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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia30 November 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Con accordo aziendale è possibile disciplinare l’accesso alla formazione e la valutazione delle competenze acquisite."

Licenziamento per superamento del comporto del disabile e discriminazione indiretta
Si ha discriminazione indiretta quando l’applicazione di una disposizione apparentemente neutra e di per sé legittima causi una situazione di particolare svantaggio ai danni del lavoratore che si trovi in una condizione particolare e differente (ad es. sia portatore di handicap) rispetto agli altri lavoratori. Pertanto, la sussistenza di una discriminazione indiretta si accerta a prescindere da eventuali profili di colpa del datore di lavoro, in quanto essa è causata, a monte, dalla disposizione (di legge o di contratto) applicata dal datore di lavoro. In virtù di tali principi, è discriminatorio il licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile, laddove il CCNL applicato al rapporto di lavoro non preveda uno specifico periodo di comporto per i lavoratori disabili che sia differente dal periodo di comporto per gli altri lavoratori. La discriminatorietà del licenziamento non viene meno neppure nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza della disabilità del lavoratore e il medico competente abbia sempre giudicato il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni assegnategli. Il lavoratore deve essere, pertanto, reintegrato.
Corte d’Appello Roma, 27/11/2023 n. 3716

Chiarimenti Inps sull’esonero contributivo per assunzione di giovani under 30
L’Inps ha fornito chiarimenti sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30 (come previsto dalla Legge 205/2017). È stato confermato che l’esonero contributivo non compete nel caso in cui l’assunzione da parte del datore di lavoro intervenga nei confronti di un giovane under 30 già legato allo stesso datore da un rapporto di lavoro autonomo (o parasubordinato), che sia stato riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a seguito di un accertamento ispettivo. Le assunzioni oggetto di esonero devono, infatti, avvenire “spontaneamente” e non essere riconducibili alla regolarizzazione di un inadempimento contrattuale. L’esonero contributivo compete, invece, se la riqualificazione è stata successivamente accertata nei confronti del precedente titolare del rapporto, ma non del datore di lavoro che effettua ex novo l’assunzione a tempo indeterminato del giovane sotto i 30 anni. Si deve, infatti, ritenere che il nuovo datore di lavoro non potesse sapere che il contratto di lavoro autonomo che legava il giovane under 30 al vecchio datore sarebbe stato, in seguito, riqualificato alla stregua di un rapporto subordinato. Il nuovo datore non è, dunque, tenuto in tal caso alla restituzione delle agevolazioni contributive, né al versamento di eventuali sanzioni.
INPS, Messaggio 24/11/2023 n. 4178

Attivato sul sito Inps il “Portale della disabilità”
È stato attivato il “Portale della disabilità”, la cui funzione è di consentire al cittadino di verificare l’iter per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e disabilità, nonché dei benefici sul collocamento dei disabili e sui permessi ai sensi della Legge 104/1992. Il Portale consente anche di inoltrare la documentazione medica a corredo delle istanze per le varie prestazioni di invalidità e disabilità, nonché in caso di aggravamento o revisione sanitaria. Al portale si accede attraverso il sito istituzionale dell’Inps.
INPS, Messaggio 24/11/2023 n. 4193

Gli effetti della cessione illegittima di ramo d’azienda si estendono al lavoratore pensionato
Se la cessione del ramo d’azienda è illegittima, il pensionamento del lavoratore, intervenuto nelle more tra il trasferimento e la pronuncia giudiziale che ne dichiara l’invalidità, non impedisce che il medesimo lavoratore abbia diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con il cedente ed al versamento delle retribuzioni mensili maturate a seguito del conseguimento della pensione di anzianità. La disciplina legale dell’incompatibilità tra il trattamento pensionistico e il conseguimento del reddito di lavoro dipendente opera sul piano del rapporto previdenziale, sospendendo l’erogazione della prestazione pensionistica, ma non incide sulla validità del rapporto di lavoro. Neppure l’importo della pensione che il lavoratore ha ricevuto nelle more può essere portato in detrazione dal risarcimento del danno cui il lavoratore licenziato ha diritto in forza dell’art. 18 Legge 300/1970, in quanto può considerarsi compensativo del danno sofferto per causa di licenziamento non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso lo svolgimento di un’altra prestazione lavorativa.
Cass. (ord.) 23/11/2023 n. 32522

Periodo di reperibilità e orario di lavoro
Il periodo di reperibilità e le ore di guardia non sono una categoria intermedia da tenere distinta rispetto all’orario di lavoro e al tempo di riposo. In continuità con gli approdi della giurisprudenza dell’Unione Europea, per la quale “il tempo del lavoratore è lavoro o è riposo”, il trattamento della “reperibilità” si inquadra nel rapporto dicotomico tra orario di lavoro e periodo di riposo, nel senso che all’una o all’altra categoria dovrà essere ascritto l’intervallo temporale in cui il lavoratore, pur non essendo impegnato nell’esercizio dell’attività lavorativa, è a disposizione del datore di lavoro. Sulla scorta di questi principi è stata respinta la tesi per cui i periodi di reperibilità con pernottamento presso la sede di lavoro si qualificano in termini di disagio e non di orario di lavoro. Tuttavia, i contratti collettivi possono prevedere che la retribuzione dei periodi di reperibilità non comporti la maggiorazione per straordinario, ma sia compensata tramite una specifica indennità economica.
Cass. 22/11/2023 n. 32418

Fruizione alternativa del congedo straordinario
L’Inps fornisce alcune indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 sia dei permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. L’ente riconosce che sia possibile autorizzare più lavoratori per la fruizione dei predetti istituti per assistere il medesimo disabile in situazione di gravità, purché i benefici siano fruiti alternativamente e non negli stessi giorni.
INPS, Messaggio 22/11/2023 n. 4143

Chiarimenti Inps sulle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del trasporto aereo
L’Inps ha fornito chiarimenti sul nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale, precisando che, se la mensilità è parzialmente retribuita, nel flusso Uniemens la retribuzione da esporre è quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nell’arco del mese e moltiplicando, quindi, la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che sarebbero state lavorate in assenza degli eventi che hanno determinato la mancata prestazione lavorativa. L’Inps ritorna, inoltre, sul principio per cui, in presenza di mensilità interamente non lavorate, il datore deve esporre nell’apposito campo del flusso Uniemens il valore zero. Inoltre, si ricorda che il periodo di dodici mesi funzionale al calcolo della retribuzione lorda di riferimento è considerato un periodo mobile. Se, pertanto, nei dodici mesi che precedono la data dell’istanza sono presenti mensilità non lavorate, al fine di determinare la retribuzione lorda di riferimento si retrocede nel tempo fino a raggiungere il dato di dodici mesi precedenti effettivamente lavorati (e, quindi, retribuiti). Attraverso questo meccanismo l’Inps elabora la retribuzione lorda media utile per determinare la prestazione integrativa.
INPS, Circolare 21/11/2023 n. 4139

Collegamento tra imprese del gruppo e licenziamento per soppressione del ruolo
Si ricade nel collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo quando ricorrono le seguenti condizioni: (i) unicità della struttura organizzativa e produttiva; (ii) integrazione tra le attività delle imprese del gruppo; (iii) perseguimento di uno scopo comune alle imprese; (iv) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tra le imprese del gruppo; (v) utilizzo promiscuo delle prestazioni dei dipendenti tra le imprese del gruppo. Ricorrendo queste condizioni, si realizza un unico centro di interessi a cui ricondurre i rapporti di lavoro. Ne deriva che, in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, la verifica di mansioni alternative va svolta su tutte le imprese del gruppo. Inoltre, ai fini della tutela da applicare al licenziamento illegittimo, si calcolano tutti i dipendenti delle imprese del gruppo.
Cass. (ord.) 14/11/2023 n. 31593

Denuncia verso il datore di fatti inesistenti e giusta causa di licenziamento
Il diritto di critica e il potere di denuncia nei confronti del datore di lavoro non costituiscono, di per sé, un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare. Il diritto di critica trasmoda in un comportamento illecito, tuttavia, se il lavoratore faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale, nella consapevolezza dell’infondatezza della denuncia o dell’estraneità del datore di lavoro ai fatti denunciati. La strumentalizzazione della denuncia di fatti consapevolmente inesistenti integra gli estremi della giusta causa di licenziamento, essendo violati il dovere di fedeltà e i canoni generali di correttezza e buona fede a presidio del rapporto di lavoro.
Cass. (ord.) 06/11/2023 n. 30866

Impegno ad assumere e ritardo della vista medica pre-assuntiva
Se l’impresa utilizzatrice sottoscrive con i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione di lavoro, a tacitazione dei ricorsi giudiziali promossi dai medesimi lavoratori, un verbale di conciliazione nel quale si impegna ad assumerli alle proprie dipendenze contestualmente alla firma dell’accordo transattivo, previa visita medica pre-assuntiva, i ritardi nell’effettuazione della predetta visita medica ricadono sotto la responsabilità del (futuro) datore di lavoro. È irrilevante che il ritardo nello svolgimento delle visite mediche sia imputabile a disservizi delle strutture mediche deputate, perché la previsione di una data certa in sede transattiva da cui far decorrere le assunzioni va interpretata come assunzione del rischio di ritardo da parte del datore di lavoro. La mancata effettuazione della visita medica non vale, in altri termini, come sospensione dell’obbligo di assunzione a carico dell’impresa utilizzatrice, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno per la tardiva assunzione.
Cass. 23/10/2023 n. 29333

Questione di legittimità costituzionale delle sanzioni previste dal Jobs Act per il GMO illegittimo
Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione del Jobs Act (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015) che esclude l’applicabilità della tutela reintegratoria all’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo perché fondato su fatti insussistenti (il caso che ha dato impulso alla questione riguarda un licenziamento per GMO viziato dal mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage, che è uno dei presupposti di fatto per la legittimità di questa tipologia di licenziamenti). Il profilo prospettato di incostituzionalità della norma deriverebbe dal diverso regime sanzionatorio applicato al licenziamento per giusta causa rispetto al licenziamento per motivo oggettivo. Infatti, solamente nel primo caso il lavoratore può essere reintegrato qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, mentre, in caso di licenziamento per GMO, è applicabile esclusivamente la c.d. “tutela risarcitoria”.
Trib. Ravenna (ord.), Giudice Bernardi, 27/09/2023