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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia12 May 2022

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"In caso di esuberi occorre considerare la data di assunzione dei lavoratori, posto che agli assunti dal 7 marzo 2015 non si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori."

Con trasferimento d’azienda in procedura di pre-pack lecito derogare ai diritti dei lavoratori
Nel caso di un trasferimento d’azienda predisposto nell’ambito di una procedura di liquidazione dell’impresa in attività (c.d. procedura di pre-pack), il cui fine risieda nel tentativo di soddisfare i creditori e nel mantenimento dei livelli occupazionali, è legittimo applicare ai dipendenti trasferiti condizioni meno favorevoli. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea subordina, tuttavia, la deroga al mantenimento delle condizioni pregresse a vantaggio dei lavoratori coinvolti nel trasferimento d’azienda alla condizione che la procedura di pre-pack sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. Inoltre, la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori presuppone che la società cedente sia sottoposta a procedura fallimentare o analoga procedura di insolvenza, il cui fine sia la liquidazione dei beni aziendali sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
Corte di Giustizia UE 28/04/2022 (causa C-237/20)

Datore responsabile per incidente sul lavoro se non reprime le violazioni
Il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio occorso al dipendente che non ha rispettato le disposizioni sulla sicurezza aziendale, se in precedenza ha tollerato tale condotta e non ne ha sanzionato il mancato rispetto. Nella fattispecie, una direttiva datoriale precisava che la movimentazione dei carichi pesanti dovesse essere fatta in coppia da due operai. Tuttavia, il datore di lavoro non era intervenuto per impedire che gli operai effettuassero da soli la movimentazione provvedendo a sanzionarli. Per tale ragione, l’infortunio successivamente occorso ad un operaio per avere movimentato i carichi pesanti senza l’aiuto di un altro operaio è stato ascritto alla responsabilità diretta datoriale.
Cass. 06/04/2022 n. 11227

Incostituzionale la norma regionale che impone la subordinazione nelle strutture  sanitarie private
La previsione della Regione Lazio (art. 9, comma 1, Legge 13/2018) per cui l’accreditamento delle strutture private con il servizio sanitario regionale presuppone che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia assunto con contratto di lavoro dipendente è in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. L’imposizione della subordinazione quale unico schema contrattuale al quale ricondurre il rapporto professionale del personale sanitario non è coerente con il fine sociale della tutela della salute, posto che per le figure di alta qualificazione possono essere idonei rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione.
Corte Cost. 09/05/2022 n. 113

Con revoca della prestazione assistenziale, legittimo ricorrere direttamente al giudice
Se l’INPS revoca la prestazione assistenziale sul presupposto che siano venuti meno i presupposti di concessione, il beneficiario può direttamente proporre ricorso al giudice per l’accertamento del permanere dei requisiti che danno accesso all’indennità economica (di invalidità, accompagnamento, etc.). La Cassazione ha espresso questo principio a Sezioni Unite, rimuovendo un consolidato indirizzo contrario per cui, a seguito di revoca della prestazione assistenziale, il beneficiario deve presentare una nuova domanda amministrativa.
Cass., Sez. Unite, 09/05/2022 n. 14561

Con unico centro di imputazione gli esuberi sono da ricondurre ad entrambe le imprese collegate
Se due imprese giuridicamente distinte condividono un’unica organizzazione e ricorrono i presupposti di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, la procedura di licenziamento collettivo attivata da una sola delle due imprese deve essere svolta prendendo in considerazione entrambe le realtà aziendali. La verifica sulla legittimità degli esuberi non può essere limitata, in tal caso, ai dipendenti della società che ha promosso la procedura collettiva di riduzione del personale, ma deve ricomprendere anche i dipendenti della seconda società collegata. La condanna alla reintegrazione ed il risarcimento danni intervengono in solido nei confronti di entrambe le società, posto che entrambe sono titolari dei rapporti di lavoro.
Cass. 11/04/2022 n. 11638

Ruolo di RSPP non compatibile con quello di manager aziendale
Il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (in gergo, “RSPP”) ha natura consultiva nei confronti del datore di lavoro e non dovrebbe essere, per tale ragione, cumulato con un ruolo decisionale nella compagine aziendale, tantomeno con la carica di legale rappresentante della società. Il cumulo dei due ruoli nella stessa persona configura una colpevole opacità e dà spazio ad elementi di malfunzionamento sul piano organizzativo per la corretta gestione delle misure per la tutela della salute e contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.
Cass. 29/04/2022 n. 16562

Valido il nuovo periodo di prova dopo precedente rapporto a termine
È legittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato preceduto da un contratto a termine tra le stesse parti in cui era già stato svolto un precedente periodo di prova. La validità del secondo patto di prova è stata sostenuta sul presupposto che il CCNL subordina l’assunzione a tempo indeterminato ad un periodo di prova obbligatorio. Pertanto, anche se il periodo di prova era già stato svolto durante il precedente rapporto di lavoro a termine, l’apposizione del nuovo patto di prova si giustificava considerando che con il contratto a tempo indeterminato le parti davano vita ad una nuova assunzione. Il principio è stato espresso con riferimento ad un rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione.
Trib. Lodi 21/04/2022 n. 81

Pagamento della retribuzione solo con bonifico o rilascio di quietanza a saldo
Il datore di lavoro è tenuto ad aprire un conto corrente e ad effettuare i pagamenti mensili della retribuzione tramite bonifico bancario, oppure a farsi rilasciare dai lavoratori una quietanza scritta all’atto del pagamento in contanti. Se il lavoratore deduce di non avere ricevuto le retribuzioni mensili, il datore di lavoro non può sopperire al mancato utilizzo del bonifico quale mezzo di pagamento e al mancato rilascio della quietanza a saldo e chiedere, invece, al giudice di essere ammesso a provare attraverso testimoni il pagamento effettuato in contanti degli stipendi.
Trib. Ancona 27/03/2022 (Giudice De Sabbata)