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"Dal 1° gennaio attivazione e rinnovo dello smart working solo con accordo scritto individuale."
Comunicazione semplificata per lo smart working dei lavoratori fragili
La modalità semplificata di comunicazione dello smart working per i lavoratori fragili è stata confermata fino al 31 gennaio 2023. Il Ministero del Lavoro ha nuovamente chiarito che sono lavoratori fragili quelli affetti da patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità elencate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. La proroga della modalità semplificata di comunicazione dello smart working si collega alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto dei lavoratori fragili a rendere la prestazione in modalità di lavoro agile. Pertanto, i datori di lavoro non sono tenuti a sottoscrivere l’accordo scritto individuale sullo smart working con i lavoratori fragili, ma questa procedura semplificata è in vigore solo fino al 31 gennaio 2023. Dal seguente primo febbraio 2023 anche rispetto ai lavoratori fragili sarà obbligatoria la procedura ordinaria, che comporta la comunicazione della data di sottoscrizione dell’accordo scritto di attivazione (o proroga) dello smart working.
Ministero del Lavoro, Nota on line 31/12/2022
Approvata la Legge di Bilancio 2023
Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra di bilancio per l’anno 2023 con alcune misure in materia di lavoro, politiche attive e famiglia.
Tra le misure di maggior rilievo si segnalano:
(i) una restrizione dei requisiti per l’accesso e il mantenimento del reddito di cittadinanza. In particolare:
– il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 18 mensilità rinnovabili), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età;
– i beneficiari devono sottoscrivere un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per un periodo di 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;
– l’erogazione del reddito di cittadinanza per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è subordinato all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico;
– si ha decadenza del beneficio nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro;
– il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
(ii) la definitiva abrogazione del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024;
(iii) la proroga sino al 31 marzo 2023 dello smart-working come modalità di svolgimento della prestazione per i cd. soggetti fragili;
(iv) l’estensione delle condizioni di ricorso al lavoro occasionale:
– è aumentato ad euro 10.000 (rispetto al precedente di euro 5.000) l’importo massimo dei compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali con riferimento alla totalità dei prestatori;
– possono ricorrere al lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 lavoratori con contratto a tempo indeterminato (in precedenza, 5 lavoratori).
(v) un mese di congedo parentale all’80%, in alternativa tra madre lavoratrice e padre lavoratore, dopo il periodo di astensione obbligatoria post partum terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
Legge 29/12/2022, n. 197
Approvato il Decreto Milleproroghe
Il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Milleproroghe recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Tra le principali disposizioni in materia lavoristica oggetto di proroga, si segnala quanto segue:
(i) in materia di ammortizzatori sociali, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi, entro il 30 giugno 2023, alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con la precedente Legge di Bilancio 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. Il medesimo differimento al 30 giugno 2023 è previsto per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiranno nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023. Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all’adeguamento a specifiche norme in tema di assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà;
(ii) le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di CIGS, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.
Decreto-Legge 29/12/2022, n. 198
Esonero contributivo per le imprese con certificazione della parità di genere
L’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo (in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di euro 50.000 annui) per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro possono presentare la domanda di ammissione all’esonero contributivo fino al 15 febbraio 2023 mediante compilazione del modulo di istanza online “PAR_GEN” disponibile sul sito internet dell’INPS.
INPS, Circolare 27/12/2022, n. 137
Chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente per la sicurezza nei trasporti di merce pericolosa
Dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti (art. 11, comma 2, D. Lgs. 35/2010), le cui funzioni si inseriscono nel quadro delle misure per la tutela della salute dei lavoratori e contro il rischio di infortuni, è esteso alle imprese che effettuano spedizioni di merce pericolosa per conto proprio o di terzi. Ne ha dato comunicazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisando che l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, esteso nel 2019 dall’Accordo europeo sul trasporto delle merci pericolose anche alle imprese che sono unicamente “speditori” di merci pericolose su strada, è stato oggetto di un periodo transitorio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. L’omessa nomina del consulente per la sicurezza comporta una sanzione amministrativa compresa tra 6.000 e 36.000 euro.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 21/12/2022 n. 40141
Legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore sulla base dei dati registrati tramite il GPS installato sul veicolo aziendale
La Corte Europea dei diritti dell’uomo afferma che è legittimo il licenziamento irrogato nei confronti di un lavoratore sulla scorta dei dati registrati attraverso il GPS installato sul veicolo aziendale.
Il licenziamento era stato irrogato perché il lavoratore aveva comunicato di aver percorso un numero di km per ragioni di servizio superiore a quello rilevato dal sistema GPS. Poiché il datore di lavoro aveva informato i lavoratori sul funzionamento del sistema GPS e le sue finalità, incluso il monitoraggio della distanza percorsa con il veicolo aziendale, l’utilizzo dei relativi dati per gestire un procedimento disciplinare è legittimo.
Nel bilanciamento tra il diritto del lavoratore alla riservatezza e l’interesse del datore di lavoro ad avvalersi del sistema GPS per monitorare la distanza percorsa con le autovetture aziendali al fine di tenere sotto controllo la spesa, l’utilizzo dei dati può avvenire anche per dimostrare la giusta causa del licenziamento.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 13/12/2022 n. 26968/1616
Con uso discrezionale della rotazione la sospensione in CIGS è illegittima
Il datore di lavoro che intenda usufruire della cassa integrazione guadagni straordinaria deve, tra l’altro, comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e adottare i meccanismi di rotazione nella sospensione dei lavoratori. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione dei lavoratori in CIGS, il datore di lavoro deve comunicarne le ragioni alle organizzazioni sindacali. Se il datore di lavoro viola questi obblighi e applica discrezionalmente la rotazione, senza attenersi ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (anzianità aziendale, carichi di famiglia ed esigenze organizzative), il provvedimento di concessione della CIGS è illegittimo. In tal caso, i lavoratori hanno diritto di chiedere al giudice del lavoro la disapplicazione del provvedimento amministrativo della CIGS e il risarcimento dei danni sofferti sul piano retributivo.
Cass. 16/12/2022 n. 37021
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