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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia26 January 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Ferie e permessi aggiuntivi a quelli del CCNL sono una leva per migliorare il work life balance."

Chiarimenti INPS sulle novità per il lavoro occasionale
L’Inps ha fornito una guida operativa alle nuove misure di utilizzo del lavoro occasionale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Tra le novità, spicca l’innalzamento a 10.000 euro del massimale annuo di compensi che ciascun utilizzatore (imprese e persone fisiche) può erogare con il contratto di prestazione occasionale (il precedente limite era 5.000 euro). Altra novità è l’estensione della platea di utilizzatori alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori subordinati (il precedente limite era di 5 lavoratori). Ulteriore novità riguarda il settore alberghiero e ricettivo, perché il ricorso alla prestazione di lavoro occasionale è adesso ammesso rispetto a tutte le categorie di lavoratori (laddove prima era ristretto ai pensionati di vecchiaia o invalidità, disoccupati, percettori di sussidi e studenti under 25).
INPS, Circolare 19/01/2023 n. 6

Operativo il sistema “Pensami” per conoscere quando andare in pensione
È operativo sul sito internet dell’INPS un simulatore degli scenari pensionistici, la cui funzione è di fornire all’utente ogni informazione sulle forme pensionistiche cui è possibile accedere sulla base dei propri dati anagrafici e contributivi. Il servizio si chiama “Pensami” ed è l’acronimo di “PENSioneAMIsura” ed è accessibile senza bisogno di dotarsi di password o di registrazione al portale. L’INPS ha diramato una circolare esplicativa del servizio, comunicando che nelle prossime settimane sarà resa disponibile una App del servizio “Pensami” per i dispositivi mobili.
INPS, Messaggio 18/01/2023 n. 298

In presenza di condotta intimidatoria il lavoratore può rifiutare le mansioni
Il rifiuto di adempiere la prestazione lavorativa secondo le modalità impartite dal datore di lavoro costituisce giusta causa di licenziamento, salvo che l’inadempimento del lavoratore sia riconducibile a buona fede. Facendo applicazione di questo principio, è stato ritenuto legittimo il comportamento della cassiera di un supermercato che non aveva invitato tre clienti, che stavano scavalcando la barriera della cassa, a depositare la merce presente nel carrello della spesa sul nastro trasportatore. Il regolamento aziendale prescriveva di svolgere questa operazione, ma la cassiera non l’aveva eseguita per il pericolo di subire ritorsioni a causa del comportamento intimidatorio e minaccioso dei tre clienti. Il datore di lavoro aveva licenziato la lavoratrice per giusta causa, ma la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva annullato il provvedimento espulsivo e ordinato la reintegrazione. Ad avviso della Suprema Corte, la minaccia aveva esposto la dipendente ad un pericolo per la propria incolumità che giustificava il rifiuto di eseguire la mansione.
Cass. (ord.) 12/01/2023 n. 770

Riammissione in servizio va disposta nella sede di provenienza
Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella originaria in esecuzione dell’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, che il giudice ha disposto a seguito della dichiarazione di nullità della cessione del ramo d’azienda, è illegittimo. Né vale a giustificare la ricostituzione del rapporto di lavoro su sede diversa la circostanza che, nel periodo intercorso tra l’interruzione del vincolo contrattuale e la sentenza che disponeva la reintegrazione, il quadro organizzativo aziendale era mutato. L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio comporta, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, che si proceda al ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie.
Cass. (ord.) 17/01/2023 n. 1293

Cessione del quinto trasferito automaticamente sulla pensione
In presenza di una cessione del quinto della retribuzione mensile, a fronte di un finanziamento ricevuto dal lavoratore, il pensionamento del medesimo lavoratore determina l’automatico trasferimento dell’importo retributivo ceduto sulla pensione (art. 39 DPR 180/1950). L’INPS ha confermato questo automatismo, che determina il rinnovo della cessione per la parte residua del debito contratto dal lavoratore, fermo il limite massimo di un quinto della trattenuta sulla pensione. L’INPS ribadisce, inoltre, che il lavoratore al quale manchino meno di 10 anni per il collocamento a riposo non può contrarre un finanziamento che comporti la cessione del quinto per quote mensili superiori al tempo residuo prima del collocamento a riposo.
INPS, Messaggio 13/01/2023 n. 244

