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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia10 March 2022

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Fino al 31 marzo il ricorso allo smart working è semplificato. Dopo tale data è necessario l’accordo scritto tra le parti con le modalità di svolgimento del lavoro agile."

Convertito in legge il decreto n. 1/2022 con nuove misure per Emergenza Covid-19
È stato convertito in legge il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e pubblicato, in data 8 marzo 2022, il relativo testo in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità si segnalano:

  • Eliminato il limite di durata di 6 mesi del Green Pass;
  • Dopo la terza dose, il certificato verde ha validità dalla suddetta somministrazione della dose di richiamo e non sono previste ulteriori dosi di richiamo.
  • Quanto alla circolazione di persone provenienti da uno stato estero, per i possessori di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione (con vaccino autorizzato o riconosciuto equivalente in Italia) è consentito l’accesso ai servizi e alle attività sul territorio nazionale previa effettuazione di test antigenico o molecolare con esito negativo (nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamente del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione);
  • Per i lavoratori genitori di almeno un figlio in condizione di disabilità grave o con bisogni educativi speciali viene riconosciuto il diritto a rendere la prestazione in smart working anche in assenza di accordi individuali fino alla cessazione dello stato di emergenza pandemica, a condizione che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
    Legge 4 marzo 2022, n. 18

Chiarimenti INL sulla codatorialità nei contratti di rete
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti sulla co-datorialità delle imprese associate in un contratto di rete:

  1. l’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità è l’unico soggetto responsabile in caso di omissioni;
  2. il lavoratore deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre mansioni nell’ambito dello stesso livello e categoria;
  3. se la prestazione nel mese di riferimento è stata resa in via prevalente per una impresa retista che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata di quella del CCNL applicato dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile deve fare riferimento a tale importo maggiore;
  4. il lavoratore può chiedere l’adempimento delle obbligazioni connesse al rapporto di lavoro a ciascuno dei co-datori per l’intero in applicazione del principio di solidarietà.
    INL, Direzione Centrale Giuridica, Messaggio 22/02/2022

Codice alfanumerico unico dei CCNL per denunce mensili Uniemens
Finisce il periodo transitorio per le denunce mensili dei flussi Uniemens, che ha consentito di continuare ad utilizzare i codici Inps preesistenti in alternativa al codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). L’Inps ricorda che da febbraio 2022 per la compilazione delle denunce mensili (flussi Uniemens) è possibile utilizzare unicamente il codice unico alfanumerico attribuito ai singoli CCNL depositati presso il relativo Archivio nazionale gestito dal CNEL. Scopo della nuova previsione è di individuare immediatamente il CCNL applicato a ciascun lavoratore.
INPS, Messaggio 07/03/2022 n. 1058

Permessi ex Legge 104 e congedo straordinario estesi alle unioni civili
I permessi previsti dalla Legge 104/1991 (art. 33, comma 3) e i congedi straordinari di cui al Decreto Legislativo 151/2001 (art. 42, comma 5) possono essere utilizzati per assistere parenti e affini anche dai lavoratori uniti al convivente da una unione civile. In questo modo l’Inps ha espressamente allargato l’ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente, ammettendo l’utilizzo pieno di permessi e congedi straordinari per assistenza di familiari e affini con handicap in situazione di gravità anche nell’ambito delle unioni civili. L’Inps ha precisato che la predetta estensione risponde all’esigenza di evitare forme di discriminazione per orientamento sessuale, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza dell’Unione Europea. Stop, invece, alle unioni di fatto che ad avviso dell’Inps non sono inquadrabili in un istituto giuridico.
INPS, Circolare 07/03/2022 n. 36

