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Il “Decreto Semplificazioni” e le nuove misure dedicate all’ambiente e alla green economy29 July 2020

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Il 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 76, cd. “Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; pubblicato il giorno precedente in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito entro i successivi 60 giorni in legge (con possibili emendamenti), pena la perdita di efficacia.

Suddiviso in 4 Titoli, il Decreto Semplificazioni ha l’ambizione di intervenire nei seguenti ambiti, al fine di “semplificarli”: (i) contratti pubblici ed edilizia; (ii) procedimenti e responsabilità, (iii) amministrazione digitale e (iv) attività di impresa, ambiente e green economy.

"Il Decreto ha intenti ampi e trasversali andando a toccare aree e attività della pubblica amministrazione che avevano necessità di un’effettiva semplificazione e modernizzazione, fra cui quelle inerenti all’ambiente e alla green economy."

L’impulso alla semplificazione, alla digitalizzazione dei procedimenti e, in generale, all’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa è notevole e potrà senz’altro essere di ausilio al settore delle energie rinnovabili.

Il Decreto Semplificazioni, che può senz’altro essere salutato con favore, ha intenti ampi e trasversali andando a toccare aree e attività della pubblica amministrazione che avevano necessità di un’effettiva semplificazione e modernizzazione, fra cui quelle inerenti all’ambiente e alla green economy.

La sfida è lanciata, in particolare, alla pubblica amministrazione, chiamata ad un grosso sforzo al fine di dare concreta applicazione alle singole previsioni.

Per poter tuttavia valutare appieno l’efficacia della riforma, sarà necessario attendere sia l’esito del procedimento di conversione sia, soprattutto, l’emanazione di decreti attuativi e regolamenti applicativi ivi richiamati, nonché le risultanze delle novità soggette a “limiti temporali”.

In tema di green economy ed energie rinnovabili, indichiamo, in particolare, le seguenti novità

I.   Semplificazioni in materia ambientale – VIA e Screening

Razionalizzazione delle procedure di VIA

A partire dal 30˚ giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’art. 50 del Decreto Semplificazioni prevede la razionalizzazione delle procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) intervenendo direttamente sul Codice dell’Ambiente. In particolare:

  • ai fini del rilascio del provvedimento di VIA è previsto che il proponente presenti il progetto di fattibilità, o, se disponibile, il progetto definitivo.
  • PNIEC: in merito alla verifica di assoggettabilità di progetti di competenza statale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione, il Governo, in concerto con le Regioni, dovrà identificare siti eventualmente idonei all’installazione di grandi impianti a energie rinnovabili, i tipi di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
  • Verifica di assoggettabilità a VIA – Screening: l’art. 19 del Testo Unico Ambiente dedicato alla verifica di assoggettabilità a VIA è stato oggetto di integrale sostituzione e modifica. In termini generali, risultano ridotti i tempi del procedimento – in particolare passa da 45 a 30 giorni il termine per presentare osservazioni allo studio preliminare ambientale – e individuate misure in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. In particolare:
StepTempistiche
Trasmissione studio preliminare ambientale-
Verifica della completezza e adeguatezza dello studio preliminare ambientale.
Possibile richiesta, per una sola volta, di chiarimenti/integrazioni.
Entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale.
Produzione della documentazione integrativa/chiarimenti (eventuale).Entro 15 giorni dalla richiesta pena l’archiviazione della pratica.
Pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul sito internet istituzionale dell’autorità competente e comunicazione alle amministrazioni e a tutti gli enti territorialmente competenti; in alternativa, la pubblicazione può avvenire anche a cura del proponente-
Presentazione di osservazioniEntro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale.
Adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni.
salvo, eccezionalmente, una sola proroga per un massimo di 20 giorni.
  • Consultazione preventiva: il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire portata e livello di dettaglio delle informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale.
  • Scoping: passano da 60 a 45 i giorni (dalla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente) perché l’autorità esprima il proprio parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.
  • Valutazione di Impatto Ambientale – VIA: passa da 15 a 10 giorni il termine per l’autorità di valutare la completezza della documentazione presentata ai fini dell’istanza di VIA.
    • Il termine per le controdeduzioni da parte del proponente alle osservazioni formulate a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di VIA passa da 30 a 15 giorni.
    • In caso di modifica o integrazione l’autorità, entro i 20 giorni successivi (precedentemente 30), può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori 20 giorni (precedentemente 30), per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente può essere concesso, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 giorni (precedentemente 180), pena l’archiviazione della pratica.
    • In caso di modifica o integrazione degli elaborati progettuali (con successiva fase di pubblicazione), il nuovo testo dell’art. 24 del Testo Unico Ambiente prevede una riduzione da 30 a 10 giorni del termine per le controdeduzioni da parte del proponente alle osservazioni formulate a seguito delle integrazioni documentali stesse.
    • Ridotti anche i termini per l’adozione del provvedimento di VIA. Nel caso di progetti di competenza statale, fatta eccezione per i progetti e le opere necessarie per l’attuazione del PNIEC, Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’adozione del provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni (precedentemente 60), previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro 15 giorni (precedentemente 30) dalla richiesta. In caso di inutile decorso di detti termini, nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni (termine precedentemente non previsto), a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi 30 giorni.
    • Viene inoltre inserita una previsione volta a disciplinare l’ipotesi di inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, prevedendo che il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si attivi e sulla base del parere dell’ISPRA, da acquisire entro il termine di 30 giorni, trasmetta il provvedimento di VIA al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.

