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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia28 April 2022

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Con accordo integrativo aziendale si può prevedere l’uso flessibile dei turni di lavoro anche nei rapporti part-time."

Ribadito il rimedio della reintegrazione anche per le clausole generali dei contratti collettivi
La Cassazione ha ribadito che la previsione di legge (art. 18, co. 4, L. 300/1970) per cui interviene il rimedio della reintegrazione in caso di licenziamenti disciplinari intimati in relazione a fatti inadempienti puniti dal contratto collettivo con sanzione conservativa si applica anche alle clausole generali. Posto che la finalità della norma è di valorizzare l’autonomia collettiva e di prevedere la reintegrazione in caso di licenziamenti fondati su condotte cui il contratto collettivo associa una sanzione conservativa, questa funzione si realizza in modo del tutto analogo se i fatti sono specificatamente tipizzati o se sono espressi in clausole generali o elastiche. Applicare il rimedio della reintegrazione alle (sole) fattispecie tipizzate dai contratti collettivi e prevedere, invece, una tutela esclusivamente economica in presenza di clausole generali costituisce una ingiustificata disparità di trattamento.
Cass. 21/04/2022 n. 12745

Direttore dei lavori e responsabilità per infortunio sul lavoro
Nell’ambito del cantiere il direttore dei lavori non è titolare di una posizione di garanzia per la salute dei lavoratori e la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Il direttore dei lavori sorveglia l’esecuzione dell’opera sul piano tecnico, la conformità delle fasi di avanzamento e il collaudo dell’opera. La figura del direttore dei lavori non ricomprende, invece, l’organizzazione dell’attività lavorativa in cantiere. Pertanto, salvo il caso in cui abbia assunto uno specifico incarico, per via contrattuale o di fatto, rispetto all’attività lavorativa svolta in cantiere, il direttore dei lavori non è responsabile per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza contro il rischio di infortuni.
Cass. 20/04/2022 n. 15157

Il rapporto di lavoro dei rider ha natura subordinata
Ha natura subordinata la prestazione lavorativa svolta dal rider laddove quest’ultima risulti completamente organizzata dall’esterno, con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi delle consegne. Le stesse modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (sulla base di un algoritmo) restringono la libertà di scelta di cui gode il rider ai fini dello svolgimento della propria prestazione lavorativa, portando a ritenere la sussistenza della subordinazione. Il rider ha, dunque, il diritto a vedersi riconosciuto un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, nonché all’inquadramento al 6° Livello del CCNL Commercio, tra le cui figure professionali esemplificativi rientrano, appunto, quelle di “fattorino” e del “portapacchi”.
Tribunale di Milano 20/04/2022 n. 1018

Chiarimenti INL sulla maxi-sanzione per lavoro irregolare
L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sull’applicazione della maxi-sanzione per lavoro irregolare (art. 3 D.L. 12/2002). La sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche se non organizzati in forma di impresa, ad eccezione del lavoro domestico. Il requisito oggettivo dell’illecito risiede nella mancata comunicazione preventiva di assunzione e nell’accertamento della natura subordinata di un rapporto costituito in altra forma (collaborazione continuativa, prestazione occasionate, etc.). In caso di impiego irregolare di lavoratori retribuiti in contanti si applicano la maxi-sanzione per lavoro nero e quella per il mancato utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. L’INL precisa che la maxi-sanzione può essere evitata se, a seguito della diffida ad adempiere, si procede all’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time al 50%) oppure se, in caso di assunzione successiva rispetto ad un precedente periodo di lavoro in nero, il datore procede alla regolarizzazione del periodo pregresso.
INL, Nota 19/04/2022 n. 856

Diritto di cumulo anche con pensione a carico di organizzazione internazionale
Modificando un precedente indirizzo, l’Inps ha precisato che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di uno Stato estero, la titolarità di pensione a carico di una organizzazione internazionale non impedisce il cumulo con altri trattamenti pensionistici. Si ribadisce, inoltre, che i periodi di assicurazione (coperti da contributi) maturati presso organizzazioni internazionali che derivino da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’Unione Europea o della Confederazione Elvetica si possono cumulare con i periodi assicurativi la cui contribuzione sia stata versata nelle varie gestioni previdenziali in Italia.
INPS, Circolare 21/04/2022 n. 50

Nuovi chiarimenti sull’assegno unico universale
L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sull’assegno unico universale e il diritto alle maggiorazioni. Tra le varie precisazioni, spicca quella per cui, in caso di nucleo familiare composto da figli con genitori diversi, la maggiorazione spetta ai soli soggetti per i quali sia accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Si chiarisce, inoltre, che per la determinazione del numero totale dei figli che compongono il nucleo familiare il riferimento è alle regole di appartenenza al nucleo Isee. In mancanza di Isee, si fa riferimento alla auto-dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare.
INPS, Messaggio 20/04/2022 n. 1714

La mancata valutazione dei rischi impedisce la sottoscrizione di contratti a termine
L’inosservanza degli adempimenti in tema di sicurezza comporta per il datore di lavoro, che ha omesso la valutazione dei rischi, il divieto di stipulare contratti di lavoro a termine. La disposizione normativa (art. 20, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 81/2015) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce infatti norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Incombe sul datore, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto (nullità della clausola di apposizione del termine), l’onere di provare di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto a tempo determinato.
Tribunale di Latina 10/02/2022

Le condizioni di legittimità degli appalti c.d. endoaziendali
In materia di appalti “endoaziendali” si realizza una interposizione illecita di manodopera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente esclusivamente una prestazione lavorativa. In particolare, si ricade in detta fattispecie laddove rimangano in capo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione e pianificazione delle ferie), senza che ci sia da parte dello stesso una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico.

È invece da escludere la fattispecie di interposizione illecita di manodopera laddove l’appaltatore, non solo dispone di un consistente numero di dipendenti e svolge attività anche a favore di altri soggetti, ma organizza e gestisce autonomamente i propri dipendenti, anche in relazione alla formazione del personale ed alla fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale.
Cass. (ord.) 10/03/2022 n. 7818

Possesso illegale di armi giustifica il licenziamento
I comportamenti extralavorativi che si pongono in contrasto con fondamentali principi etici e sono sintomatici di un possibile collegamento con ambienti delinquenziali integrano gli estremi di una irreparabile lesione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro. E’, pertanto, legittimo il licenziamento del lavoratore disposto per possesso illegale di due pistole con matricola abrasa e di una carabina provento di una rapina. È, peraltro, irrilevante verificare se tali condotte extralavorative abbiano effettivamente compromesso la funzionalità del rapporto di lavoro, perché il dato dirimente è la potenziale attitudine a pregiudicare la correttezza del lavoratore sui futuri adempimenti connessi al rapporto.
Corte d’Appello Catanzaro 01/03/2022