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Eolico galleggiante offshore in primo piano con il D.L. Sicurezza Energetica31 January 2024

In data 31 gennaio  2024, è stata approvata la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. “DL Sicurezza Energetica”) recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

"Saranno individuate, con apposito decreto, le aree demaniali marittime e gli interventi infrastrutturali da effettuare."

Sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

Il DL Sicurezza Energetica promuove specifiche misure finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e al sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (i.e. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) pubblicherà un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno o in aree portuali limitrofe ad aree nella quali è in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone, di aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso. Dunque, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, saranno individuate, con apposito decreto, le aree demaniali marittime e gli interventi infrastrutturali da effettuare.

È prevista anche l’adozione, da parte del MASE, di un vademecum relativo agli adempimenti e alle informazioni necessari per l’avvio del procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti eolici galleggianti.

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e di valutazioni ambientali

È prorogata fino 30 giugno 2025 l’esenzione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening VIA) per impianti fotovoltaici fino a 30 MW, ed eolici offshore fino a 50 MW, siti in aree idonee individuate in piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

Non saranno, inoltre, sottoposti alla procedura di Screening VIA gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare fotovoltaica, che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti negli allegati II e III alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente).

Sono elevate, poi, rispettivamente a 25 MW e 12 MW, le soglie per l’assoggettamento alle procedure di VIA di competenza statale e di Screening VIA degli impianti fotovoltaici siti (i) nelle aree idonee ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199; (ii) nelle zone ed aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché nelle discariche o nelle cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o; (iii) fuori dei casi sub (i) e (ii) che precedono, al di fuori di determinate aree sensibili e vulnerabili individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Sarà, infine, possibile autorizzare tramite la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la costruzione di impianti fotovoltaici, in aree idonee, fino a 12 MW.

Promozione degli impianti a fonti rinnovabili

Nella definizione dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 199/2021, sarà agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi di chi esegue determinati interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici realizzati in aree agricole.

Sarà, inoltre, istituito un meccanismo, alternativo rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 6 e 7 del citato decreto, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto di taluni criteri.

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"Sarà istituito un fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio."

Sostegno all’edilizia privata

Sono prorogati di 30 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a permessi rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga.

Promozione dell’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione

Fino al 31 dicembre 2030, la concessione a terzi, da parte di soggetti pubblici, di superfici di proprietà di cui all’art. 12, comma 2, del d. lgs. 28/2011, inclusi siti ed aree militari, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sarà rilasciata prioritariamente ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Sarà istituito un fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), in coordinamento con lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo, Terna S.p.A. (Terna) istituirà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Sicurezza Energetica (i.e. il 7 giugno 2024), un portale digitale riportante i dati e le informazioni degli interventi di sviluppo della RTN, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo. Da tale portale si potrà avere accesso alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla RTN.

Fatta salva l’applicazione di eventuali regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, si applicheranno le seguenti previsioni.

  1. Nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, la costruzione e l’esercizio delle suindicate opere e infrastrutture avverrà mediante denuncia di inizio lavori (DIL) da presentare alle regioni o alle province autonome interessate almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
  2. Nei casi in cui sussistano tali vincoli ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l’esercizio delle suindicate opere e infrastrutture avverrà a seguito del rilascio di un’autorizzazione unica (AU).

È previsto che l’istanza di AU si intenda accolta qualora, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Con lo stesso procedimento previsto per le cabine primarie della rete elettrica di distribuzione potranno essere autorizzate, su richiesta congiunta dei gestori della rete di distribuzione e della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla RTN, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a 5 km, se aeree, o a 20 km, se in cavo interrato. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto le procedure di VIA e di Screening VIA sono di competenza regionale.

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procederà alla formazione e alla tenuta di un registro in cui saranno iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i moduli fotovoltaici che rispondono a determinati requisiti di carattere territoriale e qualitativo.

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