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"Nel contesto di un gruppo di imprese, l’interesse della società distaccante si presume."
Definita la finestra temporale della terza edizione del Fondo Nuove Competenze
Le domande di contributo relative alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL nella finestra temporale compresa tra il 10 febbraio e il 10 aprile 2025. Le nuove risorse (731milioni) sono suddivise tra tre tipologie di impese: (i) gruppi di imprese con presenza di grandi datori di lavoro di riferimento (cd. “Big Player”), cui è riservato il 25%; (ii) filiere di imprese micro, piccole e medie nell’ambito di distretti territoriali, cui è riservato il 25%; (iii) singoli datori di lavoro, cui è riservato il 50%. Si ricorda che l’utilizzo del Fondo Nuove Competenze richiede un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario che indichi, tra l’altro, i fabbisogni dell’impresa, il numero dei lavoratori coinvolti e il numero di ore riservate ai percorsi di sviluppo delle competenze (dal digitale all’economia circolare). I progetti formativi devono durare da 30 a 150 ore per lavoratore e tutte le attività devono chiudersi entro un anno. La formazione sarà attestata da un ente titolato o accreditato alla formazione professionale.
Ministero del Lavoro, Avviso 04/12/2024
Lavoro domenicale e diritto alla maggiorazione anche senza CCNL
I lavoratori hanno diritto al compenso con la maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale anche se il CCNL non prevede alcuna compensazione per la maggiore penosità della prestazione nella giornata abitualmente deputata al riposo settimanale. La previsione del CCNL, per cui a fronte del lavoro domenicale i dipendenti maturano il diritto ad un corrispondente riposo compensativo, risulta insufficiente rispetto ai sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dall’attività lavorativa svolta di domenica. Anche se il CCNL prevede il recupero in altro giorno del riposo settimanale perduto per il lavoro domenicale, i dipendenti devono essere compensati con un trattamento aggiuntivo, che il giudice è chiamato a determinare se non vi ha provveduto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro. Il lavoro domenicale deve essere oggetto di un trattamento di maggior favore, che può consistere in una misura economica aggiuntiva.
Cass. 10/12/2024 n. 31712
Rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione merci
È stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione merci con decorrenza dal 1° aprile 2024 (la scadenza si era, infatti, prodotta il 31 marzo 2024) al 31 dicembre 2027. Tra le novità, va segnalata l’introduzione tra le voci della retribuzione base dell’Elemento Economico d’Area (EPA), con importi differenti in base ai vari livelli di inquadramento. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Ferma l’erogazione fino al termine del 2024 dell’indennità di copertura economica per il periodo di vacanza contrattuale (in forza di accordo del 19/3/2024), dal 1° gennaio 2025 decorrono i nuovi aumenti retributivi per tutti i livelli di inquadramento. Sono rivisti in aumento anche gli importi delle indennità di trasferta. Il rinnovato CCNL introduce il diritto alla disconnessione dei lavoratori durante le pause e nei giorni di assenza, ad eccezione del “personale con funzioni direttive” e del “personale viaggiante”. Il CCNL estende l’applicazione ad altre attività, tra cui corrieri espresso, aziende di trasloco e aziende che svolgono attività di consegna e montaggi di arredi.
CCNL Logistica Trasporto e Spedizione merci, Accordo di Rinnovo 06/12/2024
Patente a crediti: chiarimenti sul regime sanzionatorio
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio applicabile alle diverse ipotesi di violazione della disciplina sulla patente a crediti (art. 27, D.lgs. n. 81/2008). Alle imprese e lavoratori autonomi che operino in cantiere senza patente o con una patente che abbia meno di 15 crediti si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a €6.000. L’INL ha chiarito che il valore economico di riferimento per il calcolo della sanzione è quello previsto dal contratto sottoscritto dal trasgressore al netto dell’IVA. Il valore dei lavori potrà essere dedotto anche dai preventivi accettati dal committente. Se i lavori sono affidati (anche lungo la c.d. “catena dei subappalti”) a un soggetto privo della patente o in possesso di una patente con meno di 15 crediti, al committente o responsabile dei lavori si applica la sanzione amministrativa da €711,92 a €2.562,91. La sanzione non si applica se la patente viene sospesa o revocata (o il relativo punteggio ridotto sotto i 15 crediti) successivamente all’affidamento dei lavori. Infine, la sanzione non si applica per i lavori affidati prima del 1° ottobre 2024.
Ispettorato Nazionale del Lavoro nota 09/12/2024 n. 9326
Sollevata questione di legittimità sull’indennità risarcitoria per i licenziamenti nelle piccole imprese
È stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma (art. 9, comma 1, L. n. 23/2015) che limita a un massimo di 6 mensilità l’indennità dovuta in ipotesi di illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro che non impieghi più di 15 lavoratori nella medesima unità produttiva (o nel medesimo comune), ovvero che più di 60 dipendenti complessivamente. Secondo il Giudice remittente, la norma violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non permette al Giudice di parametrare le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento alla effettiva gravità del vizio che lo affligge (è prevista la medesima conseguenza sia in caso di vizi procedurali che di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento). Sotto altro profilo, l’esiguità dell’importo massimo dell’indennità e la delimitazione del perimetro di applicazione della norma esclusivamente in base al numero dei lavoratori impiegati e non anche in base alle dimensioni economiche del datore di lavoro (es., parametri di fatturato), impediscono il prodursi di un effetto dissuasivo nei suoi confronti, non generando un disincentivo sufficiente all’irrogazione di licenziamenti illegittimi.
Tribunale di Livorno (ord.) 29/11/2024
Sollevata questione di legittimità sul congedo straordinario per l’assistenza al convivente disabile
La Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001) che non includeva, nel testo anteriore alla modifica introdotta nel 2022 (con l’art. 2, D.lgs. n. 105/2022), il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza dell’altro convivente in stato di disabilità grave. Secondo la Suprema Corte, la vecchia formulazione della norma, ancora applicabile alle ipotesi risalenti al periodo antecedente alla modifica del 2022, sarebbe in contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3 e 32), poiché comprime irragionevolmente il diritto alla salute psicofisica – integrante un diritto inviolabile – del convivente di fatto con disabilità grave in funzione di una questione meramente formale, qual è l’esistenza o meno di un rapporto coniugale, laddove la convivenza di fatto è ritenuta idonea al pari del matrimonio a integrare quella comunità d’affetti in cui l’individuo deve vedersi garantiti i propri diritti inviolabili.
Cass. (ord.) 02/12/2024 n. 30785
Inps aderisce alla piattaforma per le notifiche digitali (SEND)
L’Inps ha ufficializzato l’adesione alla piattaforma per la notificazione digitale della pubblica amministrazione (SEND). SEND è uno strumento previsto dall’art. 26, Decreto- Legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) per accelerare il processo di digitalizzazione delle comunicazioni amministrative. I servizi della piattaforma sono rivolti ai cittadini e alle imprese. Le persone fisiche accedono alle proprie notifiche tramite il sito “cittadini.notifichedigitali.it” e le persone giuridiche vi accedono tramite il sito “imprese.notifichedigitali.it”. Se l’utente ha fornito recapiti di cortesia, come un indirizzo e-mail o un numero di telefono, o se ha attivato il servizio “Notifiche digitali” sull’app IO, SEND oltre alla notifica della comunicazione amministrativa invia un messaggio per segnalare all’utente la presenza di una nuova notifica. Grazie all’integrazione al sistema di pagamento elettronico utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni (pagoPA), gli utenti possono effettuare i pagamenti direttamente online attraverso la piattaforma SEND o tramite l’app IO.
INPS, Messaggio 05/12/2024 n. 4121
Prestazioni di lavoro intellettuale escluse dal reato di caporalato
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. “caporalato”) non può trovare applicazione ai settori che utilizzano prestazioni di lavoro intellettuale. Il reato del caporalato (previsto dall’art. 603 bis, codice penale) non si applica ai settori che si avvalgono essenzialmente di prestazioni intellettuali ed escludono, invece, i lavori manuali. Il riferimento della norma al reclutamento e all’utilizzazione di “manodopera” si lega al carattere manuale dell’attività e alla prestazione di lavoro non qualificato. Questi elementi sono estranei al lavoro intellettuale, nel quale l’intelletto ed il suo utilizzo assurgono a mezzo distintivo della prestazione, che non può essere svilito e ricondotto nella categoria generica della manodopera. Su tali presupposti è stato escluso il reato di sfruttamento del lavoro a carico di un’impresa del settore dell’istruzione.
Cass. 28/11/2024 n. 43662
Legittimo il licenziamento del dirigente per le registrazioni occulte delle riunioni del CdA
È legittimo il licenziamento del dirigente per aver effettuato la registrazione occulta della riunione del Consiglio di Amministrazione. La registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento per giusta causa, salvo che la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio. Alla luce di questo principio, se la registrazione occulta avviene per interessi che non sono meritevoli di tutela, tra cui la personale insoddisfazioen del dirigente verso l’operato dell’Amministratore Delegato, si configura una condotta censurabile sul piano disciplinare. Poiché anche le persone giuridiche, al pari delle persone fisiche, ricevono tutela dall’ordinamento in ordine al diritto alla riservatezza, la registrazione non autorizzata della riunione del Consiglio di Amministrazione da parte del dirigente costituisce un illecito disciplinare, che ha leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
Corte d’Appello Trento 22/10/2024 n. 172
Irregolarità dell’appalto e versamento delle retribuzioni da parte della committente
Qualora venga accertata l’illegittimità dell’appalto e dichiarato che i rapporti di lavoro sono in capo alla committente, l’omesso ripristino di tali rapporti da parte della committente determina l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori in misura integrale a decorrere dalla data di messa in mora. A tale riguardo, poiché le somme spettanti ai lavoratori hanno natura retributiva (e non risarcitoria, come sostenuto da un indirizzo contrario), i pagamenti corrisposti ai lavoratori dalla società appaltatrice in data successiva alla cessazione dell’appalto non liberano la committente (che è il datore di lavoro effettivo) dall’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori.
Cass (ord.) 09/12/2024 n. 31612
La testimonianza prova il nesso di causa tra malattia professionale e attività lavorativa
La correlazione della malattia professionale con lo svolgimento della prestazione lavorativa può essere provata attraverso la testimonianza in giudizio dei colleghi di lavoro. L’Inail aveva escluso l’indennizzo di invalidità sostenendo che la patologia della lavoratrice fosse riconducibile a cause extralavorative, ma il Giudice ha escluso questa ricostruzione grazie alle testimonianze di altri lavoratori in ospedale. L’audizione dei testimoni aveva, infatti, permesso di accertare che la lavoratrice non si limitava al controllo e somministrazione dei farmaci, ma svolgeva mansioni che comportavano sforzo fisico quali l’igiene dei pazienti, il loro spostamento tramite carrozzina e il cambio della biancheria. Sulla scorta di questi riscontri, il Giudice ha ritenuto la sussistenza del nesso di causa tra la prestazione lavorativa e la malattia professionale, condannando l’Inail al pagamento del danno biologico.
Trib. Locri 14/09/2024 n. 960
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