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Le regole operative del FER X Transitorio30 May 2025

In data 20 maggio 2025, con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) n. 15 sono state pubblicate le regole operative (le “Regole Operative”) – elaborate e trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) – per l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del MASE del 30 dicembre 2024, n. 457 (“FER X Transitorio”).

Categorie di interventi ammissibili

L’accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata o con aumento della potenza nominale in caso di potenziamento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

"L’accesso al meccanismo di supporto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE."

Sono previste le seguenti quattro categorie di interventi ammissibili, i quali dovranno essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati:

Nuova costruzione

Un impianto è considerato di nuova costruzione se:

(a) non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;

(b) il sito sul quale l’impianto è realizzato non è stato interessato, nei cinque anni antecedenti, dalla presenza di un altro impianto di produzione energetica alimentato dalla stessa fonte;

(c) per impianti fotovoltaici:

    • i moduli devono essere installati su aree non occupate da altri moduli nei cinque anni antecedenti ai lavori di realizzazione;
    • presenta un punto di connessione (POD) non condiviso;
    • non sono presenti interconnessioni funzionali con altri impianti.
Rifacimento integrale

È ammesso per tutte le tipologie (eccetto idroelettrico su acquedotto) e prevede:

(a) integrale sostituzione completa degli aerogeneratori (per impianti eolico) o dei moduli e inverters (per impianti fotovoltaico) appartenenti all’impianto;

(b) per gli impianti idroelettrici (non su acquedotto): ricostruzione delle opere idrauliche e sostituzione dei gruppi turbina-alternatore;

Resta inteso che, quale che sia l’impianto oggetto di rifacimento, l’incentivo avrà ad oggetto solamente l’energia prodotta dalle sezioni oggetto di intervento.

Potenziamento

Ammesso per impianti eolici, fotovoltaici e a gas da depurazione. Consiste nell’aggiunta di nuove sezioni con misurazione separata, da realizzare su impianti già in esercizio.

Rifacimento parziale

Ammesso per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati da processi di depurazione. Scopo del rifacimento parziale è – almeno – la sostituzione completa dei gruppi turbina-alternatore della sezione interessata, al fine di assicurare il mantenimento in piena efficacia produttiva dell’impianto.

Modalità di svolgimento e calendario

Le procedure pubbliche competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura corrisponde:

  • un bando per (i) la presentazione della manifestazione di interesse e (ii) la presentazione della domanda;
  • un contingente di potenza (i) minimo, (ii) obiettivo e (iii) massimo, espresso in MW;
  • una graduatoria, redatta dal GSE, in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base dell’Asta e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva sarà definito sulla base di una specifica curva di domanda sviluppata dal GSE sulla base delle indicazioni riportate all’allegato 2 del FER X Transitorio. Con riferimento, invece, ai contingenti di potenza di riferimento, questi sono stati stabiliti sulla base di quanto disciplinato dal Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1 aprile 2025 recante “Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024”:

Tabella 1: Contingenti di riferimento

Tipologia impiantoContingente Minimo (MW)Contingente Obiettivo (MW)Contingente Massimo (MW)
Fotovoltaico6001.008.00
Eolico2003002.500
Idroelettrico3060500
Gas residuati da processi di depurazione1,1220

Contestualmente alla chiusura della finestra temporale prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ciascuno dei suindicati contingenti sarà rideterminato, a seconda della tecnologia di riferimento, per un valore ugual al minimo tra (i) la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e (ii) il valore sopra definito nella Tabella 1.

Ciascuna procedura competitiva resterà aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data individuata del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie saranno pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.

Il GSE provvederà a pubblicare il relativo bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione della richiesta di partecipazione, nonché l’indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare.

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive – nonché la documentazione che dovrà essere allegata – devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, unicamente mediante il portale informatico FER-X (“Portale”), accessibile dal sito istituzionale del GSE.

Ciascuna domanda dovrà essere caricata, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura della singola procedura (individuato nel relativo bando), restando inteso che tale procedimento sarà interamente a carico del soggetto richiedente.

Inoltre, ciascun produttore dovrà preliminarmente registrarsi come utente nell’area clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo i dati anagrafici necessari per l’individuazione del regime fiscale applicabile (p.IVA/codice fiscale). Il Portale è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da Terna S.p.A. (“Terna”). Pertanto, prima di inoltrare la richiesta, è necessario registrare l’impianto su sistema GAUDÌ ed attendere che questa venga validata. I valori della potenza devono essere espressi in kW.

