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Il Decreto Sostegni ter taglia i profitti per le rinnovabili: quali tutele per gli operatori?1 February 2022

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il cd. “Decreto Sostegni-ter” (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

"Il Decreto Sostegni-ter contiene una serie di misure dirette a contenere gli effetti degli aumenti del costo dell’energia elettrica, tra le quali vi è quella di cui all’art. 16, che introduce un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili."

Il Decreto Sostegni-ter contiene una serie di misure dirette a contenere gli effetti degli aumenti del costo dell’energia elettrica, tra le quali vi è quella di cui all’art. 16, che introduce un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Tale misura mira, da un lato, a recuperare eventuali extra-profitti ottenuti dai produttori di energia elettrica nel corso del 2022 e, dall’altro lato, a compensare quegli impianti che producano con una redditività inferiore.

Il meccanismo di compensazione sarà applicabile a far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 alle seguenti tipologie di impianti:

(i) “impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato”;

(ii) “impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione”.

L’applicazione del meccanismo di compensazione è demandata al Gestore dei servizi energetici (“GSE”), cui spetta, anzitutto, l’identificazione di un valore che rappresenti l’equa remunerazione del prezzo dell’energia. Quest’ultima sarà calcolata come la differenza tra due valori:

(a) i prezzi medi dell’energia elettrica prodotta fino al 2020, ossia il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat, ovvero, se l’impianto è entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2010, la media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, anch’essi rivalutati;

(b) i prezzi attuali, ossia il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter che

"Ad un primissimo esame, la norma in questione sembra confliggere con alcune disposizioni di rango costituzionale, nonché con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che di legittimo affidamento e certezza giuridica."

non rispettano le condizioni indicate al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

In caso di differenza negativa tra i predetti valori, il GSE conguaglierà oppure richiederà al produttore il relativo importo; al contrario, in caso di differenza positiva, il GSE erogherà tale importo al produttore.

Ad un primissimo esame, la norma in questione sembra confliggere con alcune disposizioni di rango costituzionale, nonché con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che di legittimo affidamento e certezza giuridica.

L’imposizione di un contributo straordinario sugli operatori delle rinnovabili, infatti, sembra porsi in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 e del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., in quanto una simile norma: a) provoca un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario dei rapporti in atto, in spregio ai principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento; b) non rispetta le condizioni essenziali per l’ammissibilità e la legittimità di una modifica incidente sui rapporti di durata, così frustrando e vanificando l’affidamento riposto dagli operatori nella sicurezza giuridica; c) è arbitraria perché riversa interamente sui produttori di energia da fonti rinnovabili il costo dell’aumento dei prezzi dell’energia; d)  comunque  irragionevole nelle modalità avendo incluso nei parametri di riferimento per il valore di compensazione anche il 2020, anno sicuramente anomalo, a causa della pandemia, per quanto riguarda il livello dei prezzi dell’energia. Inoltre, tale norma determina un trattamento uguale di situazioni profondamente diseguali in quanto la richiesta di contributo è rivolta sia ad operatori che beneficiano di misure di incentivazione (i titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia) sia ad operatori che non ne usufruiscono (i titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW solari, idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici che non accedono a meccanismi di incentivazione).

"In mancanza di un auspicabile cambio di rotta da parte del legislatore, gli operatori dovranno valutare un’iniziativa giurisdizionale individuale (sebbene coordinata) nei confronti delle misure attuative dell’art. 16 in questione."

Per tutte queste ragioni, sarà importante per gli operatori e le associazioni di categoria opporsi fortemente e in modo collettivo alla norma e chiederne la cancellazione o modifica in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni-ter.

In mancanza di un auspicabile cambio di rotta da parte del legislatore, gli operatori dovranno valutare un’iniziativa giurisdizionale individuale (sebbene coordinata) nei confronti delle misure attuative dell’art. 16 in questione: appena ARERA disciplinerà le modalità di attuazione in base alle quali il GSE adotterà gli (eventuali) provvedimenti sfavorevoli, sotto forma di conguaglio o richiesta diretta di versamento del contributo, sarà possibile impugnare tutti questi provvedimenti dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 16,  in aggiunta alla attivazione di ulteriori rimedi giurisdizionali presso le Corti sovranazionali che possano tutelare la legittima aspettativa degli operatori di conseguire benefici economici in base alla propria iniziativa imprenditoriale.

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