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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia30 June 2022

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Nelle procedure di licenziamento collettivo è essenziale suddividere i lavoratori in base alla data di assunzione. Solo agli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’apparato sanzionatorio dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori."

Transazioni definite e pagate in costanza di rapporto di lavoro soggette a tassazione ordinaria
Le somme versate ad un lavoratore “a titolo di transazione generale e novativa” in costanza di rapporto, a fronte delle rinunce espresse a definizione di una controversia in sede giudiziale per differenze retributive, sono assoggettate a tassazione ordinaria e non a tassazione separata. L’istituto della tassazione separata ex art. 17, comma 1, del TUIR (DPR 22/12/1986 n. 917) si applica alle somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, nonché alle somme percepite per effetto di una transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se, pertanto, le somme oggetto di transazione generale e novativa non sono versate in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il rapporto continua anche dopo la transazione, il regime a cui fare riferimento è quello previsto in via ordinaria per i redditi di lavoro dipendente.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 343/2022

Emolumenti arretrati pagati con transazione in costanza di rapporto soggetti a tassazione ordinaria
Gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro che siano pagati, a fronte di rinunce e concessioni reciproche, in forza di un atto di transazione sono soggetti al regime di tassazione ordinaria e non a tassazione separata, in quanto essi intervengono in costanza del rapporto di lavoro. Salvo che ricorrano altre condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR (es. pagamento degli arretrati per effetto di legge o sentenza), perché sia applicabile il più favorevole regime della tassazione separata al versamento degli emolumenti arretrati è necessario che le somme siano pagate in forza di un atto di transazione che estingue il rapporto di lavoro. In forza di questo principio, è stato confermato che gli importi che il datore di lavoro intenda versare a titolo transattivo per chiudere un contenzioso collettivo sugli emolumenti arretrati saranno necessariamente soggetti a tassazione ordinaria per l’intero ammontare.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 344/2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni
È sato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 73/2022 (Decreto Semplificazioni) con misure urgenti in materia, tra l’altro, di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri immigrati in Italia. In particolare, si prevede che per le domande presentate con riferimento al DPCM 21 dicembre 2021 (Decreto Flussi) il nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato entro 30 giorni dal 22 giugno 2022 (entrata in vigore del Decreto Semplificazioni). Tra le altre misure, sono introdotte semplificazioni per verificare l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e si estende l’assegno unico e universale anche ai nuclei familiari orfanili.
Decreto-legge 21/06/2022 n. 73

La prova di avere rispettato la percentuale massima di contratti a termine ricade sul datore
Se il lavoratore deduce che l’assunzione a termine è avvenuta superando il limite massimo di rapporti a termine rispetto ai rapporti a tempo indeterminato, incombe sul datore di lavoro la prova che la clausola di contingentamento (sulla percentuale massima di contratti a termine) è stata rispettata. I dati sulle assunzioni e sui livelli occupazionali sono nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro e, dunque, è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare che il contratto a termine è stato stipulato rispettando la soglia percentuale. In difetto di prova, la clausola sul termine di durata del contratto è nulla e il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
Cass. 08/06/2022 n. 18490

Dequalificazione senza risarcimento in assenza di prova dei danni
La circostanza che il lavoratore abbia subito un impoverimento professionale e sia stato dequalificato non comporta, di per sé, il diritto al risarcimento dei danni alla salute e professionali lamentati dal medesimo lavoratore, essendo necessario fornire la prova di effettivi pregiudizi almeno sul piano presuntivo. Il danno riconducibile alla dequalificazione non è “in re ipsa” ed è richiesta al lavoratore l’allegazione di elementi quali il tipo di professionalità posseduta e le componenti economiche ad essa riconducibili, mettendole a confronto con le caratteristiche pregiudizievoli (sul piano professionale ed economico) della nuova collocazione lavorativa assegnata dopo la prospettata dequalificazione (es. perdita di chance, mancata partecipazione al bonus, perdita di ulteriori possibilità di guadagno).
Cass. 03/06/2022 n. 17975

È amministratore di fatto chi fornisce istruzioni via Skype
Il marito dell’amministratore di una società che fornisce in modo costante suggerimenti via Skype alla moglie sulle determinazioni da assumere per la gestione societaria va considerato come amministratore di fatto. Si ricade in tal caso nella nozione di amministratore offerta dall’art. 2639, comma 1, cod. civ., che equipara all’amministratore formalmente investito della qualifica le persone che esercitano sul piano operativo, in assenza di formale incarico, i poteri e le attribuzioni di amministratore “in modo continuativo e significativo”. Anche l’amministratore di fatto risponde personalmente dei reati (societari, tributari e fallimentari) riconducibili alla gestione della società.
Cass. penale 10/05/2022 n. 18442

Trasferimento di parte dell’azienda e diritto al passaggio di tutti i lavoratori
Se all’esito del trasferimento di una sola parte dell’azienda emerge che i beni e le attività residui rimasti a carico del soggetto cedente non costituiscono un autonomo e funzionante ramo d’azienda, allora anche i lavoratori non ricompresi nel trasferimento hanno diritto a proseguire il rapporto di lavoro con il soggetto cessionario ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. La cessione parziale dell’azienda non implica il subentro dell’acquirente in tutti i rapporti di lavoro ricompresi nel più ampio perimetro dell’intero complesso aziendale, ma a condizione che il più ridotto segmento aziendale rimasto al venditore sia costituito da un insieme di beni, strutture e servizi che consentano di qualificarlo come un complesso funzionalmente autonomo.
Trib. Busto Arsizio (Giudice Fumagalli) 15/02/2022

Nuove istruzioni Inps sul bonus “una tantum” (€ 200)
I requisiti per accedere al bonus “una tantum” di 200 euro (art. 31 Decreto-Legge 50/2022) ricadono sotto la responsabilità dei lavoratori. Sono i lavoratori a dover presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione in cui attestano, tra le altre condizioni, di non essere titolari di trattamenti pensionistici o percettori del reddito di cittadinanza. L’Inps suggerisce di allegare un documento d’identità e precisa che le dichiarazioni inesatte e incomplete comporteranno il recupero dell’indebito. Sarà il datore a recuperare la somma in busta paga e in Uniemens.
INPS, Messaggio 24/06/2022 n. 2559