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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia8 September 2022

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Il 30 settembre scade il termine per il deposito del rapporto biennale sulla situazione dei lavoratori per la verifica sulla parità di genere."

Prescrizione dei crediti non decorre mai in costanza di rapporto
La prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più in costanza di rapporto, ma solo a seguito della sua cessazione. La tutela reale che assisteva i lavoratori con la previgente formulazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori aveva portato a ritenere che, rispetto ai rapporti di lavoro assistiti da reintegrazione, la prescrizione dei crediti decorresse dalla data della loro maturazione e, quindi, anche durante il rapporto di lavoro. L’art. 18 è stato, tuttavia, oggetto di interventi riformatori – Legge Fornero (Legge 92/2012) e Jobs Act (Decreto Legislativo 23/2015 che hanno ridotto la reintegrazione a misura residuale e recessiva). Per effetto delle succitate riforme, il lavoratore si trova (nuovamente) in una situazione psicologica di debolezza che, per il timore di perdere il posto di lavoro, potrebbe indurlo a non esercitare i propri diritti in costanza di rapporto. Alla luce del rinnovato quadro normativo, dunque, la prescrizione dei crediti torna a decorrere unicamente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Cass. 06/09/2022 n. 26246

Divieto di trasferire il lavoratore “care giver” anche con disabilità non grave
Il diritto del lavoratore che usufruisce dei tre giorni mensili di permesso per assistere il familiare disabile a non essere trasferito senza il proprio consenso, così come previsto dall’art. 33, comma 5, Legge 104/1992, sussiste anche se la persona assistita non si trova in condizione di handicap grave. Il riferimento della norma alla “persona con disabilità in situazione di gravità” non va intesa in senso letterale, ma ricomprende tutti i soggetti che, in relazione al proprio handicap (grave o meno), hanno effettiva necessità di ricevere assistenza. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il dato dirimente non è se l’handicap sia o meno grave, ma se sussiste una effettiva necessità di assistenza. È sotto questo profilo che va valutato il diritto del lavoratore ad opporsi al trasferimento della sede, che prevale sull’interesse datoriale a condizione che sia comprovata la necessità di assistenza familiare.
Cass. (ord) 01/09/2022 n. 25836

Se il committente omette i versamenti contributivi niente prestazione ai collaboratori
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 cod. civ. in forza del quale, anche se il datore di lavoro omette i versamenti contributivi, i lavoratori dipendenti godono, comunque, della copertura previdenziale, non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. I collaboratori sono personalmente obbligati ai versamenti contributivi ed il meccanismo per cui il pagamento dei 2/3 della contribuzione è posto a carico del committente (art. 1, D.M. 281/1996) costituisce una delegazione legale di pagamento, la cui funzione è unicamente di semplificare la riscossione. In questo schema il soggetto passivo obbligato ai versamenti contributivi per l’intero importo rimane il collaboratore. Tanto è vero che, se il committente resta inadempiente ai versamenti contributivi, il collaboratore può chiedere all’INPS di assumere in proprio il debito, salvo poi rivalersi verso il committente.
Cass. 12/08/2022 n. 24753

Trasferimenti di azienda in crisi e passaggio automatico dei dipendenti
L’accordo sindacale sottoscritto con un’impresa in crisi all’esito di una procedura di trasferimento d’azienda (nelle ipotesi contemplate dall’art. 47, comma 4-bis, Legge 428/1990) può derogare alle previsioni dell’art. 2112 cod. civ. unicamente per quanto riguarda il mantenimento delle pregresse condizioni economiche e normative a favore dei lavoratori interessati dal trasferimento, ma non può disporre del numero dei dipendenti legittimati alla continuazione del rapporto con il cessionario. Ne deriva che sono ammesse modifiche in pejus del trattamento economico e normativo dei lavoratori che transitano alle dipendenze dell’impresa cessionaria, ma non si può derogare al passaggio automatico di tutti i lavoratori ricompresi nel perimetro dell’azienda ceduta.
Cass. (ord.) 22/08/2022 n. 25055

Nullo il licenziamento intimato l’ultimo giorno del periodo di comporto
È nullo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto in data coincidente con l’ultimo giorno del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro. L’art. 2110, comma 2, cod. civ. – che definisce un periodo di comporto al cui interno è vietato il licenziamento per le assenze di malattia o infortunio – va letto in rapporto alla necessità di tutelare la salute e il lavoro, che costituiscono fondamentali diritti dell’individuo di rango costituzionale. In questa cornice, la salute non può essere adeguatamente protetta se non all’interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore ammalato o infortunato deve poter affrontare le opportune terapie senza il timore di perdere il posto di lavoro. Il licenziamento intimato in coincidenza dell’ultimo giorno del periodo di comporto tradisce questa esigenza ed è sanzionato con la nullità.
Cass. 28/07/2022 n. 23674

Nozione di subordinazione
In presenza di attività elementari e ripetitive nel settore edile, l’esercizio dei poteri di direzione e controllo può manifestarsi in modo estremamente attenuato, posto che si tratta di mansioni (quelle di muratore) costanti nel tempo per le quali sono ampiamente sufficienti istruzioni impartite all’avvio del rapporto di lavoro. In tal caso, per accertare se la prestazione dei tre lavoratori, formalmente qualificata come autonoma/artigianale, ricada nello schema della subordinazione è necessario fare affidamento sugli elementi sussidiari del rapporto di lavoro dipendente quali la continuità e la durata del rapporto, l’orario fisso di lavoro, la retribuzione mensile prestabilita e l’uso dei mezzi di lavoro datoriali.
Cass. (ord.) 21/07/2022 n. 22846

Clausole sociali dei contratti collettivi e cambio appalto
L’obbligo dell’impresa subentrante in un contratto di appalto di assumere, in forza delle clausole sociali inserite nel contratto collettivo, i lavoratori dell’appaltatore uscente che nel medesimo appalto rendevano la propria prestazione non ha carattere assoluto. In applicazione dei principi generali dell’ordinamento, l’impresa subentrante può rifiutare l’assunzione del lavoratore dell’impresa uscente che abbia compiuto azioni di inaudita gravità rilevanti anche sul piano penale, perché tale condotta denota un’attitudine professionale incompatibile con l’organizzazione del lavoro del nuovo appaltatore.
Cass. (ord.) 14/07/2022 n. 22212

La prescrizione dei crediti retributivi decorre dai singoli contratti a termine anche se reiterati
In presenza di più contratti a termine validamente stipulati tra le parti, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza dei singoli rapporti a termine (se si tratta di crediti relativi allo svolgimento della prestazione) e dal termine di ciascun rapporto a termine (se si tratta di crediti connessi alla cessazione dei contratti). Ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti che derivano da ciascun contratto a termine vanno considerati autonomamente rispetto ai crediti retributivi che nascono dagli altri contratti a termine, né hanno alcuna efficacia sospensiva gli intervalli temporali non lavorati tra un rapporto e quello successivo.

Va, dunque, respinta la tesi contraria per cui, in considerazione della debolezza contrattuale che caratterizza il lavoratore a termine rispetto al datore di lavoro, la prescrizione dei crediti decorre dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine.
Cass. (ord.) 13/07/2022 n. 22170