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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia13 July 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Non prorogare il contratto a termine prima della maternità è indice di discriminazione."

Requisito di altezza unico per procedura di assunzione è discriminazione di genere
La procedura di selezione per l’assunzione di personale che ponga come requisito di partecipazione, tanto per gli uomini quanto per le donne, un’altezza minima di almeno di 160 cm, costituisce una discriminazione indiretta di genere. La previsione di un requisito di statura identico per uomini e donne contrasta con il principio di uguaglianza, in quanto non tiene conto del dato scientifico per cui è mediamente riscontrabile una diversità di statura tra genere maschile e femminile. È irrilevante che la previsione del bando selettivo fosse stata introdotta per conformarsi agli obblighi sulla sicurezza della circolazione ferroviaria nel settore del trasporto su rotaia, che imponevano il requisito fisico dell’altezza minima. La discriminazione opera obiettivamente, a prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro abbia organizzato la procedura selettiva in assenza di alcun intento discriminatorio. La disparità vietata può, infatti, realizzarsi anche in presenza di una disposizione o di una prassi che sono di per sé lecite, ma che determinano obiettivamente una disparità di trattamento in ragione della condizione di genere.
Cass. (ord.) 28/06/2023 n. 18522

Nulla la clausola di manleva per l’interposizione illecita di manodopera
Scopo del divieto di intermediazione illecita di manodopera è di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto e sua utilizzazione effettiva. Non è consentito che, al di fuori del campo di applicazione della somministrazione regolare di manodopera, che può avvenire unicamente tramite le agenzie per il lavoro iscritte nel relativo albo, l’impresa che organizza e gode dell’attività produttiva dei lavoratori non assuma la posizione di datore di lavoro e il rischio del costo legato al personale. In tale contesto, è nulla la clausola inserita nel contratto di appalto per cui l’impresa committente è manlevata dall’appaltatrice per il rischio di intermediazione illecita di manodopera. In presenza di intermediazione fittizia di manodopera, la clausola di manleva configura una violazione di obblighi che derivano da norme imperative di legge e non produce alcun effetto rispetto al diritto del lavoratore di essere assunto dal committente che ne ha organizzato e diretto la prestazione lavorativa.
Cass. 20/06/2023 n. 17627

Cambio consegne a fine turno e diritto allo straordinario
Il cambio consegne effettuato a fine turno è a tutti gli effetti un’attività di lavoro che il dipendente esercita mettendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie operative. Salvo che tale attività non sia meramente minimale, essa ricade nell’orario di lavoro e come tale rientra nel computo dell’orario straordinario. La clausola del contratto collettivo che, a fronte di un minimale superamento del turno di lavoro per le attività di cambio consegne, prevede un forfait mensile per il disagio sopportato dal lavoratore è pienamente legittima. Tuttavia, essa non si applica nel caso in cui il cambio consegne non comporti una minima sovrapposizione tra i turni, ma implichi un più ampio superamento dell’orario di lavoro normale. Ricorrendo questa situazione, il lavoratore ha diritto al pagamento dello straordinario o eventualmente al recupero orario compensativo.
Cass. 16/06/2023 n. 17326

Emanate le istruzioni operative per la Cigs in deroga del Decreto Lavoro
L’Inps ha emanato le istruzioni operative per la fruizione del trattamento di cassa integrazione straordinaria previsto dal Decreto Lavoro (art. 30 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023). La norma prevede la possibilità di utilizzare un ulteriore periodo di Cigs, in deroga ai limiti di durata della disciplina generale, a favore delle imprese in condizione di particolare difficoltà aziendale (anche quelle in stato di liquidazione). Il periodo aggiuntivo di Cigs è di 15 mesi massimi e copre il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023. Si precisa che non è richiesta l’attivazione della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalle norme generali (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015). L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria è autorizzata dal Ministero del lavoro entro determinati limiti di spesa e il relativo controllo è affidato all’Inps. La nuova Cigs in deroga è possibile solo con il meccanismo del pagamento diretto ai lavoratori e il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Inps (entro i termini fissati dalla norma) tutti i dati necessari affinché l’ente di previdenza possa procedere alla erogazione del trattamento. In difetto, il pagamento della Cigs e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
INPS, Messaggio 04/07/2023 n. 2512

Ratificate due Convenzioni ILO sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Parlamento italiano ha ratificato due Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) (la n. 155/1981 e n. 187/2006) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro contro il rischio di infortuni. Le convenzioni non erano immediatamente applicabili nei singoli ordinamenti nazionali e la loro ratifica ne impone adesso l’immediata applicabilità anche in Italia. Tra le misure espresse nelle convenzioni spiccano l’impegno dei singoli Stati ad implementare le ispezioni sui luoghi di lavoro, a promuovere la ricerca e a definire meccanismi che migliorino le condizioni di sicurezza nelle micro e piccole imprese. È previsto, inoltre, che i lavoratori possano sospendere la prestazione in via di autotutela quando vi è pericolo imminente e grave per la vita o la salute. Agli ordinamenti nazionali è richiesto che le istituzioni adottino meccanismi di consultazione permanente con le parti sociali, orientati al miglioramento continuo delle misure di sicurezza.
Legge 08/06/2023 n. 84

Incumulabilità del reddito di lavoro con quota 100 e revoca della pensione
Il divieto di cumulo del reddito di lavoro dipendente con il trattamento pensionistico in quota 100 (così come per la pensione in quota 102 o 103) non può essere interpretato nel senso che, laddove il pensionato abbia ricevuto un compenso per lavoro dipendente, il trattamento pensionistico dell’intero anno debba essere revocato. Il divieto di cumulo comporta unicamente che dal trattamento pensionistico in godimento al titolare di pensione in quota 100 sia detratto il reddito di lavoro generato nello stesso periodo. La nozione di non cumulabilità esclude, in altri termini, che la pensione in quota 100 possa sommarsi con il reddito di lavoro percepito nello stesso periodo e, pertanto, il relativo importo dovrà essere detratto dalla pensione stessa. La lettura di segno contrario resa dall’Inps, per cui a fronte di un compenso percepito per lavoro in somministrazione, al pensionato in quota 100 debba essere revocato l’intero trattamento pensionistico annuale, è errata.
Trib. Lucca, Giudice Piccoli, 07/03/2023