermo restando che, in quest’ultimo caso, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

L’accesso al meccanismo di supporto del FER X non è consentito, inter alia, a:

  • imprese in difficoltà finanziarie o contro le quali è in corso un ordine di recupero;
  • richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti);
  • soggetti nei cui confronti sussistano misure o condizioni ostative che ne impediscano l’operatività nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
  • imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea;
  • impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui al Decreto FER X.

PROCEDURE APPLICABILI

Accesso diretto

Sono direttamente ammissibili al meccanismo di supporto gli impianti con una potenza nominale fino a 1 MW che, possedendone i requisiti, hanno iniziato i lavori di costruzione dopo la data di entrata in vigore del Decreto FER X (intervenuta il 7 agosto 2026).

Per questi impianti, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) secondo le modalità di seguito disciplinate:

  1. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del FER X, i prezzi di aggiudicazione sono definiti da ARERA secondo i seguenti criteri:
    a) proporzione dei prezzi di aggiudicazione all’onerosità dell’intervento;
    b) eventuale differenziazione dei prezzi di aggiudicazione per tecnologia e taglia di impianto;
    c) possibilità di aggiornamento annuale dei prezzi di aggiudicazione;
  2. ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’allegato 1 del FER X.

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"Le categorie di interventi rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto FER X comprendono (i) la costruzione di nuovi impianti; (ii) il rifacimento integrale e parziale; e (iii) il potenziamento di impianti esistenti."

Procedure competitive

Gli impianti con una potenza superiore a 1 MW possono accedere al meccanismo di supporto attraverso procedure competitive nazionali – nei limiti dei contingenti di potenza disponibili – se soddisfano i seguenti requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti, oppure, per le tecnologie diverse dal fotovoltaico, su richiesta del produttore, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna S.p.a. validata dal gestore di rete;
  • conformità (i) ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, ivi incluso il principio del “Do No Significant Harm”, nonché (ii) ai “requisiti specifici” di cui all’allegato 3 del Decreto FER X;
  • obbligo di partecipazione al “Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento”; e
  • possesso di requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti richiedenti.

L’accesso al meccanismo di supporto può essere limitato a una parte della potenza dell’impianto.

Accesso accelerato

Agli impianti con una potenza nominale superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica è concessa, di regola, una via alternativa: essi potranno avvalersi di una procedura accelerata di valutazione a seguito di specifica richiesta del proponente da presentarsi contestualmente alla domanda di autorizzazione unica.

"Sono direttamente ammissibili al meccanismo di supporto gli impianti con una potenza nominale fino a 1 MW."

Entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) rilascerà al proponente un parere di idoneità ai fini della presentazione della richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

MECCANISMO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE

Domande

Per partecipare a una procedura competitiva, i richiedenti devono presentare apposite domande (i.e., la “manifestazione di interesse” e la “richiesta di partecipazione alla procedura competitiva”) attraverso il sito web del GSE, corredandole della seguente documentazione (inter alia):

  • l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore indicato nel Decreto FER X;
  • una cauzione provvisoria, determinata in misura pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati in un’apposita tabella (riportata di seguito e riportata nell’allegato 1 del Decreto FER X) e la quota di potenza per la quale si richiede l’accesso al meccanismo di supporto;
  • l’impegno a prestare la cauzione definitiva, a garanzia della realizzazione dell’impianto, e a trasmettere la medesima cauzione entro 30 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria. Il valore della cauzione definitiva è pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento indicati nella predetta tabella dell’allegato 1 e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria. Di seguito si riporta la tabella relativa ai costi specifici di investimento:
Fonte rinnovabileCosto specifico di
investimento
(Euro/kW)
Fotovoltaica 900
Eolica 1.420
Idraulica 3.160
Gas residuati dai processi di depurazione 3.500

È consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte.

Prezzi di esercizio

I prezzi di esercizio sono quelli previsti dal FER X e riportati nella tabella di seguito (fatti salvi i correttivi di prezzo stabiliti per talune tipologie di impianti):

Fonte rinnovabileTaglie di
potenza
(MW)
Prezzo di
esercizio
(Euro/MWh)
Prezzo di esercizio
superiore
(Euro/MWh)
Prezzo di esercizio inferiore
(Euro/MWh)
Fotovoltaica> 1809565
Eolica> 1859570
Idraulica> 19010580
Gas residuati dai processi di > 18510075

I valori dei prezzi di esercizio sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell’ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all’indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria, per tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del Decreto FER X e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Il FER X fa salva la facoltà del MASE di disporre ulteriori aggiornamenti dei prezzi di esercizio.

