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"La sostenibilità viene ora riconosciuta come qualità essenziale, idonea a incidere tanto sulla formazione del contenuto contrattuale quanto sulla tutela dell’affidamento del consumatore nei rapporti con le imprese."
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in G.U. il 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo, attua la Direttiva (UE) 2024/825, intervenendo in modo significativo sulla disciplina delle pratiche commerciali sleali e sull’informazione al consumatore, con un impatto diretto sulle modalità con cui le imprese comunicano la sostenibilità dei propri prodotti e servizi.
La Direttiva – in vigore a livello europeo dal 28 febbraio 2024 – amplia l’ambito delle pratiche considerate scorrette, includendo espressamente condotte riconducibili al greenwashing, ossia l’utilizzo di dichiarazioni ambientali false, ingannevoli o eccessivamente generiche sulle presunte prestazioni ambientali di beni o servizi.
In questo quadro, l’Italia ha scelto di anticipare il termine di recepimento, introducendo un assetto normativo che attribuisce alla sostenibilità un rilievo giuridico rafforzato. In particolare, la sostenibilità viene ora riconosciuta come qualità essenziale, idonea a incidere tanto sulla formazione del contenuto contrattuale quanto sulla tutela dell’affidamento del consumatore nei rapporti con le imprese.
Un nuovo lessico per le dichiarazioni ambientali
Il decreto interviene in modo significativo sull’Art. 18 del Codice del Consumo, ampliando il perimetro delle definizioni rilevanti in materia di pratiche commerciali e asserzioni ambientali. Tra le principali novità figurano l’estensione della nozione di bene – comprensiva anche dei beni con elementi digitali – nonché l’introduzione delle definizioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione. Viene inoltre precisata la nozione di durabilità, intesa come capacità del bene di mantenere funzioni e prestazioni nel corso di un uso normale.
Questo aggiornamento terminologico non ha una funzione meramente descrittiva. Il nuovo lessico diventa infatti il parametro di riferimento per valutare la correttezza delle comunicazioni ambientali, imponendo alle imprese un obbligo di veridicità sostanziale, fondato su evidenze verificabili e suscettibili di controllo.
Verificabilità e coerenza lungo l’intero ciclo di vita del prodotto
Le modifiche apportate all’Art. 21 del Codice del Consumo rafforzano ulteriormente tale approccio, includendo tra gli elementi rilevanti anche le caratteristiche ambientali e sociali del prodotto e i profili di circolarità, quali riparabilità, aggiornabilità e durabilità.
Particolare attenzione è riservata, da un lato, alle asserzioni ambientali relative a prestazioni future, che devono essere supportate da impegni concreti, verificabili e accompagnati da piani di attuazione con obiettivi misurabili; dall’altro, alle dichiarazioni che attribuiscono al prodotto un vantaggio ambientale complessivo non rispondente alle sue caratteristiche effettive.
Il principio che emerge è chiaro: la sostenibilità non può essere oggetto di una comunicazione selettiva, ma richiede una coerenza strutturale e verificabile tra il contenuto dichiarato e le caratteristiche ambientali che connotano l’intero ciclo di vita del prodotto.
Omissioni ingannevoli e servizi di raffronto
Il decreto interviene anche sulla disciplina delle omissioni ingannevoli (Art. 22), estendendo gli obblighi informativi ai servizi di raffronto tra prodotti. In tali casi, diventa rilevante non solo il contenuto delle informazioni fornite, ma anche il metodo utilizzato per il raffronto, i prodotti e i fornitori considerati, nonché le modalità di aggiornamento delle informazioni.
Si introduce così una forma di responsabilità che investe non soltanto il contenuto informativo, ma anche l’infrastruttura metodologica attraverso cui l’informazione viene elaborata e presentata al consumatore.
"Il nuovo assetto esclude qualsiasi forma di rappresentazione ambientale non supportata da riscontri oggettivi, imponendo una corrispondenza sostanziale tra dichiarazioni e dati verificabili."
