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Nuovo Decreto FER13 August 2019

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Il presente briefing intende fornire una sintesi delle principali previsioni di cui al Nuovo Decreto FER, sottolineando le novità rispetto alla normativa di cui ai precedenti Decreti Ministeriali 6 luglio 2012 (il “Decreto FER 2012”) e 23 giugno 2016 (il “Decreto FER 2016”), (il Decreto FER 2012 e Decreto FER 2016 congiuntamente, i “Precedenti Decreti FER”).

In data 9 agosto 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che disciplina le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella solare fotovoltaica (il “Nuovo Decreto FER”). Il Nuovo Decreto FER è entrato in vigore il 10 agosto 2019.

Il Nuovo Decreto FER, che nasce da un confronto con le Associazioni di categoria, rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia del Governo, che si aggiunge ai provvedimenti contenuti nel DEF (Documento di Economia e Finanza) e che avrà come cornice generale il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Ambito applicativo

Il Nuovo Decreto FER si rivolge solo alle fonti rinnovabili tecnologicamente e commercialmente più avanzate (oltre al solare fotovoltaico e all’eolico on-shore, all’idroelettrico e gas residuati da processi di depurazione), rinviando ad altri decreti la disciplina incentivante delle fonti che presentano significativi elementi innovativi nel contesto nazionale e che hanno dunque costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo.

Esso riproduce sostanzialmente l’impostazione di base dei Precedenti Decreti FER per quanto concerne, in particolare, la previsione di:

  • un costo indicativo annuo medio degli incentivi (pari a 5,8 miliardi di Euro);
  • meccanismi di accesso agli incentivi tramite iscrizione in appositi registri (“Registri”) e partecipazione a procedure competitive di aste a ribasso (“Aste”); viene meno, tuttavia, l’accesso diretto;e
  • contingenti di potenza incentivabile; inroducendo, al contempo, taluni importanti contenuti innovative.

Il Decreto FER 2016 continuerà ad applicarsi:

  • quanto alla disciplina:
    • agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di Asta e Registro svolte ai sensi del medesimo Decreto FER 2016;
  • quanto alle tariffe:
    • agli impianti di nuova costruzione iscritti in posizione utile nelle procedure di Registro svolte ai sensi del Nuovo Decreto FER, che non si avvalgono o per i quali non si applicano determinati criteri di priorità[1] e che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del Nuovo Decreto FER, fermo restando l’applicazione della decurtazione eventualmente offerta ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), del Decreto FER 2016 (i.e. impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al relativo Allegato 1).

Termine di accesso ai meccanismi di incentivazione

Ai sensi del Nuovo Decreto FER, l’accettazione di richieste di partecipazione alle procedure per l’accesso ai meccanismi di incentivazione cesserà al raggiungimento della prima fra le seguenti date:

  1. la data di chiusura dell’ultima procedura di Asta o Registro; ovvero
  2. decorsi 30 giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di Euro, calcolato secondo le modalità di cui al Decreto FER 2016, considerando anche i costi dell’energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del Nuovo Decreto FER.

Meccanismi di incentivazione e modalità di accesso

Relativamente alle modalità di accesso agli incentivi, il Nuovo Decreto FER sancisce il venir meno dell’accesso diretto mentre le procedure di Asta e Registro continuano a differenziarsi in base alla:

  • potenza dell’impianto: ai sensi del Nuovo Decreto FER è fissato a 1 MW il valore della potenza di soglia (i.e. il valore di potenza che segna il discrimine tra le modalità di accesso agli incentivi mediante iscrizione a Registro o Aste);
  • categoria di intervento: impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o rifacimento.

Fatte salve talune ipotesi[2], l’accesso agli incentivi ai sensi del Nuovo Decreto FER è possibile a condizione che i lavori di realizzazione degli impianti, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, risultino avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie di Registri e Aste.

Anche l’accesso agli incentivi di cui al Nuovo Decreto FER è alternativo rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.

Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Il valore della tariffa incentivante di riferimento per gli impianti di nuova costruzione ai sensi del Nuovo Decreto FER e il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti, pari alla vita media utile convenzionale degli impianti, ovvero un periodo di tempo (al netto di eventuali sospensioni[3]), espresso in anni, compreso tra i 20 e i 30 per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, sono determinati come segue (Allegato 1 del Nuovo Decreto FER)[4]:

Fonte Rinnovabile Tipologia Potenza Vita utile degli impianti Tariffa
kW Anni €/MWh
Eolica On-shore 1<P≤100 20 150
100<P<1000 20 90
P≥1000 20 70
Idraulica Ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) 1<P≤400 20 155
400<P<1000 25 110
P≥1000 30 80
A bacino o a serbatoio 1<P<1000 25 90
P≥1000 30 80
Gas residuati dai processi di depurazione 1<P≤100 20 110
100<P<1000 20 100
P≥1000 20 80
Solare fotovoltaico 20<P≤100 20 105
100<P<1000 20 90
P≥1000 20 70

 

Quanto agli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, si rimanda all’Allegato 2 del Decreto FER 2016.

In caso di rinuncia agli incentivi prima del termine del periodo di diritto, il soggetto responsabile sarà tenuto alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione.

La tariffa offerta è stabilita applicando alla tariffa incentivante di riferimento una riduzione percentuale pari all’offerta di ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle procedure di Asta e Registro, ed è ulteriormente ridotta nei casi espressamente previsti dal Nuovo Decreto FER, quali, a titolo esemplificativo, ritardi dei tempi di entrata in esercizio, l’ottenimento di contributi in conto capitale o l’impiego di componenti rigenerati.

Fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa incentivante omnicomprensiva ove prevista (i.e. impianti di potenza fino a 250 kW), ai sensi del Nuovo Decreto FER, le tariffe sono del tipo “a due vie”, per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia elettrica laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvedere a richiedere al produttore la restituzione dei relativi importi.

Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di Asta e Registro

Fermo restando il termine di accesso ai meccanismi di incentivazione, ai sensi del Nuovo Decreto FER, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di Asta e Registro secondo le scadenze indicate di seguito:

Nr. Procedura Data di apertura del bando
1 30 settembre 2019
2 31 gennaio 2020
3 31 maggio 2020
4 30 settembre 2020
5 31 gennaio 2021
6 31 maggio 2021
7 30 settembre 2021

Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo bando, mentre la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

Diversamente rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina, i bandi per la partecipazione alle procedure di Registro e Asta sono organizzati, rispettivamente, in 4[5] e 3[6] “Gruppi” secondo il c.d. criterio della “neutralità tecnologica” in base al quale tecnologie che propongono i medesimi costi di investimento e costi operativi debbono essere considerate congiuntamente.

Specifiche procedure di Registro e Asta sono previste in caso di rifacimenti totali e parziali.

Contingenti di potenza incentivabile

Anche il Nuovo Decreto FER prevede che gli incentivi vengano riconosciuti fino al raggiungimento di specifici contingenti di potenza; tali contingenti, tuttavia, risultano ora diversificati in base: (i) al bando di riferimento, (ii) Gruppo di appartenenza e (iii) modalità di accesso agli incentivi.

I contingenti previsti dal Nuovo Decreto FER sono i seguenti:

Contingenti di potenza incentivabile mediante

REGISTRO

Contingenti di potenza incentivabile mediante

Asta

Nr. Procedura Gruppo A [MW] Gruppo A-2 [MW] Gruppo B [MW] Gruppo C [MW] Gruppo A [MW] Gruppo B [MW] Gruppo C [MW]
1 45 100 10 10 500 5 60
2 45 100 10 10 500 5 60
3 100 100 10 10 700 10 60
4 100 100 10 10 700 15 60
5 120 100 10 20 700 15 80
6 120 100 10 20 800 20 100
7 240 200 20 40 1600 40 200
TOTALE 770 800 80 120 5500 110 620

Procedura di iscrizione al Registro prevista dal Nuovo Decreto FER

Ai sensi del Nuovo Decreto FER, nella richiesta di iscrizione a Registro, il soggetto responsabile indica l’eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, fino ad un massimo del 30%.

