< Back to insights hub

Article

Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia1 December 2022

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L’accordo aziendale facilita il ricorso ad un orario flessibile al di fuori dei più rigidi schemi del contratto nazionale."

Pubblicato il decreto ministeriale per l’esonero contributivo ai titolari del certificato di parità di genere
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministero delle Pari Opportunità, ha comunicato i criteri e le modalità per beneficiare dell’esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità di genere. L’esonero contributivo è riconosciuto in misura pari all’1% del debito contributivo dell’impresa, ma con un tetto massimo annuo di euro 50.000. L’esonero contributivo inizialmente ammesso per il solo 2022 è divenuto una misura stabile (Legge 234/2021). Il Decreto ministeriale precisa che l’esonero si applica per tre anni in coincidenza con la validità triennale della certificazione di parità di genere. La domanda di esonero deve essere presentata telematicamente secondo le istruzioni che verranno rilasciate dall’Inps. La fruizione dell’esonero avviene mediante la corrispondente riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per tutte le mensilità di validità della certificazione.
Decreto Ministeriale 20/10/2022, pubblicato il 29/11/2022

Doppio termine di decadenza inapplicabile al committente negli appalti non genuini
Il doppio termine di decadenza introdotto dal Collegato Lavoro (art. 32, comma 4, lett. d), Legge 183/2010) non si applica agli appalti non genuini, se il committente non ha intimato un atto dismissivo nei confronti del lavoratore. Se il lavoratore era assunto dall’appaltatore e dopo il licenziamento da parte di quest’ultimo, a fronte di un appalto non genuino, rivendica la costituzione del rapporto nei confronti del committente, il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e il termine successivo di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale non operano. Va rigettato l’indirizzo contrario secondo cui, in presenza di appalti non genuini, il giorno dal quale opera il termine di decadenza coincide con quello in cui è cessato l’appalto.
Cass. (ord.) 21/11/2022 n. 34181

Confermato il divieto di cumulo della pensione anticipata con il lavoro dipendente
La ratio della normativa che vieta il cumulo della pensione anticipata per aver raggiunto la cd <<quota 100>> con i redditi di lavoro dipendente ha la sua ragion d’essere nella sostenibilità della spesa previdenziale e nella necessità di garantire un ricambio generazionale. Su queste basi la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della previsione e ha respinto la tesi contraria per cui si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla normativa che ammette, viceversa, il cumulo della pensione anticipata con i redditi di lavoro autonomo. Al lavoro subordinato si accompagna, peraltro, l’obbligo previdenziale, rendendo evidente che le due fattispecie non sono omogenee. Non si crea, dunque, una violazione del principio di eguaglianza e la norma che vieta il cumulo della pensione anticipata con la percezione del reddito di lavoro dipendente va confermata.
Corte Costituzionale 24/11/2022 n. 234

Slitta di un altro mese il termine per le comunicazioni obbligatorie sullo smart working
Il termine per trasmettere le comunicazioni obbligatorie relative all’attivazione degli accordi individuali di smart working con la modalità ordinaria (ai sensi dell’art. 23 Legge 81/2017) è stato posticipato al 1° gennaio 2023. Il Ministero del Lavoro ha concesso un altro mese ai datori di lavoro per l’adeguamento alla procedura ordinaria di comunicazione individuale. Quindi, anche per il mese di dicembre 2022 le imprese che hanno stipulato accordi individuali di smart working non sono tenute a fare la comunicazione all’Ispettorato del lavoro, esattamente come avveniva durante la fase emergenziale sanitaria. Si ricorda che l’obbligo di sottoscrivere accordi individuali con i lavoratori per consentire la prestazione dell’attività in smart working ritorna dal 1° gennaio 2023, in coincidenza a questo punto con l’obbligo della comunicazione all’Ispettorato.
Ministero del Lavoro, Nota 24/11/2022