Stop alle scorciatoie comunicative: la nuova black list
Di particolare rilievo è l’ampliamento della black list di cui all’Art. 23 del Codice del Consumo. Rientrano ora tra le pratiche sempre considerate ingannevoli, tra le altre, l’utilizzo di etichette di sostenibilità prive di un sistema di certificazione adeguato, il ricorso a asserzioni ambientali generiche non dimostrabili e la presentazione come neutri o a impatto positivo di prodotti basata esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni.
A queste si affiancano nuove fattispecie connesse alla durabilità, alla riparabilità e agli aggiornamenti software, rafforzando ulteriormente il legame tra sostenibilità dichiarata e caratteristiche funzionali dei beni.
Nel complesso, il nuovo assetto esclude qualsiasi forma di rappresentazione ambientale non supportata da riscontri oggettivi, imponendo una corrispondenza sostanziale tra dichiarazioni e dati verificabili.
Informazione precontrattuale e canali digitali
Le novità introdotte dal decreto si riflettono anche sull’informazione precontrattuale e sui contratti elettronici che comportano un pagamento. Le caratteristiche ambientali entrano stabilmente nel processo decisionale del cliente e non possono più essere confinate a materiali promozionali separati rispetto al percorso di acquisto.
Le principali implicazioni per le imprese
Nel complesso, il D.Lgs. n. 30/2026 richiede alle imprese un ripensamento coordinato delle modalità con cui vengono progettati i prodotti, comunicate le loro caratteristiche ambientali e strutturati i processi interni di controllo.
In una prospettiva operativa di primo livello, emergono alcune direttrici di attenzione.
Anzitutto, risulta necessario riesaminare i green claims lungo tutti i canali di comunicazione, verificandone la coerenza con i dati tecnici disponibili, le certificazioni eventualmente utilizzate e le informazioni effettivamente dimostrabili, nonché rafforzare la documentazione a supporto delle dichiarazioni ambientali, anche in vista di possibili verifiche da parte delle autorità competenti.
"Il nuovo quadro normativo può rappresentare un’opportunità per rafforzare la credibilità delle comunicazioni ambientali e il posizionamento competitivo, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre più scrutinata da autorità, partner commerciali e stakeholder."
In secondo luogo, il decreto impone di integrare la sostenibilità nella product governance, tenendo conto di profili quali durabilità, riparabilità e aggiornabilità già nella fase di progettazione del prodotto, in linea con il quadro europeo sulla progettazione ecocompatibile delineato dal Regolamento (UE) 2024/1781.
Ulteriori attenzioni sono richieste con riferimento ai processi digitali ed e‑commerce, in particolare per quanto riguarda l’integrazione delle informazioni ambientali nei flussi precontrattuali, l’utilizzo delle etichette armonizzate e la trasparenza dei sistemi di comparazione dei prodotti.
Infine, il nuovo regime rende opportuno rafforzare i presìdi interni di compliance, favorendo un coordinamento più strutturato tra le funzioni legali, commerciali, marketing e tecniche, anche attraverso attività di formazione mirata.
L’impatto della riforma non è limitato al profilo sanzionatorio. Per le imprese che affrontano tempestivamente il cambiamento, il nuovo quadro normativo può rappresentare un’opportunità per rafforzare la credibilità delle comunicazioni ambientali e il posizionamento competitivo, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre più scrutinata da autorità, partner commerciali e stakeholder.
Conclusioni
Il D.Lgs. n. 30/2026 inaugura un regime di responsabilità ambientale che non si esaurisce nella comunicazione, ma si estende alla struttura del prodotto, alla trasparenza precontrattuale e alle modalità di confronto tra beni e servizi. In tal modo, il legislatore rende cogente la logica sottesa alla disciplina europea della transizione verde, riconoscendo alla sostenibilità il ruolo di parametro essenziale di conformità del bene, con effetti diretti sulla qualificazione delle pratiche commerciali e sulla responsabilità dell’operatore economico.
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