Il GSE analizzerà le domande presentate e successivamente pubblicherà sul proprio sito web la graduatoria degli impianti che sono risultati idonei all’ottenimento degli incentivi. Il Registro GSE è redatto applicando i criteri di priorità specifici previsti dall’articolo 9.2 del Nuovo Decreto FER[7].

Qualora le richieste valide di iscrizione a Registro di uno dei Gruppi A e B siano inferiori al contingente disponibile e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione a Registro dell’altro Gruppo siano superiori al contingente disponibile, la potenza non utilizzata è trasferita all’altro Gruppo, fermo restando il rispetto di talune condizioni.

Gli impianti inclusi in posizione utile nel Registro, al fine di beneficiare degli incentivi, dovranno entrare in esercizio entro i seguenti termini che decorrono dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria:

Mesi
Eolico on-shore 24
Idroelettrico (*) 31
Solare fotovoltaico (**) 19
Tutte le altre fonti e tipologie di impianto 31
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi.

(**) Per il gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi.

Per gli impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sono incrementati di 6 mesi.

 

La mancata entrata in esercizio entro il termine di cui sopra comporterà una riduzione dell'incentivo pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, per un periodo massimo di 6 mesi.

Decorso il predetto termine massimo, l’impianto non sarà più idoneo a ricevere gli incentivi e sarà cancellato dal Registro. Cionondimeno, ai sensi dell’articolo 10.3 del Nuovo Decreto FER, per gli impianti che non entrano in esercizio nei termini sopra indicati e che decadono dal beneficio, ma che vengano successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione la tariffa offerta è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Gli impianti di potenza superiore a 100 kW, in fase di iscrizione a Registro, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria di importo pari al 50% della cauzione definitiva. Tale cauzione, in caso di esito positivo della graduatoria, deve essere sostituita da una cauzione definitiva rilasciata da una banca, sotto forma di fideiussione. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, convenzionalmente fissato al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 del Decreto FER 2016 e in 1,000 Euro per kW per gli impianti fotovoltaici.

Procedura d’Asta prevista dal Nuovo Decreto FER

Analogamente ai Precedenti Decreti FER, anche il Nuovo Decreto FER fissa degli specifici requisiti finanziari per poter prendere parte alle procedure d’Asta. In particolare, gli offerenti sono tenuti a presentare al GSE:

  1. la dichiarazione emessa da un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione al progetto specifico per il quale sono richiesti gli incentivi, ovvero, in alternativa l’impegno della banca a finanziare il progetto; o
  2. livelli minimi di capitalizzazione, definiti a seconda delle dimensioni dell’investimento.

L’Asta si svolge mediante la presentazione di offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento comprese tra il 2% e il 70%. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o più offerte con riduzione al valore del 70%, nella successiva procedura saranno escluse le offerte di riduzione superiori all’80%. Nel caso in cui pervengano, nelle successive procedure, una o più offerte di riduzione al valore dell’80%, nelle procedure seguenti saranno escluse le offerte di riduzione superiori al 90%.

Gli offerenti, in fase di iscrizione alle procedure d’Asta, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria di importo pari al 50% della cauzione definitiva. Tale cauzione, in caso di esito positivo della graduatoria, deve essere sostituita da una cauzione definitiva rilasciata da una banca, sotto forma di fideiussione, di importo pari al 10% dei costi di investimento previsti per la realizzazione dell’impianto per il quale viene effettuata l’offerta, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 del Decreto FER 2016 e in 1.000 Euro per kW per gli impianti fotovoltaici[8].

La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell’offerta e, a parità di riduzione offerta, sulla base dei criteri di priorità indicati all’articolo 14.4 del Nuovo Decreto FER[9].

Gli impianti che risultano vincitori della procedura d’Asta avranno diritto a ricevere gli incentivi solo qualora entrino in esercizio entro i seguenti termini, che iniziano a decorrere dalla data in cui sono pubblicati i risultati della procedura d’Asta:

Mesi
Eolico on-shore 31
Solare fotovoltaico 24
Altre fonti e tipologie di impianto 51

Trascorsi tali termini gli impianti non avranno più diritto a vedersi riconosciuti gli incentivi ed il GSE escute la cauzione.

Alle procedure d’Asta, inoltre, potranno partecipare anche impianti ubicati sul territorio di Stati Membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia (previo accordo di libero scambio) che esportano fiscalmente la loro produzione elettrica in Italia.

Principali novità

  • Impianti fotovoltaici

Tra le principali novità segnaliamo il ritorno del fotovoltaico. In particolare, il Nuovo Decreto FER stabilisce l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW. Per poter partecipare alle procedure di Asta e Registro, gli impianti fotovoltaici devono, in aggiunta ai requisiti specifici previsti per la partecipazione all’Asta: a) essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; e b) rispettare le disposizioni circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli ubicati in aree agricole.

  • Impianti Idroelettrici

Importante novità per l’idroelettrico è la previsione relativa ai requisiti necessari per l’accesso agli incentivi. In particolare, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, gli impianti idroelettrici possono accedere agli incentivi al ricorre di una delle seguenti condizioni:

  1. è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del Decreto FER 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;
  2. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017, ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al Nuovo Decreto FER, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure d’Asta e Registro. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente.
  • Premio amianto

Altra novità degna di nota sono gli 800 MW di contingente messi a disposizione per uno specifico Gruppo di progetti nell’ambito dell’iscrizione ai Registri: il fotovoltaico in sostituzione dell’amianto (i.e. Gruppo A-2). Come si legge nel Nuovo Decreto FER, nel Gruppo (A-2) rientrano gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW i cui moduli “sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto”. L’area totale dei pannelli non deve, però, essere superiore a quella della copertura rimossa. Per queste installazioni il Nuovo Decreto FER prevede un’integrazione anche sul fronte incentivi introducendo un premio di 12 Euro per MWh, erogato su tutta l’energia prodotta. Inoltre, in aggiunta al suddetto premio, per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, è attribuito un premio pari a 10 Euro per MWh sulla quota di produzione netta consumata in sito. Il premio è riconosciuto a posteriori a condizione che su base annua l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell’impianto.

  • Contratti di lungo termine (long-term PPAs)

Accanto ai tradizionali regimi di sostegno, sono promossi meccanismi tesi a favorire la compravendita di energia da fonti rinnovabili mediante contratti di lungo termine quali la predisposizione di una piattaforma ad hoc. Il Nuovo Decreto FER mira, inoltre, a favorire l’applicazione di tali contratti per l’approvvigionamento di energia rinnovabile nella pubblica amministrazione prevedendo la stesura di un decreto interministeriale che definisca specifiche misure e procedure dedicate agli acquisti di pubbliche amministrazioni tramite gara della Consip.

  • Verifica delle richieste

È prevista una verifica delle richieste di partecipazione alle procedure di Asta e Registro preventiva rispetto alla pubblicazione delle graduatorie per contenere il rischio di contenziosi e dare maggiori certezza e stabilità alle medesime graduatorie.

  • Aggregati di impianti

Alle procedure di Registro e Asta potranno partecipare anche i c.d. “aggregati di impianti” appratenti al medesimo Gruppo (i.e. insieme costituito da più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero territorio nazionale) nel rispetto dei seguenti limiti di potenza unitaria: da oltre 20 kW di potenza unitaria, purché complessivamente di potenza inferiore a 1 MW per l’iscrizione ai Registri e da oltre 20 kW a 500 kW di potenza unitaria, purché complessivamente di potenza uguale o superiore a 1 MW per le Aste.

  • Trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedure di Registro e Asta

Si segnala, infine, che ai sensi del Nuovo Decreto FER è possibile il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedure di Registro e Asta anche prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE, fermo restando la riduzione del 50% della tariffa offerta.

Note conclusive

Venuto alla luce dopo una lunga gestazione, il Nuovo Decreto FER contribuisce, pur nei limiti emersi, a dare nuova fiducia agli investitori del settore e un importante segnale ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di cui si fa portatrice la SEN (Strategia Energetica Nazionale).

Il Nuovo Decreto FER costituisce senza subbio una valida opportunità di investimento per coloro i quali dispongano di un edificio con tetto in eternit, essendo prevista la possibilità di usufruire sia di un contingente ad hoc, sia di un premio aggiuntivo riconosciuto su tutta l’energia prodotta, senza peraltro trascurare l’incremento del valore immobiliare dell’edificio. Altra opportunità, a cui si ricollegano benefici ambientali per l’intero territorio, è rappresentata dalla priorità accordata agli impianti realizzati su discariche, cave e miniere esaurite (sebbene non possano celarsi al riguardo dubbi interpretativi oltre che sulle stesse categorie di riferimento, anche in relazione alle concrete difficoltà di connessione alla rete in tali aree).

Pur a fronte di proposte di favore, se ne registrano altre, tuttavia, assai poco incentivanti. Tra queste possono annoverarsi l’abolizione del meccanismo di accesso diretto, quanto meno in relazione alle iniziative minori per impianti di piccola taglia, nonché le articolate procedure di accesso previste anche per impianti di ridotte dimensioni.

Perplessità, emergono inoltre dal perdurante divieto di incentivazione per gli impianti fotovoltaici “a terra” installati su terreni agricoli essendo stato chiarito da più studi come l’utilizzo anche del solo 10% della superficie agricola non utilizzata (c.d. SANU) consentirebbe la produzione di notevoli quantità di energia da fonti rinnovabili.

Particolare interesse dovrà altresì rivolgersi alla disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato ai fini della negoziazione dei c.d. PPA a lungo termine.

Sullo sfondo, un settore che, grazie allo sviluppo tecnologico e all’esperienza accumulata nel tempo dagli operatori, sta maturando sempre più lo status di “autosufficienza” (i.e. grid parity), e che osserva il Nuovo Decreto FER con interesse, ma consapevole distacco.

 

[1] Rif. articolo 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f) del Nuovo Decreto FER.

[2] Rif. articolo 3, comma 4 del Nuovo Decreto FER.

[3] L’erogazione degli incentivi è, altresì, sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. II periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si e registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.strino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano

[4] Ai sensi del Nuovo Decreto FER, i valori della tabella sono ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al Gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al Gruppo A.

[5] Con riferimento alle procedure di iscrizione a Registro: (i) Gruppo A: impianti fotovoltaici ed eolici; (ii) Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui e operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa; (iii) Gruppo B: impianti idroelettrici, a gas residuati dei processi di depurazione; e (iv) Gruppo C: impianti eolici e impianti del Gruppo B oggetto di rifacimento totale o parziale.

[6] Con riferimento alle procedure d’Asta: (i) Gruppo A: impianti fotovoltaici ed eolici; (ii) Gruppo B: impianti idroelettrici, a gas residuati dei processi di depurazione; e (iii) Gruppo C: impianti eolici e impianti del Gruppo B oggetto di rifacimento totale o parziale.

[7] In relazione a questi, per il Gruppo A spicca la realizzazione degli impianti su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo che rispettino i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2, lett. a) del Nuovo Decreto FER.

[8] Per gli aggregati di impianti la misura della capitalizzazione e delle cauzioni è dimezzata.

[9] In relazione a questi, per il Gruppo A spicca la realizzazione degli impianti su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo che rispettino i requisiti previsti dall’articolo 14, comma 4, lett. b) del Nuovo Decreto FER.

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