È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. “Decreto Bollette”, recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.
Il Decreto Bollette, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni in sede di eventuale conversione, che dovrà avvenire in ogni caso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Tra le disposizioni di maggior interesse si distinguono quelle volte alla riduzione della componente “ASOS” delle bollette elettriche e degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie, nonché alla modifica del meccanismo dei prezzi minimi garantiti (“PMG”) con riguardo agli impianti a bioliquidi sostenibili e agli impianti alimentati da biogas e biomassa.
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Riduzione temporanea della tariffa premio per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW
Al fine di abbattere il costo delle bollette elettriche, l’art. 2 prevede che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi ai sensi dei primi 4 Conti energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029 possano scegliere, entro il 31 maggio 2026, tra due diverse opzioni di riduzione temporanea della tariffa premio, per il periodo che intercorre tra il secondo semestre dell’anno 2026 e il 31 dicembre 2027, a fronte di una estensione del periodo di incentivazione, pari a 3 o 6 mesi, a seconda che il soggetto responsabile abbia optato per una decurtazione del 15 o del 30 %.
La disposizione in esame consente, altresì, ai soggetti responsabili di optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione a decorrere dal 1° gennaio 2028, seppur nel limite massimo di 10 GW. È, inoltre, garantita la priorità di fuoriuscita agli impianti che abbiano aderito a uno dei due meccanismi sopra descritti. Ad essi sarà riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) un corrispettivo €/MW pari al 90 % del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione, assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell’impianto registrata nell’ultimo quinquennio.






