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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia26 October 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Il costo del welfare è interamente deducibile dal reddito d’impresa se viene riconosciuto ai lavoratori con un accordo collettivo aziendale."

Remunerazione supplementare negli accordi collettivi e parità di accesso ai part-time
La previsione contrattuale di una remunerazione maggiorata in caso di superamento di un certo numero di ore di lavoro non può penalizzare il lavoratore a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno adibito alle stesse mansioni ed è contraria alla normativa europea, a meno che la differenza di trattamento sia giustificata da una ragione obiettiva che il giudice nazionale è chiamato a valutare. L’esistenza di soglie identiche per attivare una remunerazione supplementare rappresenta per i piloti del comparto aereo a tempo parziale un servizio di ore di volo più lungo rispetto ai colleghi comparabili con orario full time, con conseguente maggior difficoltà a soddisfare le condizioni per il diritto alla stessa. In assenza di esigenze oggettive tese a giustificare la differenza di trattamento, risultano in tal modo violati i punti 1 e 2 della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (datato 6 giugno 1997, in allegato alla direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997). La Corte di Giustizia UE sottolinea che questa differenza di trattamento è vietata, a meno che, in base alla suddetta clausola 4, essa sia giustificata da una “ragione obiettiva” (nel caso di specie, secondo il vettore aereo, quella di compensare un particolare carico di lavoro). In questo contesto, spetterà al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, se questa ragione esista sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 19/10/2023 (causa C-660/20)

Risarcimento per straining se manca la reiterazione della condotta illecita
Nel caso in cui il lavoratore domandi in giudizio il risarcimento del danno per mobbing e dal giudizio emerga che si sono verificati uno o più episodi illeciti a danno del dipendente e in violazione dell’art. 2087 c.c. (posto a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro) che siano privi, però, di sistematicità e reiterazione (requisiti essenziali della fattispecie del mobbing), il giudice deve, comunque, condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore per straining. Anche se il lavoratore ha promosso la domanda risarcitoria per mobbing e non ne ricorrono tutte le condizioni, la comprovata sussistenza di condotte illecite datoriali consente di liquidare il risarcimento dei danni sotto la diversa fattispecie dello straining, che si caratterizza per una o più azioni vessatorie contro il lavoratore, ma prive del requisito della sistematicità.
Cass. (ord.), 19/10/2023 n. 29101

Imprese di food delivery e versamento dei contributi previdenziali
I ciclofattorini delle imprese di “food delivery” sono da inquadrare nelle collaborazioni coordinate e continuative “etero-organizzate” di cui all’art. 2 del Testo Unico sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), cui si applicano tutte le norme del lavoro dipendente, incluse quelle previdenziali. L’esecuzione delle consegne è organizzata dall’impresa quanto a tempi e modalità della prestazione, risultando in tal modo insussistenti quegli elementi di autonomia che distinguono il lavoro autonomo da quello subordinato. Unico spazio di autonomia dei “rider” risiede nella fase genetica se accettare o meno di prendere la consegna, perché una volta accettato il servizio tutto il processo organizzativo è gestito attraverso l’applicazione digitale (“app”) dell’impresa committente. Le imprese di food delivery vanno, pertanto, condannate al versamento dei contributi previdenziali alla gestione Inps dei lavoratori dipendenti per i periodi in cui è accertato (mediante le operazioni di log-in e log-out dalla app) lo svolgimento dell’attività da parte dei rider dei servizi di consegna dei pasti a domicilio.
Trib. Milano, 19/10/2023 n. 3237

Fondo Nuove Competenze e proroga del termine finale per la richiesta di saldo
La richiesta di saldo dei finanziamenti per la formazione dei lavoratori erogati dal Fondo Nuove Competenze deve essere presentata attraverso la piattaforma informatica “MyANPAL” entro 150 giorni da quello successivo all’approvazione dell’istanza da parte dell’Anpal. Poiché la funzionalità della piattaforma risale al 19 ottobre 2023, l’Anpal ha emesso un comunicato in cui proroga al 6 novembre 2023 il termine finale per presentare la rendicontazione e la richiesta di saldo a seguito del completamento del percorso formativo dei lavoratori. La proroga è stata prevista a beneficio dei datori di lavoro per i quali il termine finale era scaduto prima dell’attivazione della piattaforma “MyANPAL” o per i quali il termine finale è in scadenza prima del 6 novembre 2023.
ANPAL, Comunicato 19/10/2023

Rapporto di lavoro full time e parziale sospensione della prestazione per fatti concludenti
Pur in presenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, il datore di lavoro può provare che tra le parti è stata prevista per fatti concludenti la sospensione concordata delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni in determinati periodi dell’anno. Tali sospensioni si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time, per effetto delle quali il rapporto di lavoro resta a tempo pieno, ma le parti vi danno legittimamente esecuzione solo in determinati periodi. In tale contesto, la pretesa del lavoratore di svolgere la prestazione per l’intero periodo lavorativo annuale deve essere respinta. Il full time, infatti, non ha mai avuto concreta attuazione, perché ab origine le parti hanno consensualmente concordato una sospensione delle prestazioni lavorative in determinati periodi dell’anno.
Cass. (ord.), 18/10/2023 n. 28862

Stop allo sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello
Lo sgravio contributivo totale a favore delle imprese con livelli occupazionali fino a nove dipendenti che assumono con contratto di apprendistato di primo livello non è stato rinnovato per il 2023. Lo ha precisato l’Inps chiarendo che a queste imprese dal 1° gennaio 2023 si applica l’aliquota contributiva prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 773) in misura pari all’1,50% per i primi 12 mesi, elevata al 3% per il secondo anno (dal 13° a 24° mese) e al 10% per il periodo residuo (ovvero dal 25° mese). L’Inps prosegue che quest’ultima aliquota è, comunque, dimezzata (quindi, 5%) per il periodo restante del contratto di apprendistato (art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2015) La quota contributiva a carico del lavoratore in apprendistato è del 5,85% per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo, se il rapporto di lavoro prosegue dopo la fine dell’apprendistato.
INPS, Messaggio 17/10/2023 n. 3618

Chiarimenti Inps sulle prestazioni del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo
L’Inps ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di Solidarietà per il personale del trasporto aereo e aeroportuale. Il Decreto interministeriale n. 95269/2016 (art. 5) stabilisce un trattamento pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, esclusi i compensi per lavoro straordinario, percepita dal lavoratore nei 12 mesi precedenti la richiesta. Il riferimento ai 12 mesi precedenti va inteso come periodo mobile che, allo scopo di non penalizzare l’interessato, includa 12 “retribuzioni mensili utili”. Tale precisazione consente di escludere dal computo dei 12 mesi le mensilità interamente non lavorate e ricomprendere, invece, i mesi in cui il lavoratore abbia effettivamente reso la prestazione e percepito, quindi, un corrispondente trattamento retributivo.
INPS, Circolare 17/10/2023 n. 87

Invariati i requisiti per la pensione nel biennio 2025-2026
Il MEF ha confermato che i requisiti di accesso alla pensione nel biennio 2025-2026 restano immutati e non saranno esposti al dato della variazione della speranza di vita. I requisiti per il pensionamento sono, in questo senso, aggiornati su base biennale in ragione della variazione della speranza di vita (calcolata dall’Istat) attesa per le persone con 65 anni e l’ultimo dato restituisce una diminuzione di un mese della speranza di vita. Questa circostanza non comporta una variazione dei requisiti per accedere alla pensione e, dunque, per il biennio 2024-2025 sono confermate le condizioni attuali: per la pensione di vecchiaia sono necessari 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (sia con sistema misto, sia contributivo), mentre alla pensione anticipata contributiva si accede a 64 anni di età, almeno 20 anni di contributi e con primo assegno non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Quanto alla pensione di vecchiaia contributiva, sono necessari 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione. Non cambiano neppure i requisiti per la pensione dei lavoratori adibiti ad attività usuranti, cui si applica il meccanismo delle quote, e per i cd. “precoci”, per i quali l’accesso a pensione prescinde dall’età e richiede almeno 41 anni di contributi. Tutti i dettagli sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023.
Ministero dell’Economia e Finanze, Decreto 18/07/2023, in G.U. 17/10/2023

Principio del “giusto salario costituzionale” e inadeguatezza del CCNL rappresentativo
La circostanza che il trattamento retributivo sia determinato da contratti collettivi rappresentativi (ovvero siglati da associazioni sindacali cd. “leader” nello specifico settore) non impedisce di verificarne la corrispondenza rispetto ai parametri costituzionali di adeguatezza e sufficienza della retribuzione scolpiti nell’art. 36 Cost.. Parametri utili per verificare che il trattamento retributivo applicato ai lavoratori coincida con il “giusto salario minimo costituzionale” sono, anzitutto, i contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe. Occorrono anche gli indicatori economici e statistici, tra cui il tasso di povertà assoluta definito dall’Istat, l’offerta congrua di lavoro per i titolari del reddito di cittadinanza e l’indice stesso del reddito di cittadinanza. Applicando questo insieme di parametri, la retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata addetti ad attività di custodia e sorveglianza (importo lordo orario di €5,37 per liv. D) non soddisfa i parametri costituzionali di adeguatezza e sufficienza della retribuzione. Il datore è stato condannato a versare le differenze retributive facendo applicazione del CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati.
Trib. Bari 13/10/2023 n. 2720

Sufficiente il codice fiscale provvisorio per il contratto di lavoro dello straniero extracomunitario
Il cittadino straniero proveniente da Paese extracomunitario per il quale sia stato ottenuto il nulla osta al lavoro può essere immediatamente impiegato dal datore di lavoro senza dover attendere la convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno. A tale proposito, il Ministero dell’Interno ha precisato che il datore di lavoro può recuperare telematicamente il codice fiscale provvisorio del lavoratore straniero accedendo al portale ALI e procedere, quindi, all’assunzione. Non è, dunque, più necessario per il lavoratore straniero recarsi di persona agli uffici delle Entrate per ottenere il codice fiscale. A seguito del rilascio del codice fiscale provvisorio (che resterà valido fino al rilascio di quello definitivo dopo la convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione) il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del rapporto di lavoro all’Inps.
Ministero dell’Interno, Circolare 09/10/2023 n. 5467