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"Il ritorno dell’Italia al nucleare non è una scelta isolata, ma si inserisce in un quadro europeo che ha progressivamente rivalutato l’energia nucleare come strumento per raggiungere la neutralità climatica al 2050."
Il 23 settembre 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1924, recante la Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (“ddl nucleare”).
Il ddl nucleare riapre formalmente la strada all’energia nucleare in Italia, a quasi quarant’anni dai referendum del 1987 e a quindici da quello del 2011 – che portarono al progressivo abbandono del programma nucleare nazionale –, affidando al Governo il compito di emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi che disciplinino l’intero “ciclo di vita” del nucleare sostenibile.
In questo articolo verranno esaminate le principali novità della legge delega nucleare e il suo ruolo nel più ampio contesto europeo della transizione energetica.
IL QUADRO EUROPEO
Il ritorno dell’Italia al nucleare non è una scelta isolata, ma si inserisce in un quadro europeo che ha progressivamente rivalutato l’energia nucleare come strumento per raggiungere la neutralità climatica al 2050, obiettivo fissato dal regolamento (UE) 2021/1119. Fonte a basse emissioni e programmabile, il nucleare è considerato complementare alle rinnovabili: garantisce stabilità alla rete, riduce il ricorso al gas e rafforza la sicurezza degli approvvigionamenti.
Il regolamento delegato (UE) 2022/1214 ha incluso, a determinate condizioni, alcune attività nucleari nella tassonomia delle attività ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852, aprendo al nucleare l’accesso alla finanza sostenibile. Nel Programma indicativo nucleare la Commissione stima in circa 241 miliardi di euro gli investimenti necessari entro il 2050 e, con la Strategia sui piccoli reattori modulari del marzo 2026, punta a mettere in funzione i primi piccoli reattori modulari europei all’inizio del prossimo decennio. Il rilancio passa anche per l’Alleanza europea del nucleare, di cui fa parte l’Italia, e per l’Alleanza industriale europea sugli SMR.
Il messaggio è chiaro: per l’Unione europea il nucleare è un importante alleato nel percorso verso la transizione energetica.
IL DDL N. 1924/2026
Finalità e procedimento
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, per disciplinare la produzione e l’utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile. Ciò con il dichiarato scopo di concorrere alle seguenti finalità:
- il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050;
- la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese; e
- il contenimento dei costi dell’energia per clienti domestici e non domestici.
I decreti sono adottati su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) di concerto con gli altri Ministeri competenti, previa intesa in Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato.
Il riferimento al “nucleare sostenibile” rinvia alla tassonomia dell’Unione europea (regolamento delegato (UE) 2022/1214). Quanto alle tecnologie, la delega guarda espressamente ai piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors – “SMR”), di taglia ridotta e costruiti in larga parte in fabbrica, e ai reattori modulari avanzati (Advanced Modular Reactors – “AMR”), di quarta generazione, che impiegano sistemi di raffreddamento diversi dall’acqua e promettono una migliore gestione del combustibile e dei rifiuti.
Oggetto della delega
Al centro del sistema c’è un Programma nazionale per lo sviluppo del nucleare sostenibile e della fusione, destinato a fissare gli obiettivi di inserimento dell’atomo nel mix energetico italiano. Attorno a esso, i decreti dovranno costruire le regole per ogni fase della filiera: la sperimentazione, la localizzazione, la costruzione e l’esercizio dei nuovi impianti, non solo per produrre elettricità ma anche idrogeno e calore per l’industria; gli impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile; lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi.
La delega guarda insieme al passato e al futuro: da un lato, la disattivazione degli impianti esistenti e il riuso dei relativi siti; dall’altro, l’apertura a frontiere ulteriori, come l’impiego del nucleare nel settore navale e marittimo e la ricerca sulla fusione. Completano il quadro le possibili forme di sostegno agli investimenti, le attività di informazione, di formazione, di ricerca e sviluppo.
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA NUCLEARE
Nuove tecnologie
I decreti individueranno le tipologie di impianti abilitabili secondo il principio di neutralità tecnologica. Sono espressamente incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le definizioni dell’AIEA (che richiamano i già citati SMR). È inoltre prevista la possibilità per soggetti, anche privati, di essere abilitati alla sperimentazione di tecnologie avanzate, eventualmente con forme di sostegno e con la messa a disposizione di siti dedicati.
Un titolo abilitativo unico
"Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, per disciplinare la produzione e l’utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile."
