Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito la società Tayan Energy – controllata dalla società spagnola leader nel solare Eland e dalla multinazionale Shanghai Electric – davanti al TAR Lazio nei giudizi proposti dal Ministero della Cultura (MiC) per ottenere l’annullamento dei Provvedimenti Autorizzatori Unici Regionali ex art. 27 bis del Codice dell’Ambiente (PAUR) rilasciati dalla Regione Lazio per la realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra dalla potenza complessiva di circa 55 MW (nel Comune di Tessennano – VT) attualmente di proprietà di Tayan Energy.
I due progetti – da realizzare in area non sottoposta a vincoli – avevano ottenuto l’autorizzazione alla costruzione nonostante il parere negativo rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Sovrintendenza per la tutela paesaggistica e archeologica, parere ritenuto dalla Regione non vincolante e non contenente indicazioni utili al superamento del dissenso espresso.
Con le sentenze n. 11732/2021 e n. 11734/2021 del 15 novembre 2021, il TAR Lazio non si è spinto nella valutazione del merito – per cui era stato altresì richiamato il precedente favorevole della medesima sezione (i.e. sentenza n. 4793 del 7 maggio 2020) ma ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dalle difese della Regione e delle Società controinteressate (di Tayan Energy), ritenendo che per il MiC (soggetto partecipante al procedimento autorizzativo) il termine di impugnazione decorresse dalla data di comunicazione del PAUR e non da quella successiva di sua pubblicazione sul Bollettino regionale – come prospettato dalla difesa statale – che fosse inoltre irrilevante che il provvedimento autorizzativo fosse stato inviato all’indirizzo pec di un Ufficio centrale piuttosto che di quello periferico (nella specie quello del Segretariato regionale del Lazio del MiC, piuttosto che quello della Sovrintendenza archeologica per la provincia di Viterbo, articolazione periferica del MiC.)
Il Collegio, dunque, ha distinto la posizione dei soggetti partecipanti alla procedura autorizzativa dai soggetti terzi estranei e non ha inteso avallare una impostazione formalistica dei rapporti interni delle amministrazioni statali, ribadendo che il dovere di leale collaborazione impone ad un ufficio destinatario di una comunicazione istituzionale di non ignorarla e trasmetterla a quello competente.
Con tali pronunce, il TAR ha seguito il medesimo approccio adottato in altri giudizi relativi al conflitto di vedute tra Regione e MiC in merito all’autorizzazione di diversi impianti fotovoltaici, il cui perdurare potrebbe incidere anche sui tempi di realizzazione degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, previsti dalla programmazione eurounitaria.
Su tali aspetti – a conferma del loro rilievo – il DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) è intervenuto al fine di limitare la partecipazione del MiC ai soli procedimenti che riguardino progetti localizzati in aree vincolate o contermini a quelle vincolate, ma, in quest’ ultimo caso, esprimendo parere non vincolante e con preclusione di attivare i rimedi amministrativi previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990).
WFW ha assistito Tayan Energy con un team composto dal Partner Tiziana Manenti, dal Counsel Giannalberto Mazzei e dal Senior Associate Arcangelo Pecchia.