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"Dimezzati i termini previsti, a valle della pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio del procedimento di VIA, per la richiesta integrazioni documentali."

Provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del Testo Unico Ambiente
  • Verifica documentazione: passa da 15 a 10 giorni, il termine per verificare la documentazione a corredo dell’istanza di avvio del procedimento e per le comunicazioni per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale.
  • Conferenza dei servizi Decisoria: entro 5 giorni dalla verifica della completezza documentale o dalla eventuale ricezione delle integrazioni richieste, l’autorità convoca la conferenza di servizi decisoria. Contestualmente è pubblicato l’avvio del procedimento di VIA. Per 30 giorni dalla pubblicazione, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la VIA, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.
  • Dimezzati i termini previsti, a valle della pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio del procedimento di VIA, per la richiesta integrazioni documentali.
PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
  • Passa da 15 a 10 giorni, il termine da parte dell’autorità di verificare la documentazione a corredo dell’istanza di avvio del procedimento e per le comunicazioni per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale relative all’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
  • Passa da 60 a 45 giorni, il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione dell’avviso al pubblico di avvio del procedimento di VIA
Interventi e opere nei siti oggetti di bonifica
  • Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, potranno essere realizzate diverse opere, ivi incluse quelle per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, a condizione che gli interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.
  • Ai fini di semplificazione, il Ministero dell’Ambiente – per le aree SIN – e le singole Regioni per le restanti, provvederanno all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano di preventiva valutazione.

Gli interventi che ricadono nelle categorie individuate dal decreto saranno soggetti a mera dichiarazione di inizio lavori asseverata.

II. Semplificazioni in materia di green economy: le modifiche al “Decreto Romani”.

Per quanto attiene alle semplificazioni in materia di green economy, con l’art. 56 del Decreto Semplificazioni sono state introdotte molteplici modifiche al D.Lgs. n. 28/2011 (c.d. Decreto Romani).

  • Poteri sanzionatori del GSE: di notevole impatto le modifiche apportate all’art. 42 del Decreto Romani relativo ai controlli e alle sanzioni in materia di incentivi. Secondo la nuova formulazione, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, nel caso in cui le violazioni riscontrate da parte del GSE siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE stesso dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi laddove sussistano le condizioni per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio (c.d. autotutela). Sul punto, va evidenziato che in base alla normativa richiamata si può procedere all’annullamento d’ufficio: (i) se sussistono ragioni di interesse pubblico, (ii) entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi decorrente dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, e (iii) tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
  • Modifiche/VIA: Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la VIA ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.
  • Modiche non sostanziali: gli interventi di modifica non sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
  • Dichiarazione di inizio lavori asseverata: gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie individuate dal decreto saranno, soggetti a mera dichiarazione di inizio lavori asseverata da presentare al Comune competente:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15%;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20%;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

"Ampliata la regola del silenzio-assenso con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti."

