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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia29 December 2022

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"La tassazione del premio di risultato viene dimezzata dalla Legge di Bilancio 2023. Gli accordi aziendali sono lo strumento necessario."

Per accedere al Fondo Nuove Competenze firma accordi aziendali entro fine anno
Il termine finale per sottoscrivere l’accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) per l’accesso al finanziamento del Fondo Nuove Competenze rimane il 31 dicembre 2022. Il Commissario Straordinario dell’ANPAL non ha ritenuto di interpretare estensivamente il nuovo Avviso. È confermata, invece, la posticipazione al 28 febbraio 2023 del termine per la predisposizione del progetto formativo, con la precisazione da parte del Commissario Straordinario che questa dilatazione temporale è stata concessa per agevolare la presentazione delle istanze a fronte di un decreto interministeriale attuativo della nuova edizione del Fondo pubblicato (solo) il 3 novembre 2022. In tal caso, il progetto dovrà essere condiviso con le sigle sindacali firmatarie dell’accordo di secondo livello. La condivisione del progetto formativo dovrà, peraltro, avvenire sul piano formale “a pena della inammissibilità dell’istanza”. Ne deriva che, ferma la sottoscrizione dell’accordo aziendale o territoriale entro fine anno, anche il progetto formativo dovrà essere firmato (o altrimenti condiviso formalmente) con le sigle sindacali entro fine febbraio 2023.
ANPAL, Nota interpretativa 23/12/2022 n. 17372

Obbligo di comunicare l’avvio dello smart working entro 5 giorni
La comunicazione al Ministero del Lavoro della attivazione dello smart working – che si ricorda essere obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro privati dal 1° gennaio 2023 – deve essere fatta entro 5 giorni dalla sua decorrenza. La ragione risiede nel fatto che l’avvio dello smart working viene parificato ad una variazione del rapporto di lavoro che, in quanto tale, richiede di essere comunicata nel termine dei 5 giorni. Il Ministero del Lavoro ha diramato questa precisazione in una propria FAQ (“Frequently asked questions”) del 23 dicembre 2022, nella quale riconnette il termine dei 5 giorni solo “ai nuovi accordi e proroghe”. Deve, pertanto, ritenersi che gli accordi di smart working attivati prima di fine anno (l’obbligo di comunicazione decorre, infatti, dal 1° gennaio 2023) non siano ricompresi in questo termine di 5 giorni, mentre vi rientreranno le proroghe dei predetti accordi stipulate a partire dal nuovo anno.
Ministero del Lavoro, F.A.Q. 23/12/2022

Vietato al committente accedere alle immagini dei sistemi di videoregistrazione sui veicoli dei lavoratori
Solo il datore di lavoro può trattare i dati ricavabili dagli impianti audiovisivi da cui derivi un controllo a distanza dei propri lavoratori ex art. 4 Statuto dei Lavoratori. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso l’installazione sui veicoli di impianti di videoregistrazione delle immagini ricadono unicamente sul datore di lavoro degli autisti alla guida degli automezzi. Ne deriva che è illegittimo il controllo delle immagini registrate dai sistemi installati sui veicoli da parte dell’impresa committente, in quanto solo l’impresa appaltatrice, in quanto titolare dei rapporti di lavoro, può visionare le immagini e procedere al loro trattamento. Sulla scorta di queste argomentazioni, poiché prevedeva il trattamento delle immagini da parte del committente, il provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti di videoregistrazione sugli automezzi dei lavoratori dell’appaltatrice è stato revocato.
TAR Lazio 23/11/2022 n. 15644

Anche alle società pubbliche si applica l’art. 2103 cod. civ. sulle mansioni superiori
Deve essere riconosciuto l’inquadramento nel livello superiore al lavoratore di una società pubblica in house che abbia svolto con continuità mansioni riconducibili ad una qualifica superiore rispetto al livello contrattuale assegnato dal datore di lavoro. Non si applicano, in tal caso, le norme del pubblico impiego sugli avanzamenti di carriera tramite percorso selettivo, in quanto a prevalere è la natura di soggetto privato della società in house. Non è dirimente la circostanza che il capitale della società sia interamente pubblico, perché il rapporto di lavoro è governato dalle norme del diritto del lavoro privato. Pertanto, anche ai dipendenti delle società interamente partecipate dal pubblico si applica la disciplina dell’art. 2103 codice civile, ai sensi del quale, in corrispondenza dello svolgimento continuativo per sei mesi di mansioni superiori, compete al lavoratore l’inquadramento nella qualifica di inquadramento corrispondente alle superiori attività svolte.
Cass. 01/12/2022 n. 35421