Rinnovato il “buono trasporti” per studenti e lavoratori
Il Decreto-Legge n. 5/2023 conferma il contributo a studenti e lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, ma ne riduce significativamente la platea rispetto all’anno passato. Hanno, infatti, diritto al “buono trasporti” le persone fisiche che nell’anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, mentre in precedenza la soglia era di 35.000 euro. Entro il 14 febbraio 2023 dovranno essere comunicate tramite decreto del Ministero del Lavoro le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso al buono trasporti. Il buono ammonta ad un massimo di 60 euro e copre la spesa per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale interregionale e ferroviario nazionale fino al 31 dicembre 2023. Il buono non è cedibile ed è fruibile per un solo abbonamento.
Decreto-Legge 14/01/2023 n. 5

Le conciliazioni in sede protetta sono sempre impugnabili con vizio del consenso
Anche se firmata in sede protetta (presso il sindacato, l’ispettorato del lavoro, etc.) ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, del codice civile, la conciliazione cui il lavoratore si è disposto a fronte della minacciata alternativa di non essere confermato nel posto di lavoro è impugnabile per vizio del consenso. La dichiarazione resa dalla società subentrante di richiedere ai lavoratori la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, quale condizione per la prosecuzione del rapporto, è a tutti gli effetti una intimidazione che vizia il consenso ex art. 1427 del codice civile. In tal caso, il lavoratore può impugnare con i mezzi ordinari il verbale di conciliazione firmato presso l’Ispettorato del lavoro e non si applica la regola prevista dall’art. 2113 del codice civile per cui le conciliazioni in sede protetta sono inoppugnabili.
Trib. Napoli, 30/11/2022 n. 6262

Inefficaci gli accordi conciliativi firmati in pochi minuti
La validità della conciliazione in sede sindacale è subordinata alla prova della piena consapevolezza, in capo al lavoratore firmatario, del contenuto e dell’estensione dei diritti oggetto di rinuncia con il negozio transattivo. In altri termini, la dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto il pagamento integrale delle retribuzioni spettanti assume il valore di rinuncia e transazione solo se risulti accertato che egli abbia sottoscritto il verbale di conciliazione con la consapevolezza dei diritti rinunciati ed il cosciente intento di abdicarvi. Facendo applicazione di questi principi, l’accordo conciliativo è stato ritenuto inefficace per il ridotto lasso di tempo concesso per la sottoscrizione del documento (5 minuti), che il Giudice ha ritenuto insufficiente per consentire la possibilità di leggerne il testo e comprenderne il contenuto.
Trib. Milano 11/11/2022

Fondi di solidarietà e staffetta generazionale
Accedendo ai Fondi bilaterali di solidarietà la staffetta generazionale può essere attuata anche attraverso l’attivazione di rapporti di lavoro part-time (massimo di riduzione ammessa è il 50%). La staffetta generazionale è un meccanismo che consente l’accesso a pensione dei lavoratori che nei 36 mesi successivi raggiungono i requisiti per il pensionamento (anticipato o di vecchiaia), a fronte dell’avvicendamento con lavoratori di età non superiore a 35 anni assunti con contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni (Decreto-Legge 21/2022). Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la staffetta generazionale può anche essere attuata mediante la riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione e l’assunzione di lavoratori under 36 anni per l’orario residuo non più lavorato. Questa misura consente di agganciare il ricambio generazionale con il trasferimento delle conoscenze dai lavoratori prossimi al pensionamento a favore dei lavoratori neoassunti.
Ministero del Lavoro, Circolare 17/01/2023 n. 1

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