Parte il progetto “Estratto conto visuale” per conoscere la propria posizione contributiva
L’Inps ha attivato il progetto “Estratto conto visuale”, che consentirà di riepilogare tutti i contributi maturati dai lavoratori in base alle diverse forme di accredito (versamenti da lavoro, accredito figurativo, contributi volontari, contributi da riscatto), suddividendo i contributi sulla base delle gestioni alle quali è stato iscritto il lavoratore nel corso della carriera lavorativa. La consultazione sarà rappresentata graficamente da una “timeline” che inizia il primo giorno di assicurazione presso l’Inps e arriva fino alla data presunta della pensione di vecchiaia. Per poter fruire del servizio i lavoratori debbono accedere all’area riservata “MyINPS”.
INPS, Messaggio 24/11/2022

Reintrodotti i voucher e un mese aggiuntivo di congedi parentali
Nel disegno di legge della Manovra economica 2023 sono reintrodotti i voucher per i settori dell’agricoltura, dell’Horeca (hotellerie, restaurant, cafè) e per i servizi alla persona (incluso il lavoro domestico) con un tetto massimo fissato a euro 10.000. Viene previsto anche un mese aggiuntivo di congedo parentale con indennità pari all’80% della retribuzione. Interventi sono previsti anche per il reddito di cittadinanza, con una soluzione transitoria per cui i percettori del reddito occupabili hanno diritto solo a ulteriori 8 mesi di assegno. Inoltre, il sussidio del reddito di cittadinanza sarà cancellato in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congruo. Tra le misure, si prevede di ridurre al 5% l’aliquota fiscale sul premio di risultato (oggi fissata al 10%).
Bozza di Legge di Bilancio 2023

Una tantum 200 euro anche per i percettori di mobilità in deroga
L’una tantum di 200 euro (prevista dall’art. 32, comma 9, Decreto-Legge 50/2022) è dovuta anche ai lavoratori che nel mese di giugno 2022 hanno percepito i trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità. L’Inps ha reso questo chiarimento, precisando che si tratta di prestazioni previdenziali analoghe alle indennità Naspi e Dis-coll per le quali l’una tantum è espressamente riconosciuta dalla norma di legge. Ai beneficiari l’una tantum verrà riconosciuta d’ufficio, senza necessità di apposita domanda del lavoratore.
INPS, Messaggio 22/11/2022 n. 4231

La disapplicazione ante tempus del CCNL è condotta antisindacale
La disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in favore di altro contratto collettivo da parte del datore di lavoro è immediatamente e autonomamente suscettibile di ledere l’immagine e il prestigio delle organizzazioni sindacali firmatarie, indebolendone la forza contrattuale. Laddove l’impresa abbia operato ante tempus la sostituzione del contratto collettivo, essa risponde di condotta sindacale. Ne consegue che il CCNL sostituito continuerà ad operare fino alla naturale scadenza e i diritti sindacali di nomina dei rappresentanti sindacali aziendali e di indizione delle assemblee a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dovranno essere salvaguardati. La disdetta intervenuta durante la clausola di ultrattività del CCNL, cui abbia fatto seguito il rinnovo del CCNL con effetto retroattivo, non è idonea ad estinguere il vincolo contrattuale di applicazione del CCNL, che dovrà essere mantenuto a beneficio dei lavoratori e delle associazioni sindacali firmatarie fino alla sua rinnovata scadenza quadriennale.
Trib. Vicenza, Giudice Beltrame, 22/11/2022

Contratto collettivo e clausola di ultrattività
I contratti collettivi sono manifestazione di autonomia negoziale e, al pari di ogni altro negozio giuridico tra privati, producono effetto esclusivamente per la durata stabilita dalle parti. In questo contesto va inserita la clausola di ultrattività contenuta nei CCNL. Pertanto, se il CCNL contiene una clausola di ultrattività, in cui si stabilisce la perdurante vigenza del medesimo CCNL fino alla data del suo rinnovo, si deve ritenere integrato un termine di ulteriore vigenza del CCNL. Il termine coincide, in tal caso, con l’evento della stipula del nuovo CCNL. La disdetta unilaterale dal CCNL comunicata dal datore di lavoro durante il periodo di ultrattività determina una condotta antisindacale, perché l’uscita dal CCNL e la sua sostituzione con altro CCNL può intervenire solo dopo che si è prodotta la scadenza del termine.
Cass. 17/11/2022 n. 33982