Partner Milan
"Per evitare l’accusa di discriminazione indiretta, il periodo di comporto degli invalidi deve essere più ampio di quello ordinario."
Legittimo il doppio licenziamento disciplinare se ciascuno di essi è fondato su fatti differenti
È legittima l’irrogazione al lavoratore di due successivi licenziamenti disciplinari a condizione che (i) l’efficacia del secondo licenziamento sia condizionata alla eventuale declaratoria di illegittimità del primo licenziamento e (ii) che il secondo licenziamento si fondi su fatti diversi (rispetto a quelli posti a presidio del primo licenziamento) e non conosciuti al momento della prima contestazione disciplinare. In applicazione di tale principio, è stato dichiarato legittimo il secondo licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore per aver inveito pubblicamente contro i vertici aziendali, muovendo nei loro confronti minacce di morte, in occasione del ricevimento della prima contestazione alla quale era, poi, seguito il primo licenziamento per giusta causa (dichiarato illegittimo).
Cass. (ord.) 20/01/2025 n. 1376
Distinzione tra allontanamento e abbandono del posto di lavoro
La distinzione tra allontanamento e abbandono del posto di lavoro risiede nel dato temporale. Si ha allontanamento quando l’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro sia sufficientemente limitata nel tempo, in modo da non incidere sul regolare svolgimento del servizio. Tale dato deve essere valutato in concreto e con riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo. Nell’ipotesi di un lavoratore addetto a mansioni di sorveglianza di un ampio spazio pubblico, l’elemento oggettivo consiste nell’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza e l’elemento soggettivo nella coscienza e volontà di separarsi dal luogo oggetto della sorveglianza (salva la configurabilità di cause scriminanti). In applicazioni di tali principi è stato dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore addetto alla sorveglianza di un parco pubblico che in due occasioni, nella medesima giornata, si è assentato dal posto di lavoro per un totale di circa tre ore, recandosi in un luogo sito a circa un chilometro di distanza dal parco. Tali assenze hanno, infatti, inciso sulle esigenze di sorveglianza del parco, configurando un abbandono del posto di lavoro.
Cass. 20/01/2025 n. 1321
Responsabilità solidale del committente nell’appalto di servizi e indennità per ferie non godute
La responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore (disciplinata dall’art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003) è limitata ai crediti di natura strettamente retributiva. L’indennità per ferie non godute erogata alla cessazione del rapporto non rientra nel perimetro di applicazione della suddetta norma, poiché ha natura mista: (i) in parte risarcitoria, perché compensa il danno costituito dalla mancata fruizione di un riposo irrinunciabile dal lavoratore; (ii) in parte retributiva, perché costituisce la controprestazione economica a fronte dell’attività lavorativa resa durante l’anno e da cui trae origine la maturazione dei giorni d ferie. Al contrario, la responsabilità solidale prevista dall’art. 118, comma 6, D.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. vecchio Codice degli Appalti, modificato dal D.lgs. n. 50/2016) si applica anche all’indennità per ferie non godute, poiché il testo di legge include nel suo perimetro tutti i “trattamenti economici e normativi” spettanti ai lavoratori.
Cass. 21/01/2025 n. 1450
Gli “screenshot” dei messaggi di WhatsApp fanno piena prova
I messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica. Sono, quindi, pienamente utilizzabili sul piano probatorio i messaggi estrapolati da una chat di WhatsApp mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, i messaggi scambiati sulla app WhatsApp, così come i messaggi di posta elettronica, costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.. Gli “screenshot” dei messaggi di WhatsApp formano, quindi, piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cass., sez. II civile, 18/01/2025 n. 1254
Accertamento del TFR nei confronti dei soci con società estinta
Se il lavoratore vanta un credito per TFR e il datore di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, non più fallibile, l’accertamento del credito deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. In forza di questo principio, i lavoratori, prima di poter chiedere l’intervento del Fondo Garanzia istituito dall’Inps (per il pagamento del TFR), devono agire giudizialmente per l’accertamento del credito relativo al TFR e tentare l’esecuzione nei confronti dei soci della società cancellata dal registro delle imprese.
Cass. 28/01/2025 n. 1934
Chiarimenti Inps sulla riduzione contributiva per trasformazione del contratto di apprendistato
L’Inps precisa che, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in un rapporto professionalizzante o in un percorso di alta formazione (ai sensi dell’art. 18, Legge 203/2024), la riduzione dei contributi per i datori di lavoro che non superano la soglia dimensionale dei nove dipendenti si applica solo per il periodo formativo di primo livello. Per i periodi successivi a tale durata, si applica l’ordinaria disciplina sulla contribuzione per gli apprendisti (contributo a carico del datore pari al 10% della retribuzione imponibile, oltre alle eventuali maggiorazioni applicabili). La trasformazione del contratto da una forma di apprendistato all’altra non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Al contrario, si ha continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio.
INPS, Messaggio 24/01/2025 n. 285
Esonero dal contributivo addizionale della CIG per le imprese soggette a procedura concorsuale
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla durata dell’esonero dal versamento del contributo addizionale (ex art. 8, comma 8-bis, D.L. 86/1988) per le imprese che sono sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa e si avvalgano di interventi d’integrazione salariale. Il punto controverso è che l’esonero dal versamento del contributo addizionale, una volta ristabilito il risanamento delle imprese in procedura, potrebbe integrare la violazione del principio di parità di trattamento tra imprese che facciano ricorso a strumenti diversi, endo-concorsuali o meno. Per restringere questo rischio, l’Inps ha definito il termine di decorrenza dell’esonero contributivo per le diverse procedure concorsuali (fallimento con esercizio provvisorio, concordato preventivo con continuità aziendale, etc.).
INPS, Messaggio 24/01/2025 n. 283
Inps esclude dalle esenzioni contributive le attività stagionali del Collegato Lavoro
L’Inps fornisce chiarimenti selle esenzioni contributive previste per il rinnovo dei contratti a termine per attività stagionali. Si opera una distinzione tra le attività stagionali previste dal DPR 1525/1963 e quelle di cui alla Legge 203/2024 (cd “Collegato Lavoro”). Solo le prime accedono all’esenzione dal contributo aggiuntivo NASpI e dall’aumento del medesimo contributo per ogni rinnovo successivo dei contratti a tempo determinato. Il Collegato Lavoro (art. 11) ha allargato il perimetro delle attività stagionali (quelle indicate dal DPR 1525/1963, sempre in attesa dell’emanazione di altre ipotesi da parte di un decreto ministeriale che continua a farsi attendere) ricomprendendovi le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno e quelle derivanti da esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi. L’Inps precisa adesso che per le ulteriori ipotesi di stagionalità previste dal Collegato lavoro non si applica il regime delle esenzioni. Ne deriva, sempre ad avviso dell’Inps, che per i contratti a termine legati ad attività stagionali il beneficio riguarda esclusivamente l’esenzione dalla disciplina sullo “stop and go”, non essendovi l’obbligo del periodo di interruzione tra un contratto a termine e quello successivo.
INPS, Messaggio 23/01/2025
Chiarimenti INL sul ricorso contro gli ordini in materia di sicurezza
Avverso gli ordini e le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni (che l’Ispettorato può emettere in forza dell’art. 10, DPR 520/1955) il datore di lavoro può presentare ricorso all’Ispettorato territoriale del lavoro che li ha impartiti. Non è più necessario, quindi, ricorrere al Ministero del Lavoro. Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul rilievo che è intervenuto, nel frattempo, il trasferimento delle attività ispettive dal Ministero del Lavoro all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad opera del Dlgs 149/2015. La procedura da seguire prevede che il ricorso sia presentato entro 15 giorni al Direttore dell’Ispettorato territoriale competente, che decide a sua volta entro i successivi 15 giorni. La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. Inoltre, il ricorso si considera respinto se il Direttore dell’Ispettorato non decide entro il termine stabilito.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 17/01/2025 n. 378
Pubblicato il report dei contratti collettivi aziendali e territoriali su PDR e welfare
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il report sui contratti collettivi di secondo livello in matria di premio di risultato e di welfare aziendale, depositati telematicamente nel rispetto delle disposizioni ministeriali (D.M. 25 marzo 2016) per la fruizione dei benefici contributivi e fiscali. Il report restituisce una sintesi dei dati relativi ai contratti collettivi aziendali e territoriali presenti nel database del Ministero al 15 gennaio 2025. Risultano essere stati depositati (sin dall’istituzione dello strumento, avvenuta nel 2016) un totale di 105.080 contratti. I contratti collettivi su PDR e welfare “attivi” sono 10.617 e si propongono di raggiungere finalità diverse: 8.621 obiettivi di produttività, 6.853 obiettivi di redditività, 5.528 obiettivi di qualità, mentre 6.542 riguardano le misure di welfare aziendale. I beneficiari sono 2.514.632 lavoratori, a cui è riconosciuto un premio di risultato medio annuo di €1.555,68.
Ministero del Lavoro, Report Deposito Contratti 15/01/2025
Key contacts
Partner Milan
Counsel Milan