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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia15 June 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Le imprese con oltre 249 dipendenti devono implementare il canale di segnalazione (whistleblowing) entro 1l 15 luglio 2023."

Divieto di monetizzare le ferie arretrate e limiti
Gli Stati membri possono prevedere una legislazione nazionale che escluda la monetizzazione delle ferie maturate e non godute (come avviene in Italia per la pubblica amministrazione). Tuttavia, la legittimità di queste previsioni normative presuppone che siano rispettate specifiche condizioni: (i) il divieto di monetizzare le ferie non può estendersi ai giorni di riposo maturati nell’anno in cui interviene il recesso dal rapporto di lavoro; (ii) il lavoratore deve essere stato messo nelle condizioni di fruire delle ferie maturate negli anni precedenti; (iii) il datore deve aver incoraggiato il lavoratore ad utilizzare le ferie maturate; (iv) il datore deve aver informato il lavoratore che, non fruendo delle ferie maturate, non avrebbe avuto diritto alla loro monetizzazione. Se queste circostanze non sono soddisfatte, il divieto di monetizzazione delle ferie non è applicabile e al lavoratore non può essere impedito di richiedere il pagamento dell’indennità economica sostitutiva a seguito della cessazione del rapporto.
Corte di Giustizia UE 08/06/2023 (causa C-218/22)

On-line la video-guida personalizzata per l’assegno unico universale
Alla luce dei problemi e difficoltà registrati nella elaborazione delle domande presentate per l’assegno unico universale nelle ultime annualità, l’Inps ha realizzato una video-guida personalizzata e interattiva per le persone che negli anni 2022 e 2023 hanno richiesto l’assegno. La video-guida consente ai richiedenti di conoscere lo stato delle proprie domande e le attività da svolgere per fruire dell’assegno. A tal proposito, l’Inps ha segnalato che in molti casi le domande non possono essere completate per mancanza di documentazione, oppure gli assegni non possono essere erogati (a fronte di domande già accolte) perché non c’è corrispondenza tra il codice fiscale dell’utente e l’Iban inserito nella domanda. La video-guida consentirà agli utenti di porre rimedio alle anomalie e carenze, sbloccando l’accoglimento delle domande e la effettiva erogazione dell’assegno unico universale.
INPS, Messaggio 2096/2023

Ammortizzatore sociale unico per le zone alluvionate
Per le imprese dei territori alluvionati è stato previsto un apposito strumento di integrazione del reddito denominato entro il limite del 31 agosto 2023 (art. 7, Decreto-Legge 61/2023). L’Inps fornisce le istruzioni operative per potervi accedere e ne illustra contenuti e caratteristiche. Sono anzitutto elencate le zone alluvionate le cui imprese posso accedere al nuovo ammortizzatore sociale, che è incompatibile con gli altri strumenti di integrazione salariale (Cigo, Fis, Fondi di solidarietà, etc.). I periodi di fruizione del nuovo ammortizzatore per le zone alluvionate sono neutri, in proposito, per quanto riguarda la durata dei trattamenti di cassa integrazione. La domanda di accesso allo strumento non presuppone che siano allegati documenti e per determinare la misura dell’importo di integrazione salariale pagato dall’Inps ai lavoratori a fronte della sospensione dell’attività si applica il massimale previsto per gli strumenti ordinari (art. 3 D.Lgs. 148/2015). È previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale a carico delle imprese e non è necessario passare attraverso una fase preventiva di informazione e consultazione sindacale.
INPS, Circolare 08/06/2023 n. 53

Insinuazione al passivo per le quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare
Il lavoratore ha diritto a insinuarsi al passivo del fallimento del datore di lavoro per il recupero delle quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare, se non c’è la prova che il conferimento delle quote di TFR al fondo sia stato attuato tramite una cessione di credito futuro. In questo ultimo caso, solo il fondo può insinuarsi al passivo del fallimento per il recupero delle stesse quote. Infatti, si presume che il conferimento delle quote di TFR al fondo di previdenza si realizzi tramite una delegazione di pagamento (il lavoratore delega il datore di lavoro a versare il TFR al fondo), ma nulla vieta che le parti decidano di utilizzare lo schema della cessione di credito futuro (il lavoratore cede al fondo il proprio futuro credito sul TFR). La scelta dell’uno e dell’atro schema negoziale incide sul soggetto legittimato a insinuarsi al passivo, in quanto il fallimento del datore di lavoro comporta lo scioglimento della delega di pagamento, mentre non ha alcun effetto sulla cessione del credito futuro.
Cass. 07/06/2023 n. 16116

Licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore arrestato
È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore tratto in arresto che, per un lungo periodo, non abbia giustificato la propria assenza anche se sua moglie aveva già informato il datore di lavoro dell’arresto poco dopo che questo era avvenuto, ma senza fornire ulteriori dettagli e in maniera informale. La legittimità del licenziamento è basata sull’inadempimento del lavoratore all’obbligo di informare il datore di lavoro delle ragioni delle proprie assenze dal lavoro, essendo tale obbligo finalizzato a consentire al datore di lavoro di valutare l’opportunità di riorganizzare l’attività produttiva in conseguenza dell’assenza del dipendente. Per consentire al datore di riorganizzare la propria struttura, la comunicazione delle ragioni dell’assenza del dipendente deve essere tempestiva, efficace ed esaustiva nell’indicare i motivi dell’assenza (ovvero, l’arresto) e la sua prevedibile durata.
Cass. 16/05/2023 n. 13383

Reintegrazione con part-time legittima il rifiuto della prestazione
A seguito dell’ordine giudiziale di reintegrazione sul posto di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere al reinserimento del lavoratore nello stesso posto e con le stesse funzioni. Non è, inoltre, ammesso disporre la trasformazione unilaterale a part-time del rapporto a tempo pieno. Se il datore dispone la ricostituzione del rapporto, a seguito di ordine giudiziale di reintegrazione, con passaggio dal full-time al tempo parziale, il lavoratore può opporre l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile, rifiutandosi di riprendere servizio. Il successivo licenziamento disposto per giusta causa nei confronti del lavoratore che, proprio per essergli stato unilateralmente imposto il part-time, si era rifiutato di riprendere servizio è illegittimo e comporta un nuovo ordine giudiziale di reintegrazione sul posto di lavoro. Il rifiuto di rientrare al lavoro con un orario ridotto costituisce, infatti, esercizio di un diritto e non configura un inadempimento sanzionabile dal datore di lavoro.
Cass. 05/06/2023 n. 15676

Elementi distintivi del rapporto d’agenzia rispetto al procacciamento d’affari
Il rapporto d’agenzia è caratterizzato dall’obbligo dell’agente di promuovere stabilmente la vendita dei prodotti della preponente, nonché dalla partecipazione dell’agente alle trattative finalizzate alla conclusione del contratto tra i clienti e la preponente. Al contrario, il procacciatore d’affari non ha alcun obbligo di promozione né si occupa delle trattative contrattuali, ma si limita a segnalare occasionalmente potenziali clienti alla preponente o a raccogliere e trasmettere a quest’ultima proposte di contratto e ordini senza negoziarne il contenuto. Dato che la distinzione tra i due rapporti si basa sui suddetti elementi fondamentali, la riqualificazione del rapporto da procacciamento d’affari in agenzia non può basarsi esclusivamente su altri elementi, quali la durata del rapporto, il numero delle provvigioni e la periodicità delle fatture.
Corte d’Appello Roma, 18/05/2023 n. 1794

Licenziamento per motivo oggettivo e verifica del “repêchage” ad ampio raggio
Prima di licenziare un dipendente per la soppressione della sua posizione lavorativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di tentare di ricollocarlo. Per adempiere al c.d. obbligo di repêchage, il datore di lavoro deve verificare se in azienda esistano posizioni libere che comportino lo svolgimento di mansioni appartenenti al livello d’inquadramento del lavoratore, o a livelli inferiori rientranti nella medesima categoria. Pertanto, la verifica sul “repêchage” non può essere limitata alle sole posizioni che siano professionalmente equivalenti a quella soppressa. Da ciò deriva che il datore di lavoro, per provare in giudizio l’impossibilità di repêchage, deve depositare l’organigramma della società a livello nazionale, includendo le posizioni rientranti nel livello di inquadramento del dipendente licenziato, nonché in quelli inferiori appartenenti alla stessa categoria.
Corte d’Appello Napoli, Cons. Rel. Dott. Iacone, 28/03/2023

Notifica del ricorso in appello all’e-mail ordinaria
La notifica fatta all’indirizzo di posta elettronica ordinaria non è inesistente e può essere rinnovata su ordine del giudice. Nel caso in cui abbia ad oggetto un atto di impugnazione (ad esempio, ricorso in appello), la notifica all’e-mail ordinaria non comporta l’improcedibilità dell’appello né la decadenza del ricorrente/attore che non provveda a fare una nuova notifica alla casella PEC della controparte entro i termini di legge. È vero che, quando si invia un messaggio da una casella PEC a una casella di posta elettronica ordinaria, il sistema genera soltanto la ricevuta di accettazione e non anche la ricevuta di consegna. Tuttavia, non si può presumere che il messaggio non sia giunto al destinatario solo perché manca la prova della consegna, soprattutto se il destinatario aveva indicato l’indirizzo di e-mail ordinaria nei propri atti difensivi e, quindi, la relativa casella di posta elettronica non gli è per nulla estranea.
Cass. 31/05/2023 n. 15345

Consegna del licenziamento e raccomandata rispedita al mittente
Si considera correttamente consegnata la lettera di licenziamento inviata tramite raccomandata all’indirizzo di residenza del dipendente, poi rispedita al mittente perché il destinatario è risultato sconosciuto, se il mancato reperimento del lavoratore è a lui medesimo imputabile. L’irreperibilità dell’indirizzo è imputabile al lavoratore, in particolare, se l’indirizzo di destinazione coincide con quello di residenza che il lavoratore aveva comunicato al datore di lavoro e al quale era stata recapitata poco prima, con successo, un’altra raccomandata. In presenza di tali circostanze il datore di lavoro non poteva ragionevolmente ritenere che l’indirizzo del dipendente fosse cambiato, dato che quest’ultimo non gli ha comunicato alcun cambio di residenza. La consegna della lettera di licenziamento si intende tecnicamente perfezionata, posto che il mancato ritiro della raccomandata per “indirizzo destinatario sconosciuto” è unicamente imputabile al lavoratore.
Trib. Roma, 13/04/2023