L’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie attualmente previste (per gli impianti fino a 20 kW: 5%; per gli altri: 1%) è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. In forza di tale modifica il GSE è chiamato ad adeguare le regole applicative relative al DM 23 giugno 2016.

III. Semplificazioni procedimentali

  • Monitoraggio dei tempi delle procedure: le pubbliche amministrazioni dovranno misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente ed entro il 31 dicembre 2020, sono chiamate alla verifica e alla rideterminazione, in riduzione, dei termini di durata dei procedimenti di loro competenza.
  • Ampliamento del silenzio-assenso: ampliata la regola del silenzio-assenso con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti. In caso di attività consultiva, decorsi di 20 giorni senza riscontro, l’amministrazione richiedente procederà indipendentemente dall’espressione del parere richiesto. Fatta eccezione per assensi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, se prevista la proposta di ulteriori amministrazioni pubbliche, questa è trasmessa entro 30 giorni, con obbligo di riscontro nei successivi 30 giorni; diversamente, il procedimento verrà in ogni caso proseguito e il parere considerato acquisito.
  • Digitalizzazione dei procedimenti: cambio di passo relativamente alla digitalizzazione dei procedimenti ed all’uso della telematica che diviene la regola. Le amministrazioni pubbliche dovranno agire nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati mediante strumenti informatici e telematici.
  • Preavviso di rigetto ( 10-bis della Legge n. 241/1990): si prevede che il preavviso di rigetto sospenda i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, decorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto stesso. Viene altresì marcato l’obbligo, in capo all’amministrazione, di motivazione.
  • Autocertificazioni: nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
  • Accelerazione dei procedimenti in conferenza di servizi: fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria è facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata, con le seguenti peculiarità:
    • tutte le amministrazioni devono rilasciare le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni.
    • Al di fuori dei casi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, l’amministrazione procedente svolge una riunione telematica e conclude, senza ritardo, la conferenza di servizi.
  • Estensione dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003: estesa agli interventi anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale ai fini di riqualificazione.

"Estoso lo scambio sul posto “altrove” per i Comuni fino a 20.000 abitanti senza limiti di potenza."

IV. Ulteriori novità introdotte dal Decreto Semplificazioni rilevanti per il settore riguardando:

  • Accesso ai bandi GSE per i titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio: il GSE pubblicherà appositi bandi, con graduatorie ad hoc, per  i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio e che in esecuzione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 3 del  decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche) abbiano optato per le relative opzioni.
  • Responsabilità erariale degli amministratori pubblici: sino al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale è limitata ai soli casi di dolo per quanto riguarda le azioni; mentre non avrà limiti per quanto attiene alle omissioni.
  • Le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.
  • I trasferimenti statistici di energia rinnovabile.
  • I procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali e di distribuzione elettrica.
  • Lo Scambio sul posto, laddove è stata prevista l’estensione dello scambio sul posto “altrove” per i Comuni fino a 20.000 abitanti senza limiti di potenza – meccanismo che viene invece limitato per il Ministero della Difesa “nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”.
  • Gli Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, per i quali, inter alia, vengono individuate, le modifiche sostanziali soggette all’autorizzazione unica rilasciata dal MISE (i.e. gli interventi che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente o comportino una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato).
  • Gli impianti di accumulo elettrochimico, i quali a seconda della soglia e delle caratteristiche, inter alia, dell’area in cui vengono collocati, potranno essere autorizzati senza rilascio di un titolo abilitativo (attività edilizia libera), PAS, Autorizzazione unica rilasciata dal MISE, autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
  • Il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.

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