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Entrato in vigore il nuovo Decreto Biometano27 October 2022

In data 26 ottobre, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale del 15 settembre 2022 in materia di incentivazione per:

(i) la costruzione di nuovi impianti di produzione di biometano sostenibile (da rifiuti organici o matrici agricole); o
(ii) la riconversione di impianti per la produzione di elettricità elettrica da precedenti produzioni agricole di biogas,

(il “Nuovo Decreto”).

Tale incentivazione verrà finanziata attraverso una dotazione complessiva di 1,7 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il “PNRR”) al fine di promuovere lo sviluppo del biometano, favorendo la realizzazione di nuovi impianti e la riconversione degli impianti di biogas agricolo esistenti.

Il Nuovo Decreto supporterà la produzione di biometano sostenibile da immettere nella rete nazionale del gas per l’utilizzo nei settori dei trasporti e per altri usi.

Il precedente quadro incentivante era disciplinato dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 (come modificato in data 5 agosto 2022) e promuoveva l’utilizzo del biometano nel solo settore dei trasporti prevedendo il riconoscimento degli incentivi per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2023 (termine così da ultimo prorogato dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2022 entrato in vigore in data 19 agosto 2022).

1. Il regime incentivante

Il regime di incentivazione di cui al Nuovo Decreto prevede:

(i) un contributo in conto capitale del 40% sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile;
(ii) il riconoscimento di un incentivo sulla produzione netta di biometano (per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso) con tariffe differenziate e calcolate sulla base dei costi degli impianti e, segnatamente:

  • una tariffa omnicomprensiva, per gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h, salvo che il produttore non opti per la tariffa premio; e
  • una tariffa premio, per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h; e

(iii) contingenti di potenza annui messi a disposizione, in linea con gli impegni di spesa del PNRR, finalizzati a valorizzare il potenziale delle riconversioni degli impianti biogas esistenti e la nascita di nuove produzioni.

Gli incentivi verranno riconosciuti ai soggetti qualificati ai sensi del Nuovo Decreto mediante procedure competitive pubbliche, ove verranno messi a disposizione contingenti di capacità produttiva e le cui modalità di svolgimento verranno meglio definite nelle relative regole applicative da approvarsi.

2. Requisiti per l’accesso agli incentivi e soggetti esclusi

L’accesso agli incentivi ai sensi del Nuovo Decreto:

(i) è riconosciuto per gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2026 (termine così prorogato dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2022, entrato in vigore in data 19 agosto 2022); ed
(ii) avverrà tramite aste pubbliche competitive al ribasso sulle tariffe incentivanti che si svolgeranno dalla fine del 2022 al 2024 e comunque fino all’esaurimento delle relative disponibilità economiche del Pnrr.

Viceversa, non beneficiano del sistema incentivante ai sensi del Nuovo Decreto:

(i) soggetti qualificati/qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
(ii) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 2016, n. 50; e
(iii) soggetti che beneficiano del regime incentivante previsto ai sensi del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018.

3. Cumulabilità degli incentivi

Tali incentivi, precisa l’articolo 11 del Nuovo Decreto, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno destinati ai medesimi progetti, fermo restando la possibilità accesso al meccanismo di ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 14, comma 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.

4. Il Nuovo Decreto e l’Unione Europea

Il regime previsto dal Nuovo Decreto riflette altresì gli obiettivi della Commissione europea REPowerEu di transizione ecologica, nonché di indipendenza dal gas prodotto dalla Russia, stimando all’interno del territorio dell’Unione Europea un incremento della capacità produttiva del biometano fino a 35 miliardi metri cubi entro l’anno 2030.

In particolare, segnaliamo che il Nuovo Decreto espressamente prevede la possibilità di accesso agli incentivi anche agli impianti realizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea purché:

(i) sia stato posto in essere apposito di un accordo con tale altro stato membro in cui è ubicato l’impianto;
(ii) sia previsto tra gli stati interessati un sistema di reciprocità ai sensi del suddetto accordo; e
(iii) gli impianti in questione siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal Nuovo Decreto

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