La semplificazione autorizzativa è uno dei punti chiave del ddl nucleare. In particolare, si prevede che:
- sperimentazione, costruzione ed esercizio dei nuovi impianti saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del MASE;
- il titolo abilitativo sostituirà ogni autorizzazione, concessione, licenza o nulla osta, ad eccezione dei provvedimenti di VIA e VAS;
- il titolo potrà costituire variante urbanistica; e
- le opere saranno di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e il relativo titolo abilitativo potrà anche comprendere la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Un ulteriore elemento di rilievo è il riconoscimento dei titoli e delle certificazioni già rilasciati dalle autorità di Stati membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE o di Stati con cui l’Italia ha accordi di cooperazione. La misura mira così a ridurre i tempi di autorizzazione per tecnologie già licenziate all’estero.
Un’autorità indipendente per la sicurezza
La delega prevede il riordino degli enti competenti in materia di sicurezza e controllo e valuta l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, con compiti di certificazione e vigilanza. I decreti introdurranno inoltre sanzioni per la violazione delle nuove norme.
Garanzie finanziarie, rifiuti e smantellamento
Il ciclo di vita dell’impianto sarà regolato per intero, con oneri a carico dell’operatore. La delega prevede in particolare:
- garanzie finanziarie a carico esclusivo del soggetto abilitato, anche tramite fondi dedicati, per coprire i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, così da evitare che questi oneri ricadano sulla collettività;
- strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro i rischi dell’attività, anche per cause non imputabili all’esercente;
- valorizzazione della minimizzazione dei rifiuti e del riprocessamento o riciclo del combustibile; e
- per i depositi di rifiuti radioattivi, possibilità di autocandidature dei territori e nuova VAS sugli strumenti di pianificazione.
La delega si innesta inoltre sul progetto del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dal d.lgs. n. 31/2010 e non ancora realizzato.
Localizzazione e partecipazione
Per la localizzazione degli impianti la delega prevede due percorsi. In via ordinaria, la localizzazione avverrà su istanza dei proponenti, secondo criteri e procedimenti che i decreti dovranno definire. In alternativa, lo Stato potrà procedere all’individuazione ex ante delle aree idonee a ospitare gli impianti: in questo caso andranno garantite la consultazione dei comuni interessati, misure di valorizzazione dei territori e il contenimento degli impatti complessivi, tenendo conto anche degli impianti energetici già presenti nella stessa area.
Il soggetto abilitato dovrà in ogni caso contribuire alla promozione e valorizzazione del territorio interessato, anche con misure compensative di carattere economico a proprio carico.
Sostegni
Il tema dei sostegni è probabilmente quello che inciderà di più sulla concreta fattibilità del programma. Gli impianti nucleari richiedono investimenti iniziali elevati e ritorni distribuiti su più decenni: senza strumenti di riduzione del rischio, difficilmente sarebbero sostenibili a condizioni di mercato. Per questo la delega consente ai decreti di introdurre forme di sostegno alla realizzazione degli impianti e alla produzione di energia, da attribuire premiando la maggiore coerenza dei progetti con il Programma nazionale.
La legge non indica gli strumenti che saranno utilizzati. In ogni caso, le misure dovranno essere autorizzate dalla Commissione secondo la disciplina sugli aiuti di Stato e, se prive di copertura, potranno essere introdotte solo dopo lo stanziamento delle risorse. Per ora, il ddl nucleare destina agli investimenti previsti dalla delega 20 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029.
Campagna di informazione ai cittadini
È prevista una campagna nazionale sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, accompagnata da forme di informazione e consultazione per le popolazioni direttamente interessate dagli impianti. A queste attività sono destinati 1,5 milioni di euro per il 2026 e 6 milioni per il 2027.
Non è un profilo accessorio: nel 1987 e nel 2011 sono stati i referendum a fermare il nucleare in Italia. Anche questa volta il successo della riforma dipenderà anche dal consenso dei cittadini, soprattutto nei territori chiamati a ospitare gli impianti.
"Il tema dei sostegni è probabilmente quello che inciderà di più sulla concreta fattibilità del programma."
PROSSIMI PASSI
Dall’entrata in vigore decorreranno i dodici mesi per l’adozione dei decreti legislativi, che il Ministro dell’Ambiente ha annunciato di voler predisporre entro la fine del 2026. Seguiranno l’approvazione del Programma nazionale, l’eventuale istituzione della nuova autorità di sicurezza e, solo successivamente, i primi procedimenti di localizzazione e abilitazione.
Sui tempi della produzione effettiva è opportuna prudenza: le tecnologie sono ancora in sviluppo ed è verosimile che un primo impianto non entri in esercizio prima del 2035.
CONCLUSIONI
Con la legge delega l’Italia torna, dopo quasi quarant’anni, a considerare il nucleare una leva della propria politica energetica, in linea con l’Unione europea. La vera partita, però, si giocherà con l’adozione dei decreti legislativi e sulla capacità di tradurre le regole in impianti e consenso nei territori.
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