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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia29 June 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Anche il rinnovo dei contratti a termini non richiede la causale per i primi 12 mesi di durata."

Decreto Lavoro: approvato anche dalla Camera il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro
Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro. Sono state introdotte alcune novità (tra le altre):
• proroga dello smart working fino al 31 dicembre 2023 per i genitori con figli under 14 del settore privato e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (cosiddetti “lavoratori fragili”), anch’essi del settore privato;
• proroga dello smart working fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da gravi patologie croniche con particolare connotazione di gravità individuate da Decreto ministeriale 4/02/2022 (cosiddetti “lavoratori super fragili”);
• il computo dei 12 mesi da cui scatta l’obbligo di indicazione della causale nei contratti a termine decorre dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro);
• il regime dei primi 12 mesi senza causale, previsto sin qui per la proroga dei contratti a termine, viene esteso anche ai rinnovi (ovvero ai nuovi contratti a termine stipulati dopo la scadenza di un precedente contratto a termine);
• sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato (soglia del 20%) i somministrati assunti con contratto di apprendistato, i soggetti disoccupati (con almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali) e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (come da regolamento UE 651/2014);
• la soglia del fringe benefit a €3.000 per i dipendenti con figli a carico riguarderà sia la parte contributiva sia la parte fiscale;
• tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a comunicare nel contratto di lavoro rimarrà la programmazione dell’orario di lavoro in entrambi gli scenari di orario di lavoro prevedibile o non prevedibile;
• sono previste risorse per €7m per 4 anni per la formazione del personale impiegato sulle navi.
Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 48/2023

Il pagamento differito del TFS ai dipendenti pubblici viola il principio della giusta retribuzione
Il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti della pubblica amministrazione cessati dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti d’età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione. Il principio richiede non solo che l’ammontare corrisposto sia congruo, ma anche che la erogazione sia tempestiva. Il differimento del pagamento del TFS in un periodo successivo alla interruzione del rapporto contrasta, dunque, con il principio costituzionale della giusta retribuzione. La Corte Costituzionale ha invitato il legislatore ad attuare un intervento riformatore che consenta di rispettare il principio di tempestività del pagamento del TFS ai lavoratori pubblici cessati dal servizio, tenendo conto degli impegni già assunti con la precedente programmazione economico-finanziaria.
Corte Costituzionale 23/06/2023 n. 130

Al via l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36
L’Inps ha sbloccato l’accesso delle imprese all’esonero contributivo previsto in specifiche fattispecie contemplate per il 2023 dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 297, Legge 197/2022). Si tratta delle assunzioni di giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, a cui si applica un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi a carico datoriale (escluso il premio Inail) con un tetto annuo di €8.000 per un massimo di 36 mesi (48 mesi per alcune regioni del Sud Italia). Lo stesso esonero contributivo si applica alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine con i medesimi soggetti under 36. Non sono ricomprese nell’esonero contributivo le assunzioni di dirigenti, apprendisti, lavoratori intermittenti e domestici. Hanno accesso all’esonero contributivo i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore finanziario, che effettuano l’assunzione di giovani under 36 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023. L’Inps precisa che, laddove l’assunzione intervenga in corso di anno, l’importo massimo annuo dell’esonero (ovvero €8.000) è proporzionalmente ridotto in virtù del minor numero di mesi tra la data di assunzione e il termine dell’anno.
INPS, Circolare 22/06/2023 n. 57

Esonero contributivo e assunzione di lavoratrici svantaggiate
L’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne nei seguenti casi: (i) con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, (ii) residenti in regioni destinatarie dei fondi strutturali UE e disoccupate da almeno 6 mesi, (iii) che lavorano in settori ove è presente un’accentuata disparità occupazionale di genere e disoccupate da almeno 6 mesi, o (iv) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Sono soggette all’esonero le assunzioni (anche a termine) e le stabilizzazioni di rapporti a tempo determinato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. L’esonero è pari al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di €8.000 annui (pari a €666,66 mensili e €21,50 per ogni giornata di lavoro) e ha una durata di 12 mesi (elevati a 18 per le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni). L’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati (escluse le imprese del settore finanziario e i datori di lavoro domestici). L’assunzione (o la stabilizzazione) è soggetta all’esonero solo se comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, e se sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 31, del D.lgs. n. 150/2015, sempre necessari per ottenere le agevolazioni.
INPS, Circolare 23/06/2023 n. 58

Accordo Inail/Conferenza delle Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
È stato approvato l’accordo quadro tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’accordo si prefigge la realizzazione di corsi formativi sulla sicurezza del lavoro in contesti produttivi finanziati con le risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Scopo della formazione, in linea con quanto previsto dalla formazione finanziata attraverso il Pnrr, è il rafforzamento delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio del fenomeno infortunistico. L’accordo Inail/Conferenza delle Regioni ha durata triennale e una dote finanziaria di oltre €10m da ripartire tra Regioni e Province autonome. Gli enti locali dovranno emanare avvisi pubblici di finanziamento della formazione negli ambiti della salute e sicurezza, previa presentazione all’Inail della propria adesione al piano formativo.
INAIL, Delibera 19/06/2023 n. 127

Reintegrazione in servizio e trasferimento ad altra sede per esigenze sostitutive
L’ordine giudiziale di reintegrazione a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo presuppone che il rapporto di lavoro sia ripristinato nella situazione precedente all’illegittimo recesso datoriale, incluse le stesse mansioni e la medesima sede di lavoro. Non è precluso l’esercizio del potere di trasferimento in occasione della reintegrazione in servizio, ma le esigenze che determinano il mutamento della sede di lavoro del dipendente reintegrato non possono consistere nella sua intervenuta sostituzione con un altro lavoratore. In altri termini, l’indisponibilità del posto di lavoro nella sede di provenienza del lavoratore illegittimamente licenziato non può risiedere nella sua sostituzione, perché l’effetto sostitutivo è necessariamente transitorio ed è condizionato all’esito dell’impugnativa giudiziale del licenziamento. Ne consegue che, se viene ordinata la reintegrazione, il lavoratore è riammesso in servizio nella sede originaria e non può esserne disposto il trasferimento ad altra sede perché il suo posto di lavoro era stato, nel frattempo, riassegnato ad un altro lavoratore.
Cass. 03/05/2023 n. 11564

I messaggi su WhatsApp provano lo svolgimento delle mansioni superiori
Lo svolgimento delle mansioni superiori e il diritto al corrispondente inquadramento nel livello più elevato possono derivare dai messaggi scambiati su WhatsApp dalla dipendente con il responsabile di negozio. Lo screenshot dei messaggi aveva consentito di appurare che l’addetta di negozio svolgeva con regolarità e continuativamente anche mansioni di cassa e rispondeva in caso di ammanchi. Lo scambio dei messaggi tra il lavoratore ed il superiore gerarchico, nei quali il primo trasmette i dati sugli incassi di giornata e il secondo sollecita la trasmissione dei dati e chiede chiarimenti, fa piena prova del contenuto delle mansioni. Ne deriva la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dalla dipendente per il superiore inquadramento contrattuale.
Trib. Cuneo 02/02/2023 n. 44

Screenshot di Facebook prova la negligenza professionale del lavoratore
Lo screenshot di Facebook dal quale si evince che l’autista era attivo sul social network mentre risultava alla guida del bus costituisce idonea dimostrazione della condotta inadempiente del lavoratore. La copia della schermata del personal computer e dello smartphone equivale, in questo senso, ad una riproduzione informatica e fa piena prova di quanto da essa attestato. È legittimo il licenziamento fondato sul tale risultanza probatoria, in quanto l’interazione dell’autista sul social network con altri utenti di Facebook è elemento di distrazione rispetto all’adempimento dell’obbligazione lavorativa, violando altresì i doveri fondamentali di prudenza e diligenza propri dell’attività di conduzione dell’autobus.
Corte d’Appello 03/01/2023 n. 2