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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia18 January 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"La policy aziendale consente di definire le condizioni per l’erogazione del buono pasto."

Carica di amministratore cumulabile con rapporto di lavoro dirigenziale
La carica di amministratore di una società di capitali è cumulabile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima società, laddove si accerti che all’amministratore siano state attribuite mansioni da lavoratore subordinato diverse da quelle proprie della carica sociale. L’onere di provare tale attribuzione è posto a carico del lavoratore. Inoltre, il lavoratore deve fornire la prova del vincolo di subordinazione che consiste nell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Nel caso in cui il rapporto di lavoro rivendicato dal lavoratore sia di natura dirigenziale, il vincolo di subordinazione si manifesta in un coordinamento con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idoneo a ricondurre il rapporto nell’alveo della subordinazione, seppure questa risulti “attenuata” nei rapporti di lavoro dirigenziali.
Corte d’Appello Bologna, 12/01/2024 n. 15

Nessuna sanzione per omessa contribuzione in caso di licenziamento illegittimo
Nel caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità. Trova eventualmente applicazione anche la disciplina della mora debendi in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non si applica il regime delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della legge n. 388/2000, che è riservato ai soli casi di licenziamento dichiarato inefficace o nullo. Resta inteso che per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Trib. Cosenza, Giudice Lo Feudo. 15/01/2024

Esonero contributivo riconosciuto al netto della tredicesima mensilità
L’Inps ha chiarito che l’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno in corso non ricomprende l’erogazione della tredicesima mensilità. La legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha prorogato il taglio contributivo di 6 punti percentuali per le retribuzioni imponibili fino a €2.692 mensili e di 7 punti per le retribuzioni fino a €1.923 mensili. L’esonero contributivo non si applica rispetto alla tredicesima mensilità.
INPS, Circolare 15/01/2024 n. 11

Aggiornamento elenco malattie professionali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/01/2024, n. 10, il Decreto del Ministero del Lavoro con l’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.
L’elenco è suddiviso in malattie da agenti chimici, malattie da agenti fisici, malattie dell’apparato respiratorio, malattie della pelle, tumori professionali, suddivise a loro volta in liste separate a seconda che l’origine lavorativa delle malattie sia di elevata o limitata probabilità, ovvero possibile.
Decreto Ministeriale 15/11/2023, in Gazzetta Ufficiale del 13/01/2024

Licenziamento per assenza ingiustificata e tempestività dell’azione disciplinare
Il termine da cui partire per verificare se la contestazione disciplinare di un periodo di assenza ingiustificata è stata tempestiva non è il primo giorno di assenza, ma il giorno a partire dal quale, alla luce della disciplina contrattuale collettiva, il protrarsi dell’assenza determina l’applicazione della misura sanzionatoria massima espulsiva. La verifica della tempestività deve essere, infatti, rapportata al quinto giorno di assenza, perché solo da questo momento, alla luce del codice disciplinare del contratto collettivo, l’assenza stessa determina una giusta causa di licenziamento. È stato, quindi, ritenuto tempestivo un intervallo di 20 giorni prima dell’avvio dell’azione disciplinare e il licenziamento è stato confermato.
Cass. (ord.) 12/01/2024 n. 1295

Accordo Quadro sul lavoro agile transfrontaliero e regime di sicurezza sociale applicabile
Il Ministero del Lavoro ha firmato l’Accordo Quadro che consente di applicare la legge sulla sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro, anche se i lavoratori prestano parte dell’attività lavorativa in modalità agile nel Paese (diverso dal primo) in cui hanno la residenza. Applicando gli ordinari criteri del Regolamento UE 883/2004, se il lavoratore eserciti almeno il 25% dell’attività nello Stato di residenza si applica la legge sulla sicurezza sociale di quest’ultimo Paese. In deroga a questa previsione, l’Accordo Quadro ratificato dall’Italia consente di mantenere il sistema di sicurezza sociale dello Stato dove ha sede il datore anche se l’attività in modalità di lavoro agile resa dal Paese di residenza del lavoratore supera tale soglia, purchè essa non ecceda il 50% dell’orario complessivo di lavoro. Perché si applichi questa deroga, è richiesto che il lavoratore sia dotato di un’infrastruttura tecnologica che gli consenta di restare collegato all’organizzazione datoriale.
Accordo Quadro lavoro agile transfrontaliero 28/12/2023

Periodo di comporto e ferie
In applicazione del principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, il periodo di comporto è suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere di un periodo di ferie. A fronte di tale richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere di stabilire la collocazione temporale delle ferie, è tenuto a considerare e valutare adeguatamente la posizione del lavoratore e l’esposizione di quest’ultimo alla perdita del posto di lavoro per effetto della consumazione del periodo di comporto. Alla luce dei suesposti principi, nel computare i giorni di assenza del lavoratore ai fini della verifica sulla consumazione del periodo di comporto, il datore lavoro non può imputare a malattia un periodo di ferie che sia temporalmente collocato tra due periodi di congedo per malattia. Alla illegittima inclusione delle ferie intermedie nel periodo di comporto consegue la illegittimità del licenziamento.
Cass. (ord), 08/01/2024 n. 582

Licenziamento per giusta causa e mezzi di prova acquisiti nel procedimento penale
La condotta di un responsabile di filiale che, durante l’orario di lavoro e all’interno dei locali della banca, si “spenda” al fine di consentire il buon fine delle operazioni di concessione del credito erogati non dalla banca stessa, bensì da un cliente ad altri clienti, è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, quindi, a fondare il licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla rilevanza penale di tali comportamenti. Inoltre, il datore di lavoro può legittimamente dedurre tale condotta dai verbali delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di un procedimento penale, anche in assenza di trascrizione delle medesime. Invero, l’assenza di trascrizione non priva le intercettazioni di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine (ove è contenuta la registrazione) e dai verbali. Unica condizione di legittimità per l’utilizzo di tali intercettazioni nel procedimento disciplinare è che le stesse siano state disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.
Cass., 03/01/2024 n. 109

Definiti i passaggi operativi per l’indennità di supporto per la formazione e il lavoro
L’Inps ha individuato le modalità operative per il riconoscimento dell’indennità per la formazione e il lavoro “Sfl”). Il supporto per la formazione e il lavoro è una misura (prevista nel Decreto-Legge 48/2023) finalizzata a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa e si esplica attraverso la partecipazione a progetti di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e politiche attive. L’indennità è pari a €350 mensili per una durata complessiva di 12 mesi non rinnovabili e spetta ai singoli componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni (il valore dell’Isee familiare non deve superare €6.000 annui). La mancata partecipazione al corso formativo o altra iniziativa di politica attiva comporta la sospensione o l’interruzione dell’erogazione dell’indennità. L’Inps effettuerà la verifica mensilmente mediante lettura della scheda anagrafica professionale dei soggetti beneficiari.
INPS, Messaggio 03/01/2024 n. 27

Calcolo della media occupazionale per la procedura anti-delocalizzazioni
Il datore di lavoro che ha occupato una media di almeno 250 lavoratori nell’anno precedente e intenda procedere, quale effetto della chiusura di uno stabilimento e di cessazione dell’attività, a un numero di licenziamenti non inferiore a 50 unità, deve prima avviare la procedura anti-delocalizzazioni (art. 1, commi 224-235, L. 234/2021). Per verificare il dato occupazionale, nel caso in cui il datore abbia dato impulso ai licenziamenti collettivi senza prima ricorrere alla procedura sulle delocalizzazioni, il riferimento temporale sul quale calcolare la media dei dipendenti in organico è ai 12 mesi antecedenti la data di apertura della procedura di esuberi. Per determinare la media dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento, si somma il numero di giorni in cui ciascun dipendente è risultato in organico e si divide, quindi, il risultato per 365 giorni. Non si tiene conto della distinzione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, né tra full time e a tempo parziale, ma si effettua la mera sommatoria delle giornate in cui “ogni singolo dipendente risulta presente nell’organico dell’azienda”.
Trib. Firenze (decreto), Giudice Davia, 26/12/2023