Contingente di potenza

La seguente tabella riporta la stima del contingente di potenza, il quale resta soggetto a possibili modifiche e che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nell’ambito delle procedure competitive:

TecnologiaStima Contingenti totali
(GW)
Fotovoltaico 10
Eolico 16,5
Idroelettrico 0,63
Gas residuati dai processi
di depurazione
0,02
Totale27,15

In esito ad ogni procedura il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%.

Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell’ambito della formazione della graduatoria viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata.

Fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile,  con riferimento agli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW, il MASE considera una quota di potenza, “calcolata in misura almeno pari al 30% del contingente massimo approvvigionabile nell’ambito delle procedure competitive per detti impianti nel corso dell’anno in cui viene bandita la procedura”, al fine di bandire procedure dedicate a tali impianti, a condizione che soddisfino, inter alia, i criteri di preselezione relativi a:

a) la condotta responsabile d’impresa, valutata ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE – Unione Europea) 2025/1176;

b) la cibersicurezza e la sicurezza dei dati, valutata ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) 2025/1176;

c) la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti, valutata ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) 2025/1176;

d) il contributo dell’asta alla resilienza, relativo all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto, e valutato ai sensi dell’art. 7 del regolamento (UE) 2025/1176;

e) il contributo dell’asta alla sostenibilità per mezzo di criteri relativi all’integrazione del sistema energetico, valutato ai sensi dell’art. 15 del regolamento (UE) 2025/1176.

Termini per l’entrata in esercizio degli impianti di potenza superiore a 1 MW

Gli impianti che partecipano alle procedure competitive devono entrare in esercizio nel rispetto dei termini di cui alla tabella seguente, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie:

Tipologie di impiantoCategorie di interventoMesi
EolicoTutti gli interventi ammissibili 36
Solare fotovoltaicoTutti gli interventi ammissibili 36
IdroelettricoNuove costruzioni 54
Gas residuati dai processi di depurazioneNuove
costruzioni/Potenziamenti
48
IdroelettricoRifacimenti48
Gas residuati dai processi di depurazioneRifacimenti36

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione (i) dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e (ii) dello 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi.

Nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a tale impianto sarà applicata una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

In caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del soggetto richiedente entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa, il GSE provvede ad escutere il 30% della cauzione definitiva; nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i 6 e i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.

Comunicazione di entrata in esercizio

I soggetti titolari degli impianti devono presentare al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna.

Per quanto attiene agli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto, la mancata comunicazione entro il termine di 90 giorni comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso, peraltro, la comunicazione deve essere presentata entro i 180 giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

Per quanto attiene invece agli impianti che partecipano alle procedure competitive, il mancato rispetto del predetto termine di 90 giorni comporta (i) la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, (ii) la decadenza dalla graduatoria e (iii) l’escussione della cauzione definitiva.

Pagamenti

A decorrere dalla data di entrata in esercizio di un impianto, il GSE regola i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione, per un periodo di 20 anni, secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) che segue;

b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del “Mercato del Giorno Prima” determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:
i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

Quanto disposto in materia di diritti ed obblighi circa la stipula di contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione trova applicazione limitatamente al 95% dell’energia prodotta da impianti (di potenza superiore ad 1 MW) in posizione utile nella graduatoria di riferimento.

Eccezioni a quanto sopra sono previste in taluni casi, specificamente regolati nel Decreto FER X.

"Si segnala che nei casi di indebita risoluzione anticipata unilaterale del contratto, i soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE, a titolo di penale, il cui valore viene determinato mediante i criteri finanziari stabiliti dal Decreto FER X."

Si segnala che nei casi di indebita risoluzione anticipata unilaterale del contratto, i soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE, a titolo di penale, il cui valore viene determinato mediante i criteri finanziari stabiliti dal Decreto FER X. Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell’ambito delle regole operative che verranno pubblicate per dettagliare le modalità di accesso al meccanismo di supporto di cui al Decreto FER X.

Il FER X contiene inoltre una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di regolazione dei pagamenti, alla partecipazione ai mercati dell’energia, ai casi di prezzi negativi e alle ipotesi di mancata Produzione per esigenze di rete, di cui si deve necessariamente tener conto.

CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ

L’accesso al meccanismo di supporto di cui al Decreto FER X è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

  1. unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
  2. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  3. agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In presenza di tali aiuti il prezzo di aggiudicazione viene ridotto secondo le formule di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto.

L’accesso al meccanismo di supporto di cui al Decreto FER X è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 387/2003.

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