Resta inteso che la presentazione di partecipazioni alle procedure competitive a mezzo del Portale è limitata agli impianti per i quali sia stata precedentemente presentata la manifestazione di interesse.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che il GSE ha pubblicato sul proprio sito online la “Guida all’utilizzo del Portale FER-X”.

Preliminare manifestazione di interesse

L’accesso alle procedure competitive sarà consentito ai soli soggetti richiedenti che hanno già presentato una manifestazione di interesse per l’impianto che sarà oggetto di intervento.

(i) A tal proposito, al soggetto richiedente sarà richiesto di:

    • inserire le informazioni utili a caratterizzare l’iniziativa in progetto, quali, inter alia:
    • il Codice CENSIMP dell’impianto e il Codice richiesta attribuiti da Terna;
    • la tipologia di impianto;
    • la categoria di intervento;
    • i dati di potenza dell’impianti (i quali ricomprendono (i) la potenza nominale cumulata, (ii) la quota potenza richiesta e, ove applicabile, (iii) l’eventuale potenza richiesta al rispetto dell’obbligo di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 199/2021); e
    • i dati circa l’ubicazione dell’impianto;

In aggiunta a quanto sopra, è consigliabile anche la trasmissione dei dati relativi al titolo autorizzativo ovvero, ove previsto, al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o del decreto di non assoggettabilità a VIA;

(ii) indicare i dati amministrativi e fiscali nella sezione Costi istruttoria.

L’idoneità della manifestazione di interesse così formulata sarà valutata dal GSE, il quale comunicherà all’indirizzo e-mail del referente tecnico di riferimento l’aggiornamento dello stato della manifestazione di interesse.

Richiesta di iscrizione alle procedure

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"Non è consentito l’accesso agli impianti per i quali i lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda."

La richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata solo per le iniziative la cui manifestazione di interesse sia stata giudicata idonea. Similmente alla manifestazione di interesse, la richiesta dovrà essere inviata tramite il Portale FER-X durante il periodo di apertura indicato nel bando.

Al soggetto richiedente sarà richiesto di effettuare le seguenti operazioni:

(a) procedere alla compilazione dei dati relativi alla cauzione provvisoria*;

(b) fornire i dati circa le caratteristiche principali dell’impianto che sarà oggetto di intervento;

(c) indicare l’eventuale applicazione dei criteri di priorità di cui al FER X Transitorio inerenti alla formazione delle graduatorie; e

(d) fornire l’indicazione circa il valore della riduzione percentuale offerta sul prezzo di esercizio superiore.

La richiesta di iscrizione alle procedure competitive (così come la manifestazione di interesse) viene resa sottoforma di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 ed è sottoscritta dal soggetto richiedente, il quale sarà considerato responsabile in caso di non veridicità di quanto attestato nella dichiarazione.

*Le cauzioni, provvisoria e definitiva, da presentare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, possono essere rese sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, e devono possedere specifiche caratteristiche come descritte nelle Regole Operative.

Requisiti per l’iscrizione alle procedure competitive

Ai fini dell’idoneità alla partecipazione alle procedure competitive, sono richiesti requisiti tanto soggettivi quanto oggettivi, che dovranno perdurare per l’intero periodo di incentivazione.

1. Requisiti soggettivi:

L’accesso alle procedure competitive sarà riservato ai soli soggetti che rispettino le seguenti caratteristiche:

(a) il soggetto richiedente non può essere una impresa in difficoltà (secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 249 del 31 luglio 2014);

(b) non devono ricorrere cause di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);

(c) il soggetto richiedente non può ricadere nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del soggetto richiedente stesso; e

(d) il richiedente non può rientrare nel novero dei soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’Art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Requisiti oggettivi:

(a) possesso di titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (ove l’impianto sia di nuova costruzione) ovvero alla realizzazione dell’intervento di potenziamento o rifacimento ovvero, ove previsto, possesso del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o, in alternativa, del decreto di non assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. n. 152/2006;

(b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato e registrazione dell’impianto in questione sul sistema c.d. Gaudì validata dal gestore di rete;

(c) ai sensi dell’Art. 3, comma 4 del decreto del MASE del 19 giugno 2024 (recante “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio”), cd. DM FER2, non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria (intendendosi la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’amministrazione competente, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima);

(d) soddisfacimento da parte dell’impianto oggetto di intervento del principio “Do No Significant Harm” (“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” – DNSH), a seguito di apposita valutazione di conformità effettuata dal soggetto richiedente;

