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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia23 May 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Con accordo di prossimità il datore può adattare alle proprie esigenze i turni di lavoro in deroga al CCNL."

Post denigratori sui social network sono giusta causa per un secondo licenziamento
È legittimo il secondo licenziamento irrogato ad un lavoratore precedentemente licenziato e reintegrato in servizio a seguito di sentenza che annullava il primo licenziamento. Se nelle more tra l’ordine di reintegrazione e l’effettivo ripristino del rapporto il lavoratore pubblica sulla propria pagina personale di Facebook video e foto denigratori nei confronti del datore di lavoro, il rinnovato licenziamento datoriale è valido. Per effetto dell’ordine di reintegrazione e fin dal momento della lettura del dispositivo in udienza (nella fase precedente al deposito della motivazione della sentenza), il rapporto di lavoro è “de iure” ripristinato, riattivandosi tutte le obbligazioni del rapporto di lavoro rimaste quiescenti a seguito del primo licenziamento illegittimo del lavoratore. In tal caso, la pubblicazione su Facebook di post e video denigratori da parte del lavoratore legittimano il datore ad irrogare un secondo licenziamento per giusta causa.
Cass. (ord.) 17/05/2024, n. 13764

Sciopero occulto nei servizi pubblici essenziali realizzato tramite assenze per malattia fittizie
Costituisce sciopero occulto, in violazione della disciplina dello sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali (L. n. 146/1990), l’astensione dal lavoro realizzata tramite la presentazione di certificazioni mediche fittizie finalizzate a giustificare solo formalmente le assenze, riconducibili a un proclamato stato di agitazione aventi chiara finalità di rivendicazione collettiva. La natura fittizia delle certificazioni mediche può essere desunta dalla quintuplicazione delle assenze per malattia rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti e dall’assenza conclamata di eventi epidemici. La finalità di rivendicazione collettiva può essere desunta dal convergere delle assenze nel periodo cui aveva fatto riferimento un invito del sindacato ad astenersi dal lavoro e mai revocato, nonché da un comunicato sindacale del giorno precedente le astensioni con cui venivano preannunciate ulteriori forme di lotta e dall’ambiguità delle comunicazioni sui social dei rappresentanti sindacali. Lo sciopero occulto proclamato in violazione delle procedure volte a garantire un contemperamento delle opposte esigenze di protesta dei lavoratori e garanzia dei servizi pubblici essenziali è illegittimo e le organizzazioni sindacali responsabili devono essere sanzionate con la sospensione del pagamento dei contributi associativi.
Cass., 14/05/2024 n. 13181

Licenziamento del dirigente valido anche senza la “extrema ratio”
Il dirigente deve essere considerato come “alter ego” del datore di lavoro, essendo preposto alla direzione dell’intera azienda o di un suo ramo con autonomia e poteri decisionali, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’impresa. Atteso il grado spiccatamente fiduciario del rapporto che lega il dirigente al datore di lavoro, il licenziamento del dirigente medesimo, a differenza di quello degli altri lavoratori, non deve per forza identificarsi in una “extrema ratio”. È sufficiente che vengano incrinate l’affidabilità e la fiducia per giustificare il licenziamento del dirigente, mentre non è indispensabile la presenza di situazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo. In altri termini, anche un evento minore, che non sarebbe valida base di recesso datoriale dal rapporto con un lavoratore non dirigente, può scuotere l’elemento fiduciario in caso di rapporto con il dirigente e giustificarne il licenziamento immediato.
Cass. (ord.), 09/05/2024 n. 12727

Cessazione dell’attività imprenditoriale e restituzione della NASpI anticipata al lavoratore
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 22/2015 nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’indennità di disoccupazione (NASpI), in caso di cessazione dell’attività imprenditoriale avviata dal lavoratore (per la quale l’anticipazione gli è stata erogata) per causa di forza maggiore, in misura pari alla durata del periodo di lavoro subordinato. Ne consegue che, laddove il percettore dell’anticipazione della NASpI si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile, l’obbligo restitutorio va riproporzionato in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI, in quanto solo con riferimento a tale periodo la NASpI percepita risulta priva di causa e, quindi, indebita.
Corte Cost., 20/05/2024, n. 90

Risarcimento danni per omessa adozione delle misure di prevenzione
In caso di richiesta di risarcimento danni per omessa adozione delle misure di prevenzione, incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, tra le quali tutte le misure ulteriori e diversificate non previse dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o altre fonti analoghe (cd. misure di sicurezza innominate), ivi compresa la sottopozione dei lavoratori a controlli medici necessari a prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per la salute. Viceversa, grava sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno a causa dell’attività lavorativa svolta, nonché il nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e il conseguente danno lamentato.
Cass. (ord.) 17/05/2024, n. 13763

Obbligo di comunicazione preventiva della scadenza del periodo di comporto se previsto dal CCNL
Rappresenta un elemento costitutivo del potere di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo massimo di malattia la previsione del CCNL per cui il datore di lavoro ha l’onere di comunicare preventivamente l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Pertanto, laddove espressamente previsto dal CCNL, l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di avvisare il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto determina l’illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria debole (ovvero: reintegrazione del lavoratore in servizio e pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità).
Cass. (ord.) 15/05/2024, n. 13491

Tutela reintegratoria avverso il recesso ritorsivo dalle collaborazioni coordinate e continuative
Le collaborazioni coordinate e continuative in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente soggiacciono alle norme del lavoro dipendente (principio di “etero-organizzazione”, ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015). Tale ipotesi ricorre laddove il committente imponga al collaboratore dei turni di lavoro fissi e predeterminati. Tra le norme del lavoro dipendente applicabili alle collaborazioni etero-organizzate dal committente sono ricomprese quelle che disciplinano il licenziamento. Ne consegue che il recesso del committente dal contratto di collaborazione per ragioni ritorsive ricade nella disciplina di legge sulla nullità del licenziamento ritorsivo, con conseguente diritto del collaboratore alla tutela reintegratoria.
Tribunale Civitavecchia 15/05/2024

Legittimo l’utilizzo dei permessi 104 per finalità diversa dall’assistenza al familiare se limitato nel tempo
È illegittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che abbia richiesto e utilizzato su base oraria una frazione limitata dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 per portare l’animale domestico dal veterinario. L’illegittimità del licenziamento deriva dal principio secondo il quale i permessi per l’assistenza al familiare disabile in condizione di gravità sono delineati dalla legge quali permessi giornalieri (tre al mese) e non su base oraria e cronometrica. Alla luce di tale principio, laddove il lavoratore richieda e fruisca dei suddetti permessi su base oraria, utilizzandoli per l’accompagnamento dell’animale domestico dal veterinario, non si verifica l’illegittimo esercizio del diritto, se il tempo impiegato per l’accudimento dell’animale risulti essere una frazione assai limitata rispetto ai tre giorni al mese di permesso riconosciuti dalla legge.
Cass. (ord.), 09/05/2024 n. 12679

Contratto part time dei turnisti e obbligo di specifica indicazione degli orari lavorativi
La durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario lavorativo rispetto al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno sono elementi essenziali che devono essere indicati in modo esplicito (anche) nei contratti di lavoro a tempo parziale organizzati in turni. La circostanza che l’orario di lavoro part time intervenga su turni avvicendati non consente di derogare al principio di “puntuale indicazione” dell’orario all’interno del contratto individuale di lavoro. Il CCNL che per i lavoratori turnisti consente una comunicazione annuale sulla distribuzione dei turni di lavoro non può essere pedissequamente applicata ai turnisti part time, in quanto prevale (anche) per questa categoria di lavoratori, così come per tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo parziale, l’esigenza di conoscere fin dall’inizio del rapporto di lavoro l’entità e la collocazione della prestazione dovuta.
Cassazione (ord.) 29/4/2024 n. 11333

Decade l’indennità NASpI al raggiungimento dei requisiti pensionistici
Il trattamento di pensione è incompatibile con l’indennità mensile della disoccupazione NASpI. La Riforma Fornero (art. 2, comma 40, Legge 92/2012) prevede che il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato comporti la decadenza dal trattamento di disoccupazione NASpI. La Cassazione osserva che occorre indagare se tale momento coincida con quello in cui sono maturati i requisiti per accedere alla pensione o con quello, necessariamente posteriore, in cui il pensionato comincia a ricevere in concreto il trattamento pensionistico. La Cassazione sposa la lettura più restrittiva e sostiene che il lavoratore decade dal diritto alla NASpI quando ha raggiunto i requisiti per accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia. È escluso, dunque, che il lavoratore possa continuare a godere dell’indennità d disoccupazione fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, in quanto la tutela garantita dalla NASpI decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Cass. (ord.) 03/05/2024 n. 11965

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