Con rifiuto Cassa Covid accesso alla CIGO
Le imprese del settore tessile (aziende tessili, articoli di abbigliamento, pelle, pelliccia, etc.) che si siano viste rifiutare la Cassa per emergenza sanitaria da Covid-19 (in forza del Decreto-Legge 146/2021) possono trasmettere domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per lo stesso periodo (massimo 9 settimane tra 1° ottobre e 31 dicembre 2021). Si deve, tuttavia, trattare di domande presentate per la Cassa Covid entro il 9 dicembre 2021, mentre la successiva istanza per la CIGO, a seguito del rifiuto della Cassa emergenziale, deve essere presentata entro il 31 marzo 2022. Le imprese sono tenute, in tal caso, a versare il contributo addizionale.
INPS, Messaggio 07/03/2022 n. 1060

Accesso alla pensione senza incrementi anagrafici
L’INPS ha confermato che nel biennio 2023/2024 l’accesso alla pensione non subirà incrementi nei requisiti anagrafici o contributivi legati alla variazione della speranza di vita. Per la pensione di vecchiaia, pertanto, per tutto il biennio il requisito anagrafico resta legato al compimento dei 67 anni d’età per donne e uomini.
INPS, Circolare 18/02/2022 n. 28

Formazione sulla sicurezza e DPI anche agli studenti tirocinanti
Gli obblighi di prevenzione contro gli incidenti sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori si applicano anche ai tirocinanti. Rispetto agli obblighi della sicurezza nei luoghi di lavoro i beneficiari delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento sono equiparati ai lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro devono assolvere agli obblighi di formazione e informazione, nonché di fornitura dei dispositivi di protezione, anche rispetto agli studenti ospitati in azienda nell’ambito di tirocini.
Cass. 01/03/2022 n. 7093

Chiarimenti INPS su assegno unico universale e famiglie senza figli
L’assegno per il nucleo familiare è stato sostituito, a partire dal 1° marzo 2022, dall’assegno unico universale (D. Lgs. 230/2021). L’Inps ha precisato che i nuclei familiari senza figli, ai quali non compete l’assegno unico universale, potranno continuare ad usufruire dell’assegno per il nucleo familiare. Inoltre, è stato precisato che l’assegno per il nucleo familiare potrà continuare ad essere fruito dalle famiglie con figli esclusi dall’assegno unico universali, tra cui i figli che abbiano compiuto 21 anni di età (se non disabili).
INPS, Circolare 28/02/2022 n. 34

Mobbing e rapporto di lavoro
Nel contesto di un rapporto di lavoro, è integrata la fattispecie del mobbing qualora venga posto in essere un processo sistematico di cancellazione della figura del lavoratore, portato avanti attraverso una continua e reiterata eliminazione dei mezzi di lavoro e delle relazioni interpersonali necessari per svolgere la normale attività lavorativa. Tale condotta illecita non è, invece, ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro o, infine, quando vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.
Consiglio di Stato 09/02/2022 n. 952

Rientro immediato per il lavoratore sospeso con Green Pass o Super Green Pass
È stato definitivamente approvata in Senato la legge di conversione del D.L. 1/2022. Tra le modificazioni introdotte, è stato previsto che al lavoratore del settore privato sospeso per mancato possesso del Green Pass o Super Green Pass, è consentito il rientro immediato sul luogo di lavoro non appena entri in possesso della certificazione verde necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione (art. 9-septies, co. 7, D.L. 52/2021).
Ddl n. 2542, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 1/ 2022

Proseguimento del rapporto con il cessionario non impedisce impugnazione del trasferimento
Il lavoratore trasferito nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda conserva il diritto di contestare l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso anche se, in via di fatto, ha reso la sua attività lavorativa a beneficio dell’impresa cessionaria. La continuazione del rapporto con il cessionario non costituisce, infatti, accettazione della cessione del contratto di lavoro. Alle stesse conclusioni si perviene se il lavoratore ha sottoscritto un verbale di conciliazione con l’impresa cessionaria perché anche in tal caso il lavoratore nei confronti del soggetto cedente mantiene inalterato il diritto di poter rivendicare l’inefficacia del trasferimento per non essere presenti i requisiti di un genuino ramo d’azienda.
Cass. 24/01/2022 n. 1998