(e) obbligo di partecipazione al mercato di bilanciamento e ridispacciamento, da rispettare per l’intera potenza nominale dell’impianto interessato dall’intervento;

(f) possesso di adeguata solidità finanziaria, da dimostrarsi dando evidenza di (a) apposita dichiarazione, rilasciata da un istituto bancario, attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente ovvero (b) capitalizzazione, il cui valore minimo varierà in base alla portata dell’intervento da realizzare;

(g) avvio dei lavori successivo alla data di partecipazione alle procedure competitive (non è consentito l’accesso agli impianti per i quali i lavori siano stati avviati prima della presentazione della domanda);

(h) con riferimento agli impianti fotovoltaici, (i) rimozione di eventuali coperture in eternit o amianto, (ii) utilizzo di componenti di nuova costruzione o rigenerati (dunque mai impiegati in altri impianti) e (iii) conformità dei moduli con quanto previsto agli Artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014;

(i) con riferimento agli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, (i) le vasche del digestato devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e (ii) rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al D.Lgs. 199/2021 per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW; e

(j) con specifico riferimento agli impianti idroelettrici, rispetto delle caratteristiche di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del FER X Transitorio.

Con specifico riferimento ai soli impianti idroelettrici, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a) che precede, il soggetto richiedente dovrà inoltre dare prova della titolarità, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, del titolo concessorio per la derivazione a uso idroelettrico delle acque.

Definizione “Avvio dei Lavori”

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, la data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento

Il FER X Transitorio prevede che, ai fini dell’accesso alle procedure competitive, i soggetti richiedenti debbano formulare – in fase di richiesta di partecipazione alla singola procedura competitiva – una riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore.

Il prezzo di esercizio superiore per ogni tipologia di procedura è determinato sulla base dei valori indicati all’Allegato 1 del FER X Transitorio, aggiornati sulla base dell’ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei singoli bandi.

Tabella 2: Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 del FER X Transitorio

Tipologia impiantoPrezzo Esercizio (€/MWh)Prezzo Esercizio Superiore (€/MWh)Prezzo Esercizio Inferiore (€/MWh)
Fotovoltaico809565
Eolico859570
Idroelettrico9010580
Gas residuati da processi di depurazione8510075

"La graduatoria è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili."

Formazione della graduatoria delle procedure

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 ed è pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura delle procedure competitive. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

Esse sono formate dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili e, in caso di saturazione dei contingenti, applicando i seguenti criteri di priorità:

(a) per gli impianti fotovoltaici: (i) rimozione integrale della copertura di eternit o amianto e (ii) interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole su medesima area e a parità di superficie di suolo agricolo;

(b) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’Art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; e

(c) presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica;

(d) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni; e

(e) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione della procedura.

Motivi di esclusione dalle graduatorie delle procedure competitive

Le circostanze che possono costituire motivo di esclusione sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo al paragrafo 4.6 delle Regole Operative. Tra queste vi sono:

  • il mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previste dalle norme di riferimento, dal FER X Transitorio, dalle Regole Operative, dai bandi;
  • il mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
  • sussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 3.4 del FER X Transitorio; e
  • sussistenza di impedimenti ex lege all’iscrizione alle procedure competitive e/o all’ammissione ai meccanismi di supporto, ove conosciuti dal GSE.

Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L’eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l’apposita funzionalità presente sul Portale.

Decadenza dalla graduatoria

Le circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla graduatoria sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo al paragrafo 4.8 delle Regole Operative. Tra queste vi sono:

(i) entrata in esercizio dell’impianto successiva ai tempi previsti dal FER X Transitorio;

(ii) assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità o false dichiarazioni;

(iii) inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure competitive; e

(iv) accertamento delle cause di esclusione di cui all’Art. 3, comma 4 del FER X Transitorio.

Processo di valutazione delle Richieste

Il paragrafo 4.9 delle Regole Operative sintetizza il processo di valutazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive. Esso si articola nelle seguenti fasi:

(a) verifica della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente; e

(b) pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il soggetto richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Corrispettivi a copertura dei costi istruttoria

Per ciascuna manifestazione di interesse inviata è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria, il quale risulta essere pari a:

(a) Euro 100 per impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;

(b) Euro 180 per impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;

(c) Euro 600 per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;

(d) Euro 1.420 per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW; e

(e) Euro 2.300 per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria.

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