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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia21 October 2021

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L’accordo aziendale è un utilissimo strumento per regolamentare la formazione dei lavoratori e i percorsi di carriera, premiando i più meritevoli mediante la misurazione delle competenze acquisite."

Chiarimenti ministeriali sul green pass obbligatorio nei servizi di trasporto
Il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Salute hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della procedura sul green pass obbligatorio nel trasporto marittimo e su strada. Di seguito le principali misure:

Settore dell’autotrasporto di merci

Agli autotrasportatori (in generale, agli equipaggi dei mezzi di trasporto) provenienti dall’estero e che siano sprovvisti di valido green pass (ivi comprese certificazioni equivalenti o di esenzione) è consentito accedere ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, purché le operazioni di carico/scarico vengano effettuate da altro personale.

Settore del trasporto marittimo

La nave con bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano, è considerato luogo di lavoro (ai sensi dell’art. 9 septies D.L. 22 aprile 2021, n. 52). L’imbarco ovvero il rientro a bordo della nave del personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo della nave di bandiera italiana avviene secondo le seguenti modalità:

  • se i lavoratori sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di “green pass” (ivi comprese le certificazioni equivalenti o di esenzione) continuano il periodo di imbarco. In caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo dovranno sottoporsi a test molecolare o antigenico con esito negativo;
  • i lavoratori che si imbarcano nel territorio italiano dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 dovranno essere muniti di green pass (ivi comprese certificazioni equivalenti o di esenzione) (i) al momento dell’imbarco; nonché (ii) in caso di sbarco sul territorio italiano e successivo rientro a bordo.

Circolare Ministero dei Trasporti 14 ottobre 2021 n. 37420

Sospensione dell’attività aziendale con 10% di lavoratori irregolari
In presenza di lavoratori “irregolari” la sospensione dell’attività aziendale viene disposta se si supera la soglia del 10% della complessiva forza lavoro. In precedenza, per la sospensione era richiesto che il personale non in regola fosse pari ad almeno il 20% di quello abitualmente impiegato dall’impresa. Viene meno, inoltre, la recidiva per l’applicazione della sospensione, in quanto è adesso previsto che il provvedimento scatti già a seguito del primo superamento della soglia di irregolari. Il ripristino dell’attività lavorativa presuppone che l’impresa sani le irregolarità e paghi una multa per ogni lavoratore irregolare (la misura della sanzione varia in base al tipo di irregolarità). Infine, l’importo della multa è raddoppiato se l’impresa è già stata sottoposta a sospensione dell’attività aziendale nei cinque anni precedenti.
Decreto Consiglio dei Ministri 15/10/2021

Nuove settimane di “Cassa Covid” per terziario e abbigliamento
Sono state introdotte altre 13 settimane di “Cassa Covid” per le imprese del terziario e commercio e per le imprese artigiane e giornalistiche, la cui fruizione presuppone la consumazione delle precedenti 28 settimane previste dal Decreto Sostegni. Le nuove 13 settimane vanno utilizzate nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021. Per le imprese dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria sono state previste, invece, 9 settimane aggiuntive di Cassa Covid, il cui utilizzo è subordinato alla previa consumazione delle 17 settimane previste dal Decreto Sostegni. In tutti questi casi, l’uso della Cassa Covid impedisce alle imprese di attivare le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti individuali per motivo oggettivo (restano in piedi le eccezioni già previste dalla normativa emergenziale, tra cui la cessazione definitiva dell’attività aziendale ed il fallimento dell’impresa).
Decreto Consiglio dei Ministri 15/10/2021

Rifinanziati i congedi straordinari per lavoratori genitori di figli under 14
Il congedo straordinario dei lavoratori (dipendenti e autonomi) con figli minori di 14 anni in DAD (Didattica a distanza), contagiati o in quarantena è stato rifinanziato fino al 31 dicembre 2021. Al lavoratore dipendente compete in tal caso il 50% della retribuzione. Con figli minori tra i 14 e i 16 anni in DAD il genitore lavioratore può astenersi dal lavoro, ma senza retribuzione. È stata rifinanziata fino a fine anno anche l’indennità di malattia per i lavoratori in quarantena.
Decreto Consiglio dei Ministri 15/10/2021

Eliminato il limite dei 24 mesi di missione per i somministrati a tempo indeterminato
È stata eliminata la norma che limitava al 31 dicembre 2021 il superamento del limite dei 24 mesi per la missione presso l’utilizzatore dei lavoratori somministrati assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato.
Decreto Consiglio dei Ministri 15/10/2021

Legittimo licenziare per giusta causa durante il comporto
Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia costituisce condotta contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede, nonché lesione dei doveri contrattuali di diligenza e fedeltà, che permeano il rapporto di lavoro. Se l’attività lavorativa è conferma di un uso pretestuoso della malattia, che si dimostra nei fatti insussistente, o se è tale da impedire o ritardare la guarigione, il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente è legittimo.
Cass. 01/10/2021 n. 26709

Se il datore rinuncia al preavviso del lavoratore dimissionario niente indennità sostitutiva
La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro che rinuncia al periodo di preavviso del lavoratore dimissionario non è tenuto a versare al lavoratore l’indennità economica sostituiva del preavviso. Il periodo di preavviso ha efficacia obbligatoria e la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto (per la durata del preavviso) o il pagamento dell’indennità economica sostitutiva. La parte che subisce il recesso, in questo scenario, ha un diritto di credito al quale può liberamente rinunciare. Se, dunque, il datore di lavoro, creditore del periodo di preavviso, rinuncia ad avvalersene, il lavoratore non può pretendere il pagamento dell’indennità economica sostitutiva del preavviso.
Cass. 13/10/2021 n. 27934

Competente il Comitato per i rapporti di lavoro per gli accertamenti sulle collaborazioni etero-organizzate
Gli atti di accertamento compiuti dagli Ispettori del lavoro per contestare l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, alle collaborazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente possono essere impugnati con ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso le ITL. Non è, invece, competente il Comitato in relazione agli accertamenti sull’effettivo orario di lavoro dei lavoratori part-time.
INL, Nota 13/10/2021 n. 1551

Astensione anticipata ante partum dal giorno del provvedimento dell’Ispettorato
L’astensione obbligatoria anticipata ante partum (per gravi complicanze della gravidanza o condizioni ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino) decorre dalla data del provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. L’astensione può essere, tuttavia, anticipata se il datore di lavoro dichiara che in azienda non ci sono altre mansioni disponibili cui adibire la lavoratrice in gravidanza.
INL, Nota 13/10/2021 n. 1150

Datore di lavoro sempre responsabile per infortunio anche con delega di funzioni
Anche se in sede penale il solo soggetto delegato come datore di lavoro ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato condannato per l’infortunio mortale del dipendente in cantiere, in sede civile interviene anche la responsabilità del datore di lavoro delegante. Il datore di lavoro non può, in effetti, invocare come fatto liberatorio (da ogni responsabilità per l’infortunio) di avere delegato a terzi le funzioni relative all’adozione e al controllo delle misure di sicurezza necessarie a tutelare l‘integrità fisica dei lavoratori. Se il datore di lavoro delega tutte le funzioni la sua responsabilità non interviene per fatto proprio, ma in virtù del rapporto di preposizione, ovvero perché egli è tenuto a rendere conto dell’attività del delegato nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa.
Cass. 21/09/2021 n. 25512