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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia12 August 2021

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Mediante accordo collettivo aziendale è possibile determinare ipotesi ulteriori di assegnazione del dipendente a mansioni del livello inferiore."

Sospensione da lavoro e retribuzione legittima per rifiuto del vaccino
Se il medico competente dichiara che la dipendente non può operare “a contatto con i residenti del villaggio” a seguito del rifiuto di vaccinarsi, è legittima la decisione del datore di lavoro di disporne la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. La protezione della salute degli utenti rientra nell’oggetto della prestazione lavorativa e il rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19 impedisce di soddisfare questa condizione. La sospensione dal lavoro non è una misura disciplinare a fronte del rifiuto alla vaccinazione, ma un provvedimento necessario per tutelare la salute della lavoratrice e degli ospiti del villaggio.
Trib. Roma (ord) 28/07/2021 est. Quartulli

Uso del badge anche per pausa caffè
L’allontanamento dal posto di lavoro per la pausa caffè, anche se di pochi minuti, richiede al lavoratore di usare il badge marcatempo. L’autorizzazione verbale del capoufficio non esime il lavoratore dall’obbligo di passare attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. In caso contrario, il lavoratore incorre nel reato di falsa attestazione delle presenze, per la cui contestazione è sufficiente che la situazione di fatto (presenza in ufficio) differisca da quella reale (sosta al bar).
Cass. 29/07/2021 n. 29674

Confermato il congelamento del “décalage” Naspi
L’Inps ha confermato la sospensione del “décalage” dell’indennità mensile di disoccupazione Naspi (pari al 3% dal quarto mese). Le indennità mensili saranno pagate a importo pieno fino a dicembre 2021 incluso. Le detrazioni sospese saranno applicate sull’indennità mensile di disoccupazione Naspi a partire da gennaio 2022.
INPS Circolare 06/08/2021 n. 122

Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale
Le imprese prive di medico competente possono assolvere all’obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale dei “lavoratori fragili” (art. 83 D.L. 34/2020) facendo richiesta della prestazione all’INAIL, che ha attivato un apposito servizio di prenotazione sul proprio portale on line. Fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro hanno l’obbligo di sottoporre a controllo sanitario eccezionale i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus Covid-19 a causa dell’età, di patologie oncologiche, di immunodepressione o della sottoposizione a terapie salvavita. Le imprese che non hanno il medico competente possono rivolgersi all’INAIL, presentando una domanda on line sull’apposito spazio riservato al servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale. L’INAIL comunicherà all’impresa il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore fragile. Il medico designato procederà alla valutazione delle condizioni di salute ed all’emissione del giudizio di idoneità del lavoratore fragile.
INAIL Comunicato 28/07/2021

Illegittimo il licenziamento per ritardato avviso sul contatto con positivo al Covid-19
È illegittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che ha omesso di avvisare subito il datore di lavoro di un contatto indiretto con soggetto positivo al Covid-19. Nello specifico, la moglie del dipendente aveva avuto un contatto diretto con una collega positiva. Il dipendente aveva avvisato l’ASL e osservato il periodo di isolamento fiduciario, ma aveva omesso di avvertire tempestivamente il datore della situazione di rischio. Ad avviso del tribunale d Palermo, la condotta del lavoratore è stata imprudente, ma priva di rilievo sul piano disciplinare.
Trib. Palermo, 28/07/2021 n. 937