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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia29 July 2021

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WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"La Legge 23/07/2021 n. 106 ha demandato agli accordi collettivi (anche aziendali) la possibilità di prevedere specifiche esigenze aziendali di ricorso ai contratti a termine, superando le rigidità legali che impedivano di fatto il rinnovo dei contratti a termine e le proroghe oltre i 12 mesi."

Decreto Sostegni bis convertito in Legge
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23/07/2021 n. 106, che conferma le disposizioni del Decreto Legge 25/05/2021 n. 75 (Decreto Sostegni bis) introducendo alcune novità e confermandone altre, tra cui spiccano le seguenti misure:

  • Ai datori di lavoro che rientrano nel campo CIGO (principalmente industria, manifattura e edilizia) e non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. 148/2015, è consentito di utilizzare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021 in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per emergenza sanitaria da Covid-19. Per la durata del trattamento è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti individuali per motivo oggettivo e licenziamenti collettivi;
  • Ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, nonché delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentito di utilizzare ulteriori 17 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 ottobre 2021 (a partire dal 1° luglio) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per emergenza sanitaria da Covid-19. Non è dovuto in tal caso il contributo addizionale ed è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti individuali per motivo oggettivo e licenziamenti collettivi;
  • I contratti a termine possono essere stipulati per un periodo superiore a 12 mesi, nel limite di durata massima di 24 mesi, per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (per tali intendendosi anche i contratti territoriali e aziendali). Questa misura, che supera il limite delle causali introdotto dal Decreto Di Maio, rimane in vigore fino al 30 settembre 2022;
  • Alle imprese (senza limiti dimensionali e settoriali) che sostengono spese per formazione professionale di alto livello (per importo massimo di € 30.000) è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25%. La formazione deve avere durata non inferiore a 6 mesi ed essere relativa agli ambiti dello sviluppo di nuove tecnologie e delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale industria 4.0 (big data, sicurezza cibernetica, internet delle cose, robotica avanzata, etc.);
  • I periodi di “cassa Covid” previsti dall’art. 19, comma 1, del D.L. 18/2020 (ovvero: trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) non sono conteggiati per determinare la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla disciplina ordinaria (D.Lgs. 148/2015).

Legittima la sospensione da lavoro e retribuzione del dipendente no vax
Il datore di lavoro può sospendere da lavoro e retribuzione il lavoratore che decide di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il datore è garante della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che si trovano nei locali aziendali ed è tenuto ad adottare tutte le misure che, sulla base delle conoscenze acquisite, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica delle persone presenti in azienda. Tra i rischi esterni che il datore di lavoro deve prevenire rientra il virus Covid-19, rispetto al quale non basta più l’utilizzo di mascherine da parte dei lavoratori per assicurare una protezione adeguata contro il rischio di infezione. Il rifiuto del vaccino non è sanzionabile sul piano disciplinare, ma genera una inidoneità alla mansione che autorizza il datore di lavoro alla sospensione del dipendente no vax da lavoro e retribuzione.
Trib. Modena 23/07/2021 n. 2467

Introdotto il Green Pass
Dal 6 agosto sarà necessario esibire il green pass per accedere a ristoranti e bar al chiuso (se si consuma al tavolo), per partecipare a spettacoli e competizioni sportive, per la frequentazione di centri termali, piscine, palestre e per fare sport di squadra al chiuso. Il green pass va presentato, inoltre, per accedere a sagre e fiere, parchi tematici, congressi, concorsi, sale giochi e casinò. Il green pass è rilasciato con almeno una dose di vaccino, a seguito di tampone effettuato 48 prima e di guarigione da Covid da almeno 6 mesi. Sono previste multe in caso di inadempimento.
Restano (per ora) esclusi dal certificato verde digitale il settore dei trasporti, la scuola e le attività lavorative in genere.
DPCM 22/07/2021

Stato di emergenza sanitaria esteso a fine anno
È stato prorogato al 31 dicembre lo stato d’emergenza riconducibile all’epidemia da Covid-19. Cambiano i parametri da monitorare per il passaggio delle Regioni da una soglia di rischio (identificata attraverso i colori bianco, giallo, arancione e rosso) a quella superiore, privilegiando il dato dei ricoveri rispetto a quello dei contagi.
DPCM 22/07/2021

Condotta antisindacale anche con clausola di contratto estero
La clausola in un contratto di lavoro estero nella quale si prevede il divieto di astensione dei dipendenti dall’attività lavorativa per la partecipazione a forme di protesta sindacale, pena la decurtazione dello stipendio o la perdita del posto di lavoro, legittima le organizzazioni sindacali italiane ad agire per la repressione di condotta antisindacale. Poiché i lavoratori con contratto estero prestano parzialmente la loro attività in Italia, la clausola produce anche sul territorio nazionale una lesione dei diritti sindacali. La giurisdizione del giudice italiano non può essere impedita dal fatto che il contratto di lavoro è regolato da una legge straniera, perché le organizzazioni sindacali agiscono come soggetto collettivo estraneo al vincolo contrattuale tra le parti del rapporto di lavoro estero.
Cass. Sez. unite, 21/07/2021 n. 20819

Nasce DASPO per monitorare gli ammortizzatori sociali
È stata ufficializzata da parte dell’Inps l’adozione dell’applicativo Daspo per il monitoraggio degli ammortizzatori sociali. Daspo è a disposizione delle sedi territoriali Inps, in questa prima fase, per facilitare la raccolta e la elaborazione delle informazioni sul ricorso delle imprese ai trattamenti di integrazione salariale per emergenza sanitaria da Covid-19.
Inps Messaggio 21/07/2021 n. 2668

Definite le modalità di ripartizione del reddito di cittadinanza
Il Ministero del lavoro ha diramato le modalità di ripartizione del reddito di cittadinanza tra i componenti del nucleo familiare beneficiario. Se l’assegno mensile supera i 200 € ad ogni componente è attribuita la quota pro capite della prestazione. Il contributo relativo al canone di locazione e al mutuo è versato all’intestatario del contratto di affitto o di mutuo.
Decreto Ministero del lavoro pubblicato in G.U. il 20/07/2021

Procedimenti Inps e INL autonomi anche se fondati sulle stesse contestazioni
A fronte delle stesse contestazioni sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro, la definizione del giudizio relativo all’omesso versamento dei contributi in cui è parte l’Inps non influisce sulle sanzioni amministrative irrogate dall’Ispettorato del lavoro per violazione delle norme sul collocamento di lavoratori. La sentenza relativa all’omesso versamento contributivo non ha efficacia, pertanto, rispetto al giudizio che è stato promosso contro l’ordinanza – ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavoro. La circostanza che entrambi i giudizi condividano gli stessi presupposti – ovvero la natura subordinata dei rapporti – è ininfluente.
Cass. (ord.) 16/07/2021 n. 20395

Bonus straordinario ai dipendenti tassato anche se legato a emergenza sanitaria
Il bonus straordinario una tantum pagato dagli enti bilaterali ai propri iscritti, lavoratori dipendenti, costituisce reddito di lavoro. A questa conclusione si perviene anche se tale emolumento è collegato all’emergenza sanitaria, perché la normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19 prevede forme di detassazione per i contributi e le indennità erogati ai (soli) lavoratori autonomi. Nulla è stato previsto, invece, per i lavoratori dipendenti, ragion per cui il bonus straordinario, benchè legato all’emergenza sanitaria, rileva ai fini reddituali.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 492/2021