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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia22 May 2025

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L’accesso allo smart working presuppone un accordo scritto con il datore."

Semplificata la procedura per richiedere le visite fiscali durante la malattia
L’Inps ha comunicato la semplificazione procedurale per le visite fiscali ai dipendenti durante le giornate di malattia. Accedendo al portale dell’Inps, sono attive le nuove funzionalità “Richieste da attestati di malattia” e “Verifica richieste da attestati di malattia”, che consentono al datore di lavoro di trasmettere le richieste di effettuazione delle visite mediche di controllo dagli attestati di malattia dei lavoratori e di monitorare l’esito delle richieste presentate. Una volta selezionato l’attestato per il quale si vuole richiedere la visita fiscale, il datore deve confermare le informazioni sul diritto all’indennità di malattia del lavoratore privato. Dovranno essere inseriti, quindi, i dati relativi alle visite che si intendono richiedere (data della visita, fascia oraria, etc.). L’Inps precisa che, laddove la data di visita si collochi oltre la data di prognosi del certificato di malattia, in automatico la data della visita viene anticipata a quella di fine prognosi del certificato. Il datore tramite la funzionalità “Verifica richieste da attestati di malattia” può visualizzare gli invii effettuati e contrassegnati dal protocollo di acquisizione, nonché verificarne l’esito.
INPS, Messaggio 15/05/2025 n. 1505

Nuovo protocollo d’intesa tra Ispettorato del Lavoro e Consigliera di parità
È stato siglato tra Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e Consigliera nazionale di parità (Cnp) un protocollo d’intesa per rinnovare la collaborazione tra i due istituti nel contrasto alle disparità strutturali di genere. Si prevede di incrementare i controlli e aumentare la formazione con l’eventuale coinvolgimento di rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e ordini professionali. Si spinge sulla condivisione di informazioni e dati tra i due istituti (rapporti biennali sulla situazione del personale, convalide delle dimissioni/risoluzioni consensuali di lavoratrici madri, violazioni accertate, etc.). L’INL si impegna a sensibilizzare le proprie sedi territoriali per garantire l’attuazione delle forme di collaborazione, anche attraverso l’adozione di protocolli operativi siglati sul territorio. Si prevede, inoltre, che gli ispettorati territoriali interagiscano con le sedi territoriali della Consigliera di parità per segnalare situazioni discriminatorie di genere, individuali e collettive, e ogni informazione sugli squilibri nella posizione tra uomini e donne riscontrati durante le ispezioni presso le aziende.
Protocollo di intesa INL/Consigliera di parità 14/05/2025

La maggiorazione contributiva per invalidità spetta anche durante l’aspettativa sindacale
Ai lavoratori invalidi e sordomuti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 31 Stat. Lav. spetta il beneficio della maggiorazione contributiva di cui all’articolo 1 della Legge 381/1970. Il lavoratore in aspettativa sindacale ha diritto di fruire della maggiorazione contributiva collegata al suo stato di invalidità anche durante il predetto periodo di aspettativa, perché una interpretazione contraria avrebbe l’effetto di disincentivare l’assunzione delle cariche sindacali. Il periodo di aspettativa sindacale non retribuita, anche se il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con la sospensione delle obbligazioni principali che lo caratterizzano, ai fini previdenziali va considerato come periodo di effettivo lavoro. Non può, dunque, essere negato dall’Inps il riconoscimento del beneficio contributivo collegato all’invalidità del lavoratore durante il periodo di aspettativa sindacale.
Cass. 15/05/2025 n. 12973

Uso aziendale di non assorbimento del superminimo e disdetta del datore
In presenza di un sostanziale mutamento di circostanze rispetto all’epoca di formazione dell’uso aziendale il datore di lavoro può operare la disdetta e disapplicare l’uso aziendale, reintroducendo unilateralmente il trattamento meno favorevole. La cristallizzazione sine die della disciplina più favorevole dell’uso aziendale non sarebbe, in tal senso, funzionale alle esigenze di un contesto sociale ed economico che è, per definizione, in continuo mutamento. In virtù di questo principio, è stato affermato che il datore possa disdettare l’uso aziendale in forza del quale, per anni, non era stato operato l’assorbimento nel superminimo individuale degli aumenti retributivi disposti dai rinnovi del CCNL. Questa opzione può essere, tuttavia, validamente esercitata solo se, rispetto al tempo in cui si era consolidato l’uso aziendale, sono intervenuti sostanziali mutamenti sociali ed economici che possano giustificare il recesso unilaterale da parte del datore.
Cass. (ord.) 11/05/2025 n. 12473

Superamento del comporto e facoltà di richiedere l’aspettativa
In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia, al fine di permettergli di esercitare la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa. Non rileva la mancata conoscenza da parte del lavoratore di questa facoltà. Laddove, invece, il contratto collettivo preveda espressamente l’obbligo del datore di informare il lavoratore almeno un mese prima dell’approssimarsi della scadenza del comporto, la mancata o tardiva informazione da parte del datore di lavoro rende il licenziamento illegittimo.
Cass. 09/05/2025 n. 12293

La pandemia blocca l’applicazione della clausola sociale nei cambi di appalto
La clausola sociale prevista da un contratto collettivo che prevede il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante di una quota dei lavoratori impiegati nell’appalto non si applica se, in concreto, il subentro del nuovo operatore non si è concretizzato per una causa di forza maggiore. In particolare, a seguito dalla chiusura degli scali per l’emergenza sanitaria, non opera durante il predetto periodo pandemico la clausola sociale prevista dal CCNL del trasporto aereo, che impone all’impresa appaltatrice subentrante di assumere una parte del personale utilizzato dall’appaltatore uscente. A presidio di questa conclusione, si afferma che la clausola sociale è diretta a tutelare i lavoratori attraverso la continuità occupazionale nel passaggio da un appaltatore a un altro, ma può operare solo nel contesto di un reale avvio dell’attività lavorativa. Tuttavia, anche se i lavoratori sono stati tutti licenziati, prevale, infine, il caso di forza maggiore costituito dal blocco pandemico delle attività.
Cass. 07/05/2025 n. 11989

Recesso ante tempus dal contratto a termine dirigenziale
Il recesso del datore dal contratto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine, anche in assenza di una giusta causa o di impossibilità sopravvenuta, è comunque qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine originariamente pattuito. Da questo principio discende che in un rapporto di lavoro a tempo determinato il dirigente non può mai pretendere la tutela reintegratoria, mentre il risarcimento del danno, in caso di accertata invalidità del licenziamento, può consistere unicamente nelle retribuzioni che il dirigente avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto, non applicandosi al rapporto a termine le disposizioni sul recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Corte d’Appello Salerno 17/04/2025 n. 159

Omissione contributiva e diritto del lavoratore al risarcimento del danno
L’Inps conferma che, laddove il datore non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali e il lavoratore, per sanare la propria posizione pensionistica, ricorra alla costituzione di rendita vitalizia con onere totalmente a suo carico, il medesimo lavoratore ha diritto al risarcimento del danno pensionistico da parte del datore inadempiente. In caso di mancato versamento dei contributi, e fino al momento della prescrizione degli stessi, l’Inps può richiederne il pagamento (anche su segnalazione del lavoratore) emettendo l’avviso di addebito nei confronti del datore. In mancanza di adempimento datoriale nel termine di prescrizione, per un ulteriore decennio il datore rimane obbligato in via principale al saldo dell’onere di costituzione di rendita vitalizia per i contributi non versati. Superato anche questo termine, il lavoratore ha diritto, non soggetto a prescrizione, di attivare la costituzione di rendita con onere interamente a suo carico (come previsto dalla Legge 203/2024). L’Inps conferma che, anche in quest’ultimo caso, il lavoratore può avviare un’azione di risarcimento del danno pensionistico (ex art. 2116, comma 2, c.c.) per perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
INPS, Circolare 24/02/2025 n. 48

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