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America’s Cup 2027: nuovo regime fiscale agevolativo per imprese e lavoratori coinvolti 29 June 2026

"Il regime si articola lungo due principali ambiti: agevolazioni per i soggetti giuridici (sotto forma di esenzione IRES ed IRAP) e benefici fiscali per le persone fisiche (attraverso esenzioni IRPEF totali/parziali)."

Con la conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (“Decreto”), è stato introdotto un pacchetto di misure fiscali speciali volto a rafforzare l’attrattività dell’Italia nei confronti dei soggetti internazionali coinvolti nella 38ª edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. In particolare, il regime si articola lungo due principali ambiti: agevolazioni per i soggetti giuridici (sotto forma di esenzione IRES ed IRAP) e benefici fiscali per le persone fisiche (attraverso esenzioni IRPEF totali/parziali).

1. ESENZIONE IRES/IRAP PER ENTITÀ ORGANIZZATRICI E TEAM

L’art. 8, comma 4 novies del Decreto prevede un’importante misura di favore per le entità coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

In particolare, beneficiano dell’agevolazione:

  • le persone giuridiche con sede legale in Italia; e
  • le persone giuridiche costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

Per tali soggetti è prevista l’esenzione da IRES e IRAP per il periodo d’imposta compreso tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. L’agevolazione è tuttavia circoscritta alle attività direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento.

Il medesimo regime si applica anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri istituite in Italia nel 2026 in connessione con l’evento dall’ente organizzatore o dalle squadre paetecipanti. Anche in questo caso, l’esenzione da IRES e IRAP opera alle medesime condizioni ed è limitata alle attività direttamente collegate all’evento.

2. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I LAVORATORI

L’art. 8, comma 4 decies disciplina il trattamento fiscale delle persone fisiche coinvolte, prevedendo un regime differenziato a seconda della residenza fiscale.

2.1 Lavoratori non residenti

I soggetti non residenti che prestano servizi per l’organizzatore o per i team in relazione all’America’s Cup e direttamente connessi alla loro partecipazione all’evento senza trasferire la residenza fiscale in Italia, beneficiano di esenzioni integrale da IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027, a condizione che tali redditi siano direttamente connessi alla partecipazione all’evento. I relativi compensi non sono pertanto assoggettati ad imposizione in Italia, né soggetti a ritenute d’acconto o d’imposta, né a imposte sostitutive sui redditi.

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"Il beneficio è subordinato alla condizione che i redditi siano direttamente correlati all’attività svolta per l’evento."

2.2 Lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia

Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nello stesso periodo i redditi percepiti nel biennio 2026-2027 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare, con conseguente esenzione del restante 65% ai fini IRPEF. Anche in questo caso, il beneficio è subordinato alla condizione che i redditi siano direttamente correlati all’attività svolta per l’evento.

2.3 Divieto di cumulo

I benefici previsti dal comma 4 decies non sono cumulabili con altri regimi agevolativi vigenti.

In particolare, è esclusa la possibilità di cumulo con:

  • il regime degli impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023);
  • il regime dei neo-residenti (art. 24 bis TUIR); e
  • il regime per docenti e ricercatori rientrati in Italia (art. 44 del D.L. 78/2010).

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