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Impianti rinnovabili offshore: l’Autorizzazione semplificata ex Bozza DL PNRR (ART.72) in 10 punti1 February 2023

Tra le varie disposizioni contenute nella bozza di decreto-legge sul PNRR in corso di analisi da parte del Governo al fine di accelerare le riforme di cui al PNRR, l’art. 72, sintetizzato qui di seguito in 10 punti, prevede l’introduzione di una autorizzazione semplificata per impianti rinnovabili offshore:
  1. Autorizzazione semplificata: la realizzazione e la messa in servizio degli impianti off-shore di produzione e di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili è sottoposta ad una autorizzazione semplificata che integra la VIA, sostituisce ogni altro atto necessario e costituisce il necessario presupposto per il rilascio e il mantenimento della concessione d’uso delle aree demaniali e delle altre aree marine occupate.
  2. La nuova disciplina: è in deroga ad ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente.
  3. Criteri di priorità: è riconosciuta priorità ai progetti con maggiore potenza erogata e minori tempi di realizzazione e messa in servizio; agli impianti flottanti ed innovativi; alla localizzazione tenendo in considerazione la distanza dalla costa.
  4. Pareri dei soggetti preposti alla tutela di vincoli ambientali, storico-culturali, archeologici e paesaggistici: sono sostituiti da un unico parere che si intende favorevole senza prescrizioni se non reso nei termini e ha contenuto vincolante solo se l’impianto ricade direttamente in area sottoposta a specifico vincolo.
  5. L’istanza di autorizzazione: da presentare al MASE, deve contenere progetto definitivo geo localizzato, lo Studio di Impatto Ambientale e, ove necessario, la Studio di incidenza Ambientale, la soluzione di connessione validata da Terna S.p.A. e dell’istanza di concessione d’uso delle aree interessate.
  6. Guida su adempimenti e documentazione ai fini della domanda: sarà pubblicata sul sito del MASE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
  7. Conferenza dei Sevizi: Prima Fase – entro 30 gg valutazione congiunta del progetto; Seconda Fase -entro i successivi 60 gg, svolgimento della valutazione di impatto ambientale con deposito del parere della Commissione PNRR-PNIEC; Terza Fase – entro i successivi 30 gg sono acquisite tutte le autorizzazioni, i pareri e i nullaosta necessari; Fase Conclusiva – entro i successivi 15 gg è adottato il provvedimento conclusivo, se positivo, l’autorizzazione unica è trasmessa all’Autorità marittima per l’immediata adozione del provvedimento di concessione d’uso delle aree demaniali e delle altre aree marine interessate.
  8. Aree demaniali e marine interessate: devono essere tenute libere dalle Autorità marittime fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione unica. La concessione è revocata in caso di mancato inizio dei lavori o di mancato avvio dell’impianto entro i termini indicati in progetto.
  9. Ambito di applicazione della norma: si applica anche ai procedimenti ancora in corso alla data della sua entrata in vigore, con salvezza degli effetti già prodottisi e si conclude entro il termine di 120gg dalla domanda di autorizzazione semplificata ovvero dalla domanda proposta per i procedimenti già in corso, con il rilascio o il diniego dell’autorizzazione unica e con la conseguente concessione delle aree in caso di esito favorevole.
  10. Ipotesi di ritardo: in caso di decorso del predetto termine, il proponente ha diritto alla restituzione dei diritti versati in misura pari al 5% per ogni giorno di ritardo e il ritardo è altresì valutato ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale degli uffici responsabili

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