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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia3 June 2021

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"A fine giugno cade il divieto dei licenziamenti economici per le imprese che usufruiscono della cassa ordinaria (industria manifatturiera, trasporti, edili). Per tutti gli altri comparti, tra cui la filiera dei servizi e del commercio, il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi è esteso al 31 ottobre 2021."

Operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
È operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, che ricomprende (tra gli altri) gli studi legali e notarili, i consulenti del lavoro e i commercialisti, le farmacie e i laboratori di analisi. Il Fondo è accessibile ai datori di lavoro del settore che occupano mediamente più di tre unità e consente di accedere all’assegno ordinario di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (ricorrendo le causali previste dagli artt. 11 e 22 del D. Lgs. 148/2015 per Cigo e Cigs). Hanno accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo i lavoratori dipendenti, incluso l’apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti.
Circolare Inps 26/05/2021 n. 77

Reintegrazione anche se il contratto collettivo richiama clausole generali
È contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza la pretesa, avallata da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di ricollegare la tutela reintegratoria (oltre all’ipotesi di insussistenza del fatto contestato) solo alle previsioni dei contratti collettivi che tipizzano la condotta inadempiente e la riconducono ad una sanzione conservativa. Sono meritevoli dello stesso regime di tutela anche le fattispecie disciplinari punite dai contratti collettivi con misure conservative (richiamo, multa, sospensione), ma descritte attraverso clausole generali o formulazioni aperte. Il discrimine tra tutela reale e tutela indennitaria non può risiedere nella tipizzazione dell’illecito disciplinare, perché questa soluzione determina una irrazionale disparità di trattamento tra comportamenti non gravi tipizzati dai contratti collettivi e comportamenti di pari o minore rilievo inadempiente non espressamente previsti dal contratto collettivo.
Cass. (ord.) 27/05/2021 n. 14777

Esente da Irpef il rimborso ai dipendenti per l’acquisto di PC e tablet
Il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi elettronici (PC, laptop e tablet) utilizzati dai familiari per la didattica a distanza sono esenti a Irpef. L’esenzione fiscale si applica sia nel caso in cui il dipendente acquista il dispositivo elettronico e, quindi, ottiene il rimborso dal datore di lavoro, sia nel caso in cui il datore fornisce ai dipendenti un voucher per l’acquisto degli strumenti informatici presso negozi convenzionati (anche on line).
Agenzia delle Entrate, circolare 27/05/2021 n. 37/E

Nuove regole per quarantena e isolamento
Il Ministero della salute ha riadattato le misure di quarantena e isolamento fiduciario da osservare in caso di contagio da Covid-19 o di contatto stretto con un soggetto positivo. Le nuove disposizioni tengono conto delle diverse varianti da cui può derivare il contagio e operano una conseguente distinzione in base al grado (alto o basso) di rischio.
Ministero della salute, circolare 21/05/2021 n. 22746

Licenziamento individuale dopo procedura collettiva è in frode alla legge
Il licenziamento individuale per motivo oggettivo disposto per le stesse ragioni aziendali alla base di una precedente procedura collettiva di riduzione del personale è nullo. Si realizza in tal caso un negozio in frode alla legge, perché il licenziamento costituisce il tentativo di aggirare i limiti derivanti dalla conclusione della procedura di licenziamento collettivo. Non è, tuttavia, in frode alla legge il successivo licenziamento individuale per motivo oggettivo, se alla base del recesso datoriale si collocano situazioni di fatto differenti da quelle utilizzate durante la procedura collettiva.
Cass. 23/04/2021 n. 10869

Prescrizione quinquennale esclusa in costanza di rapporto di lavoro formalmente autonomo
Il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre in costanza di rapporto solo se sussiste il presupposto della stabilità reale, ovvero il diritto alla reintegrazione in ipotesi di licenziamento illegittimo. La verifica sulla stabilità reale va fatta in relazione al concreto dispiegarsi del rapporto di lavoro ed alla configurazione formale data dalle parti, perché anche da quest’ultimo elemento dipende l’esistenza di una effettiva condizione psicologica di soggezione/timore (“metus”) del lavoratore. Ne consegue che in un rapporto formalmente qualificato come autonomo dalle parti la prescrizione quinquennale decorre solo dopo la cessazione del rapporto.
Cass. 10/05/2021 n. 12344

Omessa integrazione del DVR con norme Covid non costituisce ipotesi di reato
La mancata integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte del datore di lavoro con le misure previste dal DPCM 24/04/2020 per il contenimento della diffusione del Covid-19 non è idonea a determinare gli estremi del delitto di epidemia colposa. Questa fattispecie delittuosa richiede una condotta commissiva del datore di lavoro, per la cui insorgenza non è sufficiente l’omesso aggiornamento del DVR con le misure previste per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro.
Cass. 24/05/2021 n. 20416

Abbandono dell’ufficio per protestare sulle condizioni di lavoro non è giusta causa di licenziamento
Il dipendente che si allontana dall’ufficio senza effettuare la timbratura del cartellino di rilevazione delle presenze pone in essere una condotta fraudolenta, volta a rappresentare una situazione diversa (lo svolgimento dell’attività lavorativa) da quella effettiva (l’assenza dal posto di lavoro). Tuttavia, se il dipendente si era allontanato dall’ufficio per partecipare nelle sue adiacenze ad una plateale protesta sulle condizioni di lavoro vengono meno le condizioni idonee a giustificare il licenziamento disciplinare. Il datore di lavoro non è stato, in questo caso, indotto in errore sulla presenza in ufficio e il lavoratore non ha effettivamente realizzato un abbandono fraudolento del posto di lavoro.
Cass. 24/05/2021 n. 14199