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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia31 August 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Durante la procedura di licenziamento collettivo può essere attivata la procedura per il trasferimento di un ramo d’azienda."

Accesso al nuovo sussidio sostitutivo del Reddito di cittadinanza
L’Inps ha fornito le prime indicazioni sulla procedura di accesso alla nuova misura di “Supporto per la formazione e il lavoro”, che dal primo settembre 2023 sostituisce il Reddito di cittadinanza per le persone che possono essere ricollocate sul mercato del lavoro. il versamento del sussidio, la cui durata massima è di 12 mesi e corrisponde ad un importo lordo di € 350, presuppone la verifica della partecipazione del richiedente alle politiche attive del lavoro. Viene precisato che l’intero importo mensile compete anche se la partecipazione ad attività di formazione e altre attività funzionali al ricollocamento sul mercato del lavoro avviene solo per alcuni giorni nell’arco del mese. La domanda si presenta direttamente attraverso il portale Inps o avvalendosi del supporto dei Patronati. Allo scopo di rendere più celere l’accesso al sussidio, il richiedente potrà compilare il Patto di attivazione digitale (“Pad”) senza attendere l’esito della domanda. Il Pad sarà operativo, tuttavia, solo con l’accoglimento della domanda di accesso al sussidio.
INPS, Circolare 29/09/2023 n. 77

Risarcimento del danno per infortunio sul lavoro e onere della prova
Gli obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro hanno natura contrattuale – così come la relativa responsabilità in caso di infortunio del dipendente – in quanto derivano direttamente dal contratto di lavoro che è integrato dalle disposizioni di legge sulla sicurezza dei lavoratori. Per effetto di questa disciplina, il lavoratore che domandi al proprio datore di lavoro il risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro deve allegare e provare in giudizio (i) l’esistenza del danno e (ii) il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa. A sua volta, il datore di lavoro, al fine di andare esente da responsabilità, dovrà provare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a prevenire il danno. Il datore di lavoro risponde, peraltro, dell’infortunio non solo nel caso in cui violi le regole tecniche o le c.d. “regole di esperienza” volte a prevenire l’infortunio, ma anche nel caso in cui ometta di predisporre tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore rispetto ai pericoli specifici che la minaccino, tra le quali rientrano le direttive che inibiscano il lavoratore dallo svolgere determinate attività o assumere determinati comportamenti pericolosi.
Cass., 24/08/2023 n. 25217

Apprendistato di primo livello e attività lavorativa
Nell’apprendistato di primo livello, l’attività lavorativa assegnata all’apprendista deve essere coerente con il titolo di studio che il giovane conseguirà al termine del percorso di istruzione. L’apprendistato di primo livello è finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/2015). Questa tipologia contrattuale è caratterizzata da un contenuto formativo strettamente collegato al percorso di studi frequentato dal giovane apprendista e, pertanto, le attività dell’apprendista presso l’impresa devono essere riconducibili al ciclo di istruzione. La formazione del giovane apprendista (di età compresa tra i 15 e 25 anni) si realizza in parte presso un’istituzione scolastica o formativa di secondo grado e in parte presso l’impresa. Per tale ragione, le attività svolte nell’impresa devono avere un nesso con il titolo che il giovane conseguirà al termine del ciclo di studi.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Parere 12/08/2023 n. 1369

L’identità dei colleghi autori del furto deve essere indicata nella contestazione disciplinare al complice
Se il datore di lavoro in sede di contestazione degli addebiti non ha comunicato al lavoratore i nominativi dei colleghi autori del furto, il successivo licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti del lavoratore per connivenza e complicità con i predetti colleghi è illegittimo per genericità della contestazione disciplinare. Ciò in quanto, se la fattispecie integrante la giusta causa del licenziamento risulta della combinazione di due condotte, quella principale posta in essere dagli autori della sottrazione degli incassi e quella accessoria – di connivenza e complicità – posta in essere dal dipendente licenziato, la conoscenza dell’identità degli autori della condotta principale diviene un elemento essenziale dei fatti contestati all’autore della condotta accessoria e, quindi, è imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa da parte di quest’ultimo.
Trib. Cassino, 27/06/2023 n. 500

Condominio di immobili escluso dal vincolo di solidarietà negli appalti
In materia di appalto, l’art. 29, D.lgs. n. 276/2003 prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con l’appaltatore dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti in ragione dei rapporti di lavoro dei dipendenti utilizzati nell’appalto, per il periodo di esecuzione dell’appalto medesimo. L’art. 29 citato esclude dal vincolo solidaristico il committente persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professionale. La Cassazione ha chiarito che, in presenza di questo impianto normativo, è escluso dal vincolo di solidarietà anche il condominio di immobili committente, in quanto non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali a un decentramento produttivo e non assume, ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, essendo un ente di gestione di beni comuni.
Cass., 10/07/2023 n. 19514

Direttiva sulla parità di retribuzione tra i generi
Entro il 7 giugno 2026 tutti gli Stati Membri dovranno conformarsi alla Direttiva UE n. 2023/970 volta a contrastare, attraverso sistemi di trasparenza retributiva, la disparità di retribuzione tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro (o un lavoro di pari valore). La Direttiva precisa che i datori di lavoro saranno obbligati a comunicare a lavoratori e rappresentanti sindacali, entro due mesi dalla richiesta, le retribuzioni medie e aggregate versate al personale. Tali dati dovranno essere comunicati in forma anonima e ripartiti per sesso e categorie di lavoratori equiparabili. I datori di lavoro con più di 100 dipendenti (ma il singolo Stato potrà decidere di ridurre tale soglia dimensionale) saranno obbligati a comunicare periodicamente (ogni anno o ogni tre anni, a seconda del numero di dipendenti impiegati) ad un organismo di monitoraggio i dati sul divario retributivo di genere. Qualora da tali dati emerga un divario retributivo di genere pari ad almeno il 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, il datore di lavoro dovrà motivarlo sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, oppure porvi rimedio, riequilibrando le retribuzioni. Il lavoratore che risulti discriminato sulla base del genere potrà chiedere in giudizio il risarcimento del danno e sarà onere del datore di lavoro dimostrare l’insussistenza della discriminazione. La Direttiva interviene anche sul processo di assunzione, imponendo al datore di lavoro di includere negli annunci di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale e vietandogli di chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita in precedenza.
Direttiva UE, 10 maggio 2023, n. 970