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Il Decreto Bollette: le novità passate in rassegna 20 February 2026

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. “Decreto Bollette”, recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.

Il Decreto Bollette, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni in sede di eventuale conversione, che dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Tra le disposizioni di maggior interesse si distinguono quelle volte alla riduzione della componente “ASOS” delle bollette elettriche e degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie, nonché alla modifica del meccanismo dei prezzi minimi garantiti (“PMG”) con riguardo agli impianti a bioliquidi sostenibili e agli impianti alimentati da biogas e biomassa.

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Riduzione temporanea della tariffa premio per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW

Al fine di abbattere il costo delle bollette elettriche, l’art. 2 prevede che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi ai sensi dei primi 4 Conti energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029 possano scegliere, entro il 31 maggio 2026, tra due diverse opzioni di riduzione temporanea della tariffa premio, per il periodo che intercorre tra il secondo semestre dell’anno 2026 e il 31 dicembre 2027, a fronte di una estensione del periodo di incentivazione, pari a 3 o 6 mesi, a seconda che il soggetto responsabile abbia optato per una decurtazione del 15 o del 30 %.

La disposizione in esame consente, altresì, ai soggetti responsabili di optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione a decorrere dal 1° gennaio 2028, seppur nel limite massimo di 10 GW. È, inoltre, garantita la priorità di fuoriuscita agli impianti che abbiano aderito a uno dei due meccanismi sopra descritti. Ad essi sarà riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) un corrispettivo €/MW pari al 90 % del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione, assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell’impianto registrata nell’ultimo quinquennio. 

Novità per impianti biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili

L’art. 5 interviene tanto in materia di impianti a bioliquidi sostenibili quanto in materia di regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Più in particolare, con riferimento agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, dopo aver provveduto ad eliminare il co. 1, dell’art. 5, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 – così sopprimendo il previgente meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima – la disposizione in esame estende al 31 marzo 2026 l’applicazione dei PMG definiti sulla base dei criteri di cui all’art. 24, co. 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“d.lgs. 28/2011”) per i predetti impianti che rispettino i requisiti di cui agli artt. 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affidando al contempo all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“ARERA”) il compito di aggiornare la disciplina di tale meccanismo per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base, tra le altre cose, dei seguenti principi e criteri:

  • il riconoscimento dei PMG per un numero massimo di ore semestrali, differenziate tra tipologie di impianti e determinate tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione; e
  • una stima preventiva del costo del meccanismo da parte del GSE e, in caso di rischio di superamento del tendenziale di spesa, la possibile riduzione (fino all’eventuale azzeramento) delle ore semestrali riconosciute, con priorità per gli impianti di produzione non asserviti ad un processo produttivo.

L’art. 5 interviene, inoltre, sull’art. 24 del d.lgs. 28/2011, introducendo il co. 8-bis, a mente del quale ARERA dovrà aggiornare il meccanismo dei PMG per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa per il periodo che intercorre dal 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2037 sulla base, tra le altre cose, dei seguenti principi e criteri:

  • il riconoscimento dei PMG per un numero massimo di ore semestrali, differenziate tra tipologie di impianti e determinate tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa individuate da Terna S.p.A. (“Terna”) e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione;
  • una stima preventiva del costo del meccanismo da parte del GSE e, in caso di rischio di superamento del tendenziale di spesa, la possibile riduzione (fino all’eventuale azzeramento) delle ore semestrali riconosciute, con priorità per gli impianti di produzione non asserviti ad un processo produttivo;
  • per gli impianti alimentati da biogas di potenza superiore a 300 kW o per i medesimi impianti con incentivi scaduti o in scadenza che non abbiano presentato richiesta di accesso al meccanismo alla data di entrata in vigore del Decreto Bollette, la scadenza al 31 dicembre 2030 per la permanenza o per l’accesso al meccanismo, subordinatamente all’impegno alla riconversione a biometano;
  • l’applicazione dei PMG oltre il 31 dicembre 2030 e fino al 31 dicembre 2037 nel solo caso di impianti a biogas di potenza pari o inferiore a 300 kW che non siano stati riconvertiti a biometano; e
  • l’applicazione dei PMG oltre il 31 dicembre 2030 anche nel caso di impianti a biogas e biomasse per i quali la scadenza naturale del precedente meccanismo di incentivazione sia successiva al 2030; in tali casi, l’erogazione dei PMG termina alla scadenza originaria del meccanismo previgente.
Novità per impianti biometano

L’art. 11 interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dettata dall’art. 5-bis, co. 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (“d.l. 63/2024”) specificando che, fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto di compravendita del biometano prodotto, non è consentita, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d’origine sulle altre voci di costo dell’accordo.

Sono introdotti, inoltre, i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 5-bis del d.l. 63/2024, a mente dei quali:

  • negli accordi di compravendita del biometano prodotto di cui al co. 2 deve essere data evidenza delle singole voci di costo (a tal fine, gli operatori possono utilizzare clausole contrattuali standard predisposte dall’ARERA su proposta del GSE, il quale è tenuto a monitorare la conformità degli accordi di compravendita per eventuali successive segnalazioni ad ARERA); e
  • quanto previsto dal co. 2 trova applicazione, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti.

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Molteplici le ulteriori disposizioni sia in materia di energia elettrica che di gas, recate, rispettivamente, al Capo I e al Capo II del Decreto Bollette.

Ulteriori novità in materia di energia elettrica

Contributo straordinario per le forniture di energia elettrica

L’art. 1 prevede lo stanziamento di 315 milioni di euro, per l’anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari del bonus sociale, oltre che la possibilità per i venditori di energia elettrica di riconoscere, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25 mila euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell’energia elettrica.

Aumento aliquota IRAP

L’art. 3 provvede ad aumentare di due punti percentuali, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico.

PPA

L’art. 4 mira a favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, comprese le PMI, prevedendo, da un lato, l’adeguamento della relativa bacheca, organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., per la stipula di contratti di durata non inferiore a 3 anni e, dall’altro, l’assunzione da parte del GSE del ruolo di garante di ultima istanza, mentre Acquirente Unico S.p.A. svolgerà servizi di aggregazione della domanda.

Oneri del gas naturale e mercati all’ingrosso dell’energia elettrica

L’art. 6 punta a ridurre gli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e a rafforzare la concorrenzialità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, oltre che a favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili. A tal fine, ARERA dovrà definire le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttore termoelettrici e adottare provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità di operatori di mercato all’ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione.

Disciplina delle soluzioni di connessione alla RTN

Il Decreto Bollette interviene massicciamente in materia di connessione alla rete elettrica. In particolare, l’art. 7 prevede che Terna debba provvedere a pubblicare e aggiornare trimestralmente la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili (“impianti FER”) e da impianti di accumulo che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale (“RTN”). Viene, inoltre, introdotto l’art. 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in base al quale ARERA provvederà ad aggiornare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti FER e degli impianti di accumulo. Alla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti adottati da ARERA, perderanno di efficacia le soluzioni di connessione alla RTN, riferite a progetti di impianti FER o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale.

Procedimento unico data center

L’art. 8 disciplina il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati. Detto procedimento, di competenza della medesima autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non può avere durata superiore a 10 mesi, solo eccezionalmente prorogabile per ulteriori di 3 mesi.

Ulteriori novità in materia di GAS

Il Capo II del Decreto Bollette reca misure e disposizioni per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese, la promozione la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas e la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie, che includono, tra gli altri interventi, la vendita, da parte del GSE, delle riserve